Intervalli contrattuali tra un rapporto a termine ed un altro: prevalenza della norma di legge.
Il Ministero del Lavoro, con la nota 4/10/2013 n.5426, ha precisato che gli accordi collettivi che hanno previsto la riduzione degli intervalli temporali tra due contratti a termine diretti a 20 e 30 giorni (a seconda che il contratto a tempo determinato sia pari o superiore a 6 mesi), in luogo di quelli della Legge Fornero fissati in 60 e 90 giorni, devono ritenersi superati da quelli nuovi di 10 e 20 giorni individuati dal DL 76/2013 ( convertita in L. 99/2013).
Più in particolare il chiarimento è sorto a valle di quegli accordi sindacali che, sulla scorta della Riforma Fornero e del successivo DL 83/2012 , avevano previsto in quanto per così dire a ciò delegati dalla normativa , delle ipotesi di flessibilizzazione volte a ridurre gli intervalli suindicati .
Come si ricorderà più di qualche operatore , economico e giuridico , era insorto a gran voce rispetto alla restrizione voluta dalla Legge Fornero che ha teso privilegiare il c.d. lavoro buono , a scapito di quello flessibile.
Pertanto Imprese e OOSS per ovviare alla restrizione hanno dato corso , ove ciò è stato possibile, ad accordi tesi a ridurre i predetti limiti della citata legge di riforma nei limiti più ridotti di 20 e 30 gg rispetto a quelli più ampi previsti dalla novellata normativa legale.
Come si ricorderà la legge è entrata in vigore il 18.07.2012 ma il DL 76/2013 per il lavoro del Governo Letta , dopo meno di un anno, il 28 giugno del 2013 , riporta i termini di stacco tra un contratto a termine diretto ed un altro ( attenzione non si parla di somministrazione ) nuovamente a 10 e 20 gg , fermo restando il limite complessivo per i rapporti a termine diretti di 36 mesi per mansioni equivalenti .
La nuova norma che riporta le lancette al 17 luglio del 2012 non solo fa questo ma precisa, come chiarito nella interpetazione del Ministero del Lavoro con Circolare 35/2013, che tali intervalli non si applicano ai lavori stagionali ed alle altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale , stipulata con le OOSS maggiormente rappresentative.
Pertanto un accordo collettivo stipulato prima del DL 76/2013 per ridurre gli intervalli della Fornero ben poteva essere migliorativo rispetto alla legge 92/2012 , ma alla luce della nuova norma dell’Esecutivo Letta risulta essere peggiorativo : la previsione contrattuale prevista dal DL Letta tenderebbe addirittura ,ove opzionata in deroga alla nuova norma, a ridurre o azzerare i termini tra un rapporto ed un altro dal 28.06.2013 e non viceversa.
Pertanto gli accordi stipultati prima del DL 76/2013 per ridurre i termini della Legge Fornero possono essere validi per le sole parti firmatarie dell’accordo medesimo ma non avere una cogenza sul piano normativo , ma solo su quello contrattuale .
Michele Regina , CdL
6/10/2013