Decreto Legge 69/2013 ( c.d. DL del Fare ): alcune novità in tema lavoro.

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, con le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Si commentano brevemente alcune norme che impattano sulle aziende in tema lavoro.

L'art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare ha previsto – tra le altre certificazioni sanitarie non attratte dal D.lgs 81/2008 - la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e dei minori. Quindi dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi certificativi non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.  

Restano tuttavia fermi- come si diceva infra- gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

In breve sono quindi abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione;

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l’assunzione;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti;

d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;

e) certificato di idoneità` psico-fisica all’attività di maestro di sci.

Inoltre, sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio.

L’art. 31 inerisce il DURC nei lavori pubblici .

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di DURC che indichi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Viene previsto che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano esse stesse d’ufficio telematicamente il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai fini della verifica e controllo dei requisiti, per la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo.

Si prevede sempre negli appalti pubblici il periodo di validità del DURC di 180 gg .

Il DURC non deve essere richiesto in presenza di un documento precedente ancora valido .

Si apportano modifiche alla regolarizzazione delle inadempienze ai fini del rilascio del DURC con il coinvolgimento dei consulenti del lavoro .

Con l’art. 50 viene abrogata la disposizione sulla responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore per il versamento all’Erario della sola IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.

La responsabilità solidale residua pertanto per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Il successivo art. 51 manda definitivamente il 770 mensile mail deocollato.

 

Michele Regina
Cdl
27/06/2013

Tirocini all’estero.

 
Con Interpello n° 20 del 2013 il Ministero fornisce risposta al Centro Studi Marco Biagi di Modena sui tirocini all’estero .

Infatti l’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha proposto  interpello al fine di conoscere il parere del Ministero su quale sia la disciplina si a applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali.

Più nel dettaglio è stato chiesto di fornire specifiche sulle  fattispecie di tirocini: quelli da svolgersi in territorio straniero, nonché quelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano, quali ad esempio i tirocini attivati presso le ambasciate.
Il Ministero risponde “Il tirocinio costituisce uno strumento rivolto a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che possono aver luogo nell’ambito di processi formativi (c.d. tirocini curriculari) o nell’ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (c.d. tirocini non curriculari).

Attualmente la disciplina dell’istituto trova le sue fonti in diverse disposizioni di legge, sia nazionali che regionale.Sul piano nazionale si ricordano, in particolare, l’art. 18 della L. n. 196/1997 e relativo D.M. 142/1998, nonché l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), che introduceva dei livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini.

Tale ultima disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sent. n. 287/2012, secondo la quale l’art. 11 citato “si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni”.

Sulla base dell’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 sono state invece sottoscritte, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 gennaio 2013, delle “Linee guida in materia di tirocini” destinate ad orientare la disciplina regionale in materia.
Il quadro normativo che emerge non sembra tuttavia del tutto compatibile con le fattispecie rappresentate dall’istante, tenuto peraltro conto che le stesse Linee guida, come riportato a loro interno, non si applicano ai tirocini transnazionali.

Per tali fattispecie occorre dunque far riferimento ad un diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che, per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova evidentemente applicazione, in virtù del principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero.
Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna.

In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998), così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. 7/2010 in materia di tirocini “atipici”.

Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata”.
 
Michele Regina

Aspi in unica soluzione: pubblicato il decreto ecco i casi.

Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti è stato pubblicato in GURI dell'8 Giugno 2013 il decreto che stabilisce le modalità di erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI, i soggetti beneficiari e specifica, fra l'altro, che la domanda deve essere trasmessa telematicamente all'INPS.

In effetti il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individua coloro i quali sono i  destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 Giugno 2012 consistente nell'erogazione in una unica soluzione dei trattamenti ASPI e mini-ASPI .
Il decreto riguarda i  lavoratori  che  hanno  perso involontariamente la propria occupazione e che attualmente  sono beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI.  

Coloro che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo  o  avviare un'attività di auto  impresa  o  di  microimpresa o associarsi in cooperativa, possono avere la possibilità della  liquidazione  in  unica  soluzione dell'indennità mensile  per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.

La prestazione è pari alla liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti che non sono state ancora percepite. La liquidazione della prestazione è effettuata dall'Inps secondo le modalità descritte nel decreto in commento. Si attenderà a riguardo la relativa  Circolare operativa dell’Istituto.
 
Tali prestazioni relative alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennità ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro.
I lavoratori  destinatari che intendano avvalersi della liquidazione  unica della prestazione ASpI e mini-ASpI dovranno inivare telematicamente all'INPS la domanda relativa.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l’effettiva atttività autonoma che si intederà svolgere.

Nel caso in cui per un’attività autonoma  sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il Tribunale di competenza territoriale nonchè nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilita' spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.
 
L'indennità anticipata dovrà essere restituita quando il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.

Michele Regina
Martedì 11 Giugno

Notizia: gli svantaggiati nota del Ministero del Lavoro del 5.6.2013

Il Ministero del Lavoro ricorda che il 16 maggio 2013 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Decreto dovrà entrare in G.U.R.I..

 

Dal sito ministeriale.

Come previsto dal D.lgs. 24/2012 , il decreto favorisce l’occupazione delle categorie svantaggiate di lavoratori, per i quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che sarebbero ordinariamente necessarie per avviare il rapporto di lavoro.

La norma stabilisce che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti

- “non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero i soggetti che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi oppure hanno svolto attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione

- “non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale”, ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione

- “sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani” e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.

 

Michele Regina
Martedì 11 Giugno 2013

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