Novità lavoro di fine mese di marzo 2013

Novità lavoro di fine mese di marzo 2013  :
a) Svantaggiati per il settore interinale e incentivi per le donne assunte fino al 2012 con contratto di inserimento  ;
b) contributo Aspi ordinario e addizionale ( precisazioni ) ;
c) lavoro accessorio ;
d) le nuove modalità di  comunicazione avvio lavoro intermittente.

 

 

a) E’ stato adottato   il Decreto sugli svantaggiati , in attesa di pubblicazione su GURI , per quanto concerne l’ atteso approfondimento normativo  ,  la cui assunzione consente di somministrare a termine senza i vincoli previsti dal comma 4 art. 20 del Dlgs 276/2003 . Si ricorda che tale novità è stata introdotta dal Dlgs 24/2012 di recepimento della direttiva europea sul lavoro interinale.
Tale novella offre maggiori opportuntià commerciali per le agenzie per il lavoro e per gli stessi utilizzatori ai fini della somministrazione di tali particolari categorie : in particolare  assenza di causale specifica e  assenza di contigentamento previsto dai CCNL degli utilizzatori.
Solo per precisazione  se tali assunzioni sono riferite a soggetti over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi  e donne di qualsiasi età disoccupate da almeno  sei mesi ( per alcune regioni ) o da almeno 24 mesi per tutte le regioni  ci sono anche le riduzioni contributive previste dalla Legge Fornero per la cui fruizione si  è ancora  in attesa dei decreti attuativi.

Ma venendo al decreto appena varato la norma , art. 20 , comma 5 ter del citato Dlgs  ,  consente quanto di seguito  :
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

Come detto il decreto in questione , previsto dallo stesso comma 5 ter, è stato adottato  dalla Ministra Fornero – in attesa di pubblicazione su GURI per la sua efficacia-  e prevede nel suo unico articolo
che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;

c) sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.

Il Ministero del lavoro ha anche adottato , tra l’altro ,  il decreto , atteso in verità da molto  tempo , che  concerne la agevolazioni per le assunzioni con contratto di inserimento di donne  fino al 2012  .  Anche tale decreto è in attesa di pubblicazione in GURI . Si ricorda che tale provvedimento consente di riconoscere incentivi economici in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

b) Per quanto concerne l’ASPI  con la circolare 44 del 2013 l’INPS tra le altre cose ritorna sulla contribuzione ordinaria ed addizionale .
Per quella ordinaria l’Istituto rammenta che per le Agenzie per il lavoro  la stessa  per i lavoratori somministrati ( esclusi quelli di struttura quindi ) è pari all’1,31 % , mentre quella addizionale dell’1,4%  potrebbe subire – ove presenti-  i decrementi previsti per le eventuali agevolazioni  previste dalla normativa  per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori  ( contratto di  inserimento fino al 31.12.2012 , donne e over 50 anni di cui alla L. 92/2012 ), mentre non è dovuta per le assunzioni di lavoratori dalle liste di mobilità per effetto di una lettura sistematica della Legge 92.

 

c) La circolare 49/2013 approfondisce le novità a valle della citata Legge 92/2012 introdotte sul lavoro c.d. accessorio  .
Infatti a differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Importi massimi da considerare al lordo dei contributi .
Infatti  la nuova normativa sui buoni lavoro modifica il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostandolo sul prestatore a cui riferire tale nuovo limite.
Si prevede  pertanto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:

  • a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
  • a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
  • a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici-

Per  la categoria dei  “pensionati”  possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
Resta escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.
Per i disoccupati si prevede che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” per cui si conferma che l’utilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.

 

 

d) Per il lavoro intermittente è stato adottato dal Ministero il decreto , in attesa di pubblicazione , circa le modalità  di comunicazione di avvio dei lavoratori c.d. intermittenti.
Saranno ammesse  due sole modalità con deroghe solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici .

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come strumento per l’adempimento della comunicazione. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

 

Michele Regina

1 aprile 2013

Novità lavoro di fine mese di marzo 2013

Novità lavoro di fine mese di marzo 2013  :

a) Svantaggiati per il settore interinale e incentivi per le donne assunte fino al 2012 con contratto di inserimento  ;
b) contributo Aspi ordinario e addizionale ( precisazioni ) ;
c) lavoro accessorio ;
d) le nuove modalità di  comunicazione avvio lavoro intermittente.

 

 

a) E’ stato adottato   il Decreto sugli svantaggiati , in attesa di pubblicazione su GURI , per quanto concerne l’ atteso approfondimento normativo  ,  la cui assunzione consente di somministrare a termine senza i vincoli previsti dal comma 4 art. 20 del Dlgs 276/2003 . Si ricorda che tale novità è stata introdotta dal Dlgs 24/2012 di recepimento della direttiva europea sul lavoro interinale.
Tale novella offre maggiori opportuntià commerciali per le agenzie per il lavoro e per gli stessi utilizzatori ai fini della somministrazione di tali particolari categorie : in particolare  assenza di causale specifica e  assenza di contigentamento previsto dai CCNL degli utilizzatori.
Solo per precisazione  se tali assunzioni sono riferite a soggetti over 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi  e donne di qualsiasi età disoccupate da almeno  sei mesi ( per alcune regioni ) o da almeno 24 mesi per tutte le regioni  ci sono anche le riduzioni contributive previste dalla Legge Fornero per la cui fruizione si  è ancora  in attesa dei decreti attuativi.

Ma venendo al decreto appena varato la norma , art. 20 , comma 5 ter del citato Dlgs  ,  consente quanto di seguito  :
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

Come detto il decreto in questione , previsto dallo stesso comma 5 ter, è stato adottato  dalla Ministra Fornero – in attesa di pubblicazione su GURI per la sua efficacia-  e prevede nel suo unico articolo
che sono da considerarsi lavoratori svantaggiati quanti:

a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;

c) sono occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartengono al genere sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT.

Il Ministero del lavoro ha anche adottato , tra l’altro ,  il decreto , atteso in verità da molto  tempo , che  concerne la agevolazioni per le assunzioni con contratto di inserimento di donne  fino al 2012  .  Anche tale decreto è in attesa di pubblicazione in GURI . Si ricorda che tale provvedimento consente di riconoscere incentivi economici in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.

b) Per quanto concerne l’ASPI  con la circolare 44 del 2013 l’INPS tra le altre cose ritorna sulla contribuzione ordinaria ed addizionale .
Per quella ordinaria l’Istituto rammenta che per le Agenzie per il lavoro  la stessa  per i lavoratori somministrati ( esclusi quelli di struttura quindi ) è pari all’1,31 % , mentre quella addizionale dell’1,4%  potrebbe subire – ove presenti-  i decrementi previsti per le eventuali agevolazioni  previste dalla normativa  per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori  ( contratto di  inserimento fino al 31.12.2012 , donne e over 50 anni di cui alla L. 92/2012 ), mentre non è dovuta per le assunzioni di lavoratori dalle liste di mobilità per effetto di una lettura sistematica della Legge 92.

 

c) La circolare 49/2013 approfondisce le novità a valle della citata Legge 92/2012 introdotte sul lavoro c.d. accessorio  .
Infatti a differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

Importi massimi da considerare al lordo dei contributi .
Infatti  la nuova normativa sui buoni lavoro modifica il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostandolo sul prestatore a cui riferire tale nuovo limite.
Si prevede  pertanto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:

  • a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
  • a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
  • a 3.000 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici-

Per  la categoria dei  “pensionati”  possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.
Resta escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.
Per i disoccupati si prevede che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” per cui si conferma che l’utilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.

 

 

d) Per il lavoro intermittente è stato adottato dal Ministero il decreto , in attesa di pubblicazione , circa le modalità  di comunicazione di avvio dei lavoratori c.d. intermittenti.
Saranno ammesse  due sole modalità con deroghe solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici .

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come strumento per l’adempimento della comunicazione. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

 

Michele Regina

1 aprile 2013

La Circolare 44/2013 dell’INPS su c.d. ticket licenziamento.

Come si ricorderà la L:92/2012 ha tra le altre cose introdotto un nuovo contributo in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato teso a finanziare la c.d. ASPI (la nuova indennità di disoccupazione).

Infatti la legge recita: «Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».
 
 
La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restanoescluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

a) dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o quelle  intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
b) risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
c) decesso del lavoratore.
 
L’Istituto ricorda che la  norma successiva alla L.92  ha sostituito il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.
 
Per l’INPS  ne deriva che per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).
Su tale aspetto rimane qualche dubbio in quanto la normativa successiva alla L.92 aveva inteso correlare la percentuale non al massimale di 1.180,00 euro ma a quello previsto per il pagamento degli ammortizzatori per il corrente anno (più basso).
 
Ma sono importanti altre novità in merito:  

     1) il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
 
     2) per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi], il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16];
 
     3) nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a  tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40% .Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;
 
     4) la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
 
Inoltre il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
 
Il contributo è dovuto  nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
 
Inoltre la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604/. In tale fattispecie , qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l’erogazione della nuova indennità ASpI.
 
L’articolo 2, c. 35 stabilisce che, a far tempo da  1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
Il contributo è escluso  fino al 31 dicembre 2016 per i datori tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91.
 
Il contributo non è altresì dovuto per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
 
     A) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
     B) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.  
 
Come già illustrato nella circolare n. 140/2012, l’assicurazione ASpI è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.
 
Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena  (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011.
La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D,lgs n. 167/2011.
Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs. 167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.
Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.
 
Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) - introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).
 
Stante il già richiamato disposto di cui all’articolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.
 
Roma 24.03.2013
Michele Regina

Il Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori : novità dalla Rifoma del Lavoro la Circolare 40 del 2013 dell’INPS.

Come noto la Legge 92/2012, tra l’altro, ha introdotto delle novita per i padri lavoratori.
L’INPS è intervenuta per dare le proprie istruzioni operative a riguardo con la Circolare 40/2013 del 14.03.2013.
Più in particolare legge di che trattasi con lo scopo di promuovere  una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” al comma 24 lettera a) dell’art. 4 istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), denominato “congedo facoltativo”.
 
Poi con decreto del 22 dicembre 2012  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha definito i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.
Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo previsti dalla legge 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Tale novella si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.
 
Tale nuova disciplina per il momento  non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
 
Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato.
 
Tale congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
 
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è invece condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
 
In tal caso quindi  questa fattispecie non è  un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.
 
Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.
 
Il padre lavoratore  ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
Il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
 
Tale  l’indennità è anticipata dal datore di lavoro –  successivamente conguagliata con modalità che verranno illustrate successivamente dall’INPS  – fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n.28997 del 18 novembre 2010).
Si precisa che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del
periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).
 
Il lavoratore per avvalersi dei congedi deve con preavviso di 15 gg farne comunicazione scritta al proprio datore: nel caso di congedo facoltativo deve allegare la rinuncia della madre per iscritto .
I congedi di che trattasi non sono fruibili ad ore.
 
Michele Regina
17.03.2013

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