Cambia ancora il regime di solidaretà negli appalti.

L’art. 50, D.L. n. 69/2013  (c.d. dl del fare) modifica ancora  l’art. 35, co 28, D.L. n. 223/2006 e limita il c.d.  regime della responsabilità solidale dell’appaltatore/subcommittente, nei limiti del corrispettivo dovuto per le  ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente “dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”.
E’ stata eliminata, come richiesto a gran voce dagli operatori ed addetti ai lavori, la responsabilità solidale sul versamento dell’IVA eventualmente dovuta.
Era prevista una rigida verifica prima da parte del commitente e appaltatori/subappaltori prodromica al pagamento dello stato di avanzamento lavori, o comunque di un pagamento.
Si arrivava all’assurdo di bloccare, ad esempio, a fronte di debiti per euro 5.000,00 ai fini IVA  pagamenti per euro  50.000,00!
Ovviamente, come detto , è venuto meno solo  l’aspetto più complesso, quello inerente l’IVA, nella filiera della responsabiltà solidale ma rimane tutta quella relativa alle ritenute di lavoro dipendente con le conseguenti attività previste dalla norma.
 
L’art 9, c. 1, D.L. n. 76/2013  relativo all’occupazione allarga le maglie della responsabilità solidale a favore dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività negli appalti. Si ricorda che tale regime di solidarietà era normato per i lavoratori subordinati.
Tale responsabilità vige  nei limiti temporali dei due anni dalla cessazione dell’appalto: si ricorda che è attivabile con le caratteristiche proprie di tale istituto quali il  beneficio della preventiva escussione ed azione di regresso di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Ora sarà da chiarire in via operativa, in relazione  alla formulazione lata indicata in DL 76 di contratto di lavoro autonomo,   se tale vincolo solidarisitico, come appare in evidenza, si debba applicare  a tutte le prestazioni d’opera ed intellettuali  quali quelle previste  dagli art. 2229 c.c., art. 2222 c.c., cococo; cocopro, contratti d’opera occasionali.
Per le cocopro inoltre, come è stato osservato da più di qualche esperto, l’ampliamento della della responsabilità solidale ha un rilievo  maggiore se correlato all’obbligo del Committente  di adeguare i compensi dei prestatori alla disciplina del CCNL, ove previsto, ed  in mancanza,  come previsto dal D.lgs 276/2003  art. 63, come rivisto dalla L.92/2012   “alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello dei collaboratori a progetto”.  Questa norma, rivista dal DL 76,  esclude che la contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003 possa fare venire meno la responsabilità solidale in materia di obblighi contributivi e assicurativi, prevedendo l’esclusione dell’applicazione solidarisitca per le PP.AA. negli appalti.
 
Michele Regina, CdL
07.07.2013

Svantaggiati : il DM è in Gazzetta Ufficiale.

Come comunicato con nota del 5.6.2013 finalmente il Decreto sugli svantaggiati è in GURI   ai fini della sua efficacia.

Infatti è  sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, il Decreto 20 marzo 2013 con l'individuazione dei lavoratori svantaggiati.

In conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono svantaggiati:

a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attivita' lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;

c) "chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato.

 

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 , Dlgs 276/2003,

"5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennità' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008"

 

Questo vuol dire che in caso di presenza di detti soggetti le indicazioni previste dal comma 4 dello stesso articolo in merito alla somministrazione a termine ( causali e contingentamento dovuto ai CCNL ) non trovano applicazione  in presenza della certezza dei requisiti   suindicati.

Dott. Michele Regina

Il DL 76/2013: programma per l’incremento dell’occupazione in GURI del 28 giugno 2013 alcuni spunti di riflessione.

Come anticipato alcuni giorni or sono in commento alla bozza del DL   è stato pubblicato in GURI del 28.6 u.s il DL di che trattasi, entrato in vigore dal giorno di pubblicazione.
La manovra economica prevista dal Governo Letta  per incrementare l’occupazione passa, tra l’altro,  per modifiche al  contratto a tempo determinato e con azioni di carattere economico.
 
Si favorisce da una parte una maggiore flessibilità e dall’altra si riportano alla situazione ante riforma Fornero le vacatio tra un contratto a termine e quello successivo.  Queste ultime ritornano a 10 e 20 gg per contratti fino a sei mesi o superiori. La contrattazioen collettiva può modificare tali limiti.
Le modifiche ineriscono, tra l’altro,  il contratto a tempo determinato cd. acausale. Lo stesso supera il limite del divieto di proroga  che  con l’esecutività del DL, ora pubblicato in GURI, saranno  possibili fermo rimanendo il periodo di 12 mesi.
La contrattazione collettiva inoltre può  individuare ipotesi  addizionali che consentono al datore di lavoro di fare ricorso a tale strumento, superando il dubbio  di una sostituzione delle motivazioni contrattuali  al posto di quelle legali.
 
La negoziazione sindacale potrà ampliare  il campo di applicazione del contratto acausale. Viene eliminato il contingentamento del 6%.
I contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi potranno tuttavia individuare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato acausale così giá previsto per i contratti a termine col cd. causalone. Questo è un limite rispetto alla previgente Legge 92/2012.
 
Come si diceva vi sono anche azioni di carattere economico – limitate in vero a parere di chi scrive  – al fine di favorire l’occupazione giovanile , favorendo solo i contratti a tempo indeterminato che rappresentino un incremento della base occupazionale del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all’assunzione. Il DL 76/2013  riconosce incentivi per sole  nuove assunzioni a tempo indeterminato  aggiuntive di lavoratori di età compresa fra 18 e 29 anni. Si mettono a disposizione  794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 di cui 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e 294 milioni per le restanti del Centro-Nord.
 
Per potere fruire dei benefici economici il dipendente che viene assunto di età tra i 18 e i 29 anni deve rientrane in almeno una di queste ipotesi:
1.    essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2.    non avere un diploma di scuola media superiore o professionale;
3.    vivere da soli o con una o più persone a carico.
 
L’incentivo per il datore di lavoro è pari al 33% della retribuzione lorda imponibile ai fini INPS, per un periodo massimo di 18 mesi ed non può superare i 650 euro per dipendente . Il beneficio è riconosciuto invece per massimo  12 mesi anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e sempre vi sia un’assunzione addizionale. Nel caso si stabilizzazione non vigono le condizioni soggettive  suindicate.
Il beneficio verrà fruito dai datori di lavoro mediante conguaglio con i contributi dovuti nella denuncia contributiva mensile UNIEMENS.  L’INPS stabilirà – entro termini certi definti dal DL e dopo le veirifiche procedurali congiuntamente con il Ministero del Lavoro -   le modalità operative per la fruizione e dovrà  monitorare l’utilizzo dei fondi con riconoscimento dell’incentivo in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione indicata nelle domande. L’assunzione che fornisce il beneficio è quella non dovuta per legge o contratto.
 
Viene  reso strutturale un incentivo – già presente sperimentalmente in passato -  relativo al  riconoscimento di un beneficio  a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che percepiscono l’ASpI. Al datore che assumerà  spetterà il 50%  cento dell’indennità residua ASPI  che  avrebbe percepito il disoccupato. Il beneficio non spetta se il lavoratore è stato licenziato, nei sei mesi precedenti, dalla stessa azienda o da altra che presenta assetti sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume.
 
Un’importante novità è riferita al ritono al passato dello statusi di disoccupato: ritornano ilimiti di reddito esente per rapporti di lavoro subordinato (8.000,00 euro) ed autonomo  (4.800,00) soppressi dalla legge Fornero.  
 
Michele Regina
30/06/2013

Il DL lavoro del 26 giugno 2013.

La manovra economica prevista dal Governo Letta  per incrementare l’occupazione passa per modifiche al  contratto a tempo determinato e con azioni di carattere economico.
Si favorisce da una parte una maggiore flessibilità e dall’altra si riportano alla situazione ante riforma Fornero le vacatio tra un contratto a termine e quello successivo.  
 
In particolare le modifiche ineriscono  il contratto a tempo determinato cd. acausale. Lo stesso supera il limite delle proroghe che  con l’esecutività del DL in bozza saranno  possibili fermo rimanendo il periodo di 12 mesi , derogabile fino a 36 mesi dalla contrattazione collettiva.
 
La contrattazione collettiva inoltre può  individuare ipotesi  addizionali che consentono al datore di lavoro di fare ricorso a tale strumento , superando il dubbio  di una sostituzione delle motivazioni contrattuali  al posto di quelle legali.
La negoziazione sindacale potrà ampliare  il campo di applicazione del contratto acausale. Viene eliminato il contingentamento del 6%.
 
I contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi potranno tuttavia individuare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato acausale così giá previsto per i contratti a termine col cd. causalone.
Come si diceva vi sono anche azioni di carattere economico – limitate in vero a parere di chi scrive  – al fine di favorire l’occupazione giovanile, favorendo solo i contratti a tempo indeterminato che rappresentino un incremento della base occupazionale del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti all’assunzione . Infatti la bozza di decreto riconosce incentivi per sole  nuove assunzioni a tempo indeterminato  aggiuntive di lavoratori di età compresa fra 18 e 29 anni. Si mettono a disposizione  794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 di cui 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno e 294 milioni per le restanti del Centro-Nord.
 
Per potere fruire dei benefici economici il dipendente che viene assunto di età tra i 18 e i 29 anni deve rientrane in almeno una di queste ipotesi:
 
1. essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2. non avere un diploma di scuola media superiore o professionale;
3. vivere da soli o con una o più persone a carico.
 
L’incentivo per il datore di lavoro è pari al 33% della retribuzione lorda imponibile ai fini INPS , per un periodo massimo di 18 mesi ed non può superare i 650 euro per dipendente . Il beneficio è riconosciuto invece per massimo  12 mesi anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e sempre che risulti uan assunzione addizionale. Nel caso si stabilizzazione non vigono le condizioni soggettive  suindicate.
 
Il beneficio verrà fruito dai datori di lavoro mediante conguaglio con i contributi dovuti nella denuncia contributiva mensile UNIEMENS.  L’INPS stabilirà  le modalità operative per la fruizione e dovrà  monitorare l’utilizzo dei fondi con riconoscimento dell’incentivo in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione indicata nelle domande.
 
Viene  reso strutturale un incentivo – già presente sperimentalmente in passato -  relativo al  riconoscimento di un beneficio  a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che percepiscono l’ASpI. Al datore che assumerà  spetterà il 50%  cento dell’indennità residua ASPI  che  avrebbe percepito il disoccupato. Il beneficio non spetta se il lavoratore è stato licenziato, nei sei mesi precedenti, dalla stessa azienda o da altra che presenta assetti sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume.
Con riserva di maggiore  approfondimento a DL  in GURI e delle Circolari operative a riguardo.
 
Michele Regina
27/06/2013

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