Dopo il Ministero del Lavoro anche l’Agenzia delle Entrate interviene con propria Circolare sui premi di produttività 2013.

Il 30 aprile 2013 con la circolare n. 11/E/2013 l’Agenzia delle Entrate fa il punto , dopo la Circolare 15/2013 del Lavoro , sugli aspetti  fiscali dei premi di produttività  approfondendo le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva  e sulle attività poste a carico dei  datori di lavoro e dipendenti.
Il DPCM. 22 gennaio 2013,  in GURI del 29.3.2013,  stabilisce le modalità di attuazione del bonus,  che si ricorda  prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota  agevolate del 10% sulla c.d. retribuzione di produttività, nei limiti di 2.500 euro lordi fiscali,  ma solo per quei percipienti i che nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro.
 
Le norme che riguardano gli aspetti fiscali dell’imposta sostitutiva non divergono  con le precedenti applicazioni . Il comma 4 rinvia  infatti alle disposizioni previste  dall’art. 2, commi da 2 a 4, D.L. n. 93/2008, per quanto compatibili, e ciò permette  di avvalersi delle posizioni di prassi delle  circolari congiunte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro in relazione all’imposta sostitutiva originariamente introdotta in via sperimentale dal decreto legge.
Per poter avere il beneficio di tale  al regime agevolato, il percipiente deve aver conseguito, nel 2012, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro,al lordo dei premi detassati.
Infatti al fine della verifca se si supera o meno il citato limite reddituale bisogna computare  l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti  nel 2012 anche in relazione a più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria, aumentati delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva.
Rientrano nel calcolo, per esempio, le pensioni e gli assegni equiparati; restano invece fuori dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata, come le somme percepite a titolo di arretrati.
L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l’anno 2013: il limite deve essere considerato, come detto,  al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto di imposta, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Ciò significa che l’importo lordo può essere superiore a detto importo prima delle ritenute previdenziali a carico del percipiente.
 
L’imposta del 10% viene applicata automaticamente dal datore nel cado in cui sia  lo stesso che ha rilasciato il CUD relativo ai redditi 2012, nel caso in cui non vi siano stati più rapprti con altri datori.  Nel caso in cui il sostituto tenuto ad applicare l’imposta non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 o l’ha rilasciato  solo per un periodo inferiore all’anno, è necessario che il lavoratore comunichi l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012.
 
Nel caso in cui l’imposta non venga trattenuta dal datore di lavoro, il contribuente potrà applicarla in sede di dichiarazione autonoma  ( 730 o Unico PF).
Il lavoratore potrà se vuole  rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria se l’imposta sostitutiva risulta meno conveniente.
L’agevolazione è riferita  alle somme  retributive corrisposte in esecuzione di accordi e contratti riguardanti l’aumento della produttività aziendale, da depositare, entro 30 giorni, presso la Direzione del lavoro territorialmente competente.
L’AdE precisa ,dopo il Ministero del Lavoro,  che per i  contratti già sottoscritti al 13 aprile 2013 ( decorrenza della vacatio legis successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo), il termine per considerare il deposito tempestivo è lunedì 13 maggio 2013.
 
Per i datori di lavoro che, in virtù di contratti firmati prima dell’entrata in vigore del decreto, hanno applicato l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013, una volta verificato il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal D.P.C.M., l’applicazione dell’imposta sostitutiva è corretta.
Si ricorda che il Minstero del Lavoro con la Circolare 15 citata ha precisato
“Sul punto va anzitutto chiarito che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data.
In ogni caso l’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione (per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare l’agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far “retroagire” l’efficacia delle previsioni collettive). Ciò evidentemente non vale in relazione alla corresponsione di voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale (ad es. corresponsione di premi di produttività sulla base delle risultanze circa il realizzarsi di obiettivi su base annua). Inoltre, per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del D.P.C.M., sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno; in tal caso la “autodichiarazione” – di seguito indicata – sarà evidentemente volta a confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal Decreto.
 
Quanto alla “autodichiarazione di conformità” da allegare ai contratti depositati, anche al fine di una maggior semplificazione delle procedure, si ritiene che la stessa possa essere ricompresa all’interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto.
Per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito.
 
L’autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell’invio sarà equiparata al deposito.”
 
Michele Regina, CdL
01.05.2013

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