MESSAGGIO 4161: PENSIONATI ALL’ESTERO COSÌ LE DETRAZIONI PER IL 2019

6065Con il messaggio  4161 del 9.11.2018 l’INPS ricorda che per  fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86), i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono presentare ogni anno  domanda all’Istituto per ciascun periodo d’imposta.

L'elenco  dei Paesi di cui sopra  che consentono un adeguato scambio di informazioni  viene aggiornato con cadenza semestrale dal Ministero dell’Economia.
La legge di bilancio 2018, tra l’altro, ai commi 252 e 253 dell’articolo 1, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato 4.000 euro (anziché 2.840,51 euro).

Con il messaggio n. 5090 del 20/12/17 sono state fornite indicazioni in merito alle modalità e termini utili per presentare la domanda di applicazione delle detrazioni per carichi familiari per il corrente anno.

I pensionati residenti in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni per il periodo d’imposta relativo al 2019 ai fini riconoscimento dell’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, possono presentare istanza mediante  le seguenti modalità:
-direttamente, accedendo con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello al servizio on line dedicato, seguendo il percorso: www.inps.it\ Prestazioni e Servizi\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero;

ovvero

 -avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata del sito istituzionale, accessibile attraverso il seguente percorso: www.inps.it\Prestazioni e servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
Le strutture territoriali dell’Inps dispongono del  medesimo applicativo per gestire le eventuali domande anche cartacee, complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, fatte pervenire dai cittadini.

Per il 2019 saranno mantenute le detrazioni del 2018 ai pensionati residenti nei Paesi di cui sopra se la presentazione della domanda  delle detrazioni sarà effettuata entro il 15 febbraio 2019, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.

Se le istanze pervenissero dopo il termine del 15 febbraio 2019 l’Inps procede alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2019 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate. Se dopo la revoca dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno nuovamente attribuite con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito in relazione alle mensilità pregresse.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SULLE FERIE MATURATE ED IL DIRITTO ALL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA

OIUFT30Il Diritto della UE non è compatibile con una legge di una Stato dell’Unione che determini la perdita automatica per i dipendenti delle ferie maturate in un anno con il correlato diritto alla indennità sostitutiva delle stesse, ove non godute. Tale diritto potrebbe essere escluso se il datore di lavoro dimostri che il dipendete non abbia voluto fruire delle stesse ed in presenza di informativa sulle conseguenze di una mancata fruizione. Questo è il senso della sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-619/16 per chiarire alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La controversia incardinata inerisce il rifiuto di un datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un’indennità economica per le ferie annuali non godute.

Il caso: il lavoratore ha svolto un tirocinio retribuito di preparazione alle professioni giuridiche presso il Land di Berlino. Nel periodo finale di detto tirocinio non ha usufruito delle ferie annuali retribuite. Alla fine del tirocinio ha chiesto un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti. La richiesta è stata respinta dal Land.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 6 novembre 2018 precisa preliminarmente che la normativa nazionale applicabile alla controversia non contiene norme che prevedano il pagamento ai tirocinanti in materie giuridiche di un’indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute alla fine del rapporto di lavoro. Purtuttavia l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce il diritto a un’indennità finanziaria sostitutiva in caso cessazione del rapporto di lavoro in relazione al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali maturate.

Per la Corte si deve accertare se l’interessato perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione ed il diritto alla indennità sostitutiva delle stesse.

Per la UE il diritto alle ferie annuali retribuite ha particolare importanza ed sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per la Corte il diritto dell’Unione non può contemplare una normativa di uno Stato che stabilisce la perdita automatica per un lavoratore dei giorni di ferie maturate annuali ovvero la relativa indennità sostitutiva.

Il dipendente è parte debole nel rapporto di lavoro ed il  datore di lavoro non può discrezionalmente disporre una restrizione dei diritti.
Il datore, dato il diritto incomprimibile alle ferie annuali riconosciuto dall’Unione, deve assicurare che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle stesse, ed alla bisogna formalizzargli l’esercizio di tale diritto con le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Nel caso in cui il datore di lavoro possa di fatto e di diritto dimostrare che il lavoratore non ha voluto per sua scelta fruire delle ferie annuali retribuite, in presenza di tutte le condizioni poste a tutela di detto esercizio, si può perdere il diritto come la correlata perdita della indennità sostitutiva in caso di cessazione.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

ANCORA NEWS DALLA CNCE. CHIARIMENTI DEL 31.10.2018 SU CCNL ANCE/COOP

ONZ74M0La CNCE con propria nota del 31.10.2018 presente sul sito istituzionale ed in risposta ai quesiti pervenuti in merito all'applicazione di quanto previsto dalla nota della stessa CNCE del 26.10.2018 ha precisato che la contribuzione relativa al Fondo sanitario nazionale (0,35%), al Fondo per incentivare l'occupazione (0,10%) e quella aggiuntiva per il Fondo nazionale prepensionamenti (0,10%) dovranno essere inserite nella denuncia mensile ad iniziare dal periodo di competenza di dicembre 2018.

Nella denuncia di che trattasi del prossimo dicembre andrà indicata anche la contribuzione, per i citati Fondi, relativa ai mesi pregressi di ottobre e novembre 2018.

A tal ultimo riguardo la CNCE- dopo dubbi e perplessità espressi dagli addetti ai lavori nei giorni precedenti- ha precisato che provvederà a verificare con le softwarehouse le modalità tecniche di compilazione della denuncia competenza dicembre e ad informare tempestivamente le Casse Edili e Edilcasse territoriali.

Si ricorda che con la nota del 26 u.s., presente sul sito, la CNCE aveva confermato dal 1.10.2018 la decorrenza per il Fondo sanitario del contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18 luglio 2018; per il Fondo Prepensionamenti la decorrenza dal 1° ottobre 2018 dell'aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo all'occupazione, la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo dello 0,10%.

Ed inoltre, ferma restando la decorrenza prevista dal CCNL, la CNCE aveva ribadito che le Casse richiederanno dal 1° dicembre 2018 i versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all'occupazione) a tutte le imprese iscritte.
 
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 

MESSAGGIO 4074 INPS: ESCLUSIONE DAL COMPUTO DEI SESSANTA GIORNI DEL PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO- FRUITO PER L'ASSISTENZA AL CONIUGE CONVIVENTE- O DELL’UNITO CIVILMENTE- O A UN FIGLIO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ-

317686 P97ODK 956La recente sentenza n° 158 del 2018 della Corte costituzionale, in GURI del 18 luglio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (TU della maternità ) nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario, previsto dal citato TU, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito o per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità.

Di conseguenza per effetto della sentenza i periodi di congedo straordinario di cui sopra, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità sono esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24 citato.

La Corte  non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario ma solo quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.

Nel rispetto della legge 76/2016, inerente le unioni civili tra persone dello stesso sesso, l’Istituto ricorda che “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Pertanto l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario.
Quindi dal computo dei sessanta giorni di cui al più volte citato articolo 24 devono essere esclusi tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.
Le istruzioni del messaggio in discorso trovano applicazione su a richiesta agli eventi antecedenti la sentenza della Corte sempre che non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

Pagina 1 di 84

Per fornirti il miglior servizio possibile il nostro sito impiega Cookie tecnici ed analitici. Proseguendo nella navigazione oltre il seguente banner, anche rimanendo in questa pagina, viene espresso il consenso al loro impiego. Per avere ulteriori informazioni a riguardo e per disabilitare l'utilizzo dei Cookie da parte del nostro sito è possibile prendere visione della nostra Cookie Policy Cookie Policy