La Circolare 150 del 2013 dell’INPS sulle agevolazioni per le assunzioni di licenziati per GMO: chiarimenti dell’Istituto su un’agevolazione fino ad ora ancora fantasma

Come si ricorderà e come preannunciato dal precedente Ministro del Lavoro, dopo registrazione da parte della Corte dei Conti ,è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale 19 aprile 2013, di concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. Tale decreto ha poi subito un' integrazione con altro successivo decreto direttoriale , il n° 390 del 3 giugno u.s.. Il testo coordinato dei due decreti è presente sul sito del Ministero del lavoro.
Si ricorda qui brevemente che per la fruizione del beneficio i datori di lavoro che vi abbiano interesse dovranno inoltrare una istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata, con le modalità stabilite dall'Istituto. Il Decreto di che trattasi prevede un bonus di 190,00 euro mensili di beneficio contributivo da portare in conguaglio a credito con la denuncia mensile .
L'importo dell'incentivo- soggetto alle regole de minimis - è pari a 190,00 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, riproporzionabile in caso di rapporto part time.
L' importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi invece in caso di assunzione a tempo determinato – e comunque entro la durata del rapporto - quindi anche per la somministrazione. Il DM prevede per la fruizione del beneficio l'obbligo per il Datore di prestare una formazione professionale all'assunto sul posto di lavoro anche mediante il ricorso ai fondi della formazione continua regionale.
La modalità per la fruizione del beneficio rientra nelle competenze dell' Inps con apposita procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro.
Solo poche cifre : in caso di assunzioni tutte a tempo indeterminato f.t. il beneficio potrà riguardare a livello nazionale solo 8.777 persone per esaurire tutto il fondo destinato , mentre in caso di assunzione a tempo determinato solo 17.500 persone .
Ma ora l'Inps , come detto , dopo la Circolare 13 del 2013 ritorna sull'argomento per fornire i chiarimenti che aveva parzialmente anticipato .
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Istituto scioglie parzialmente la riserva formulata con la predetta Circolare e precisa quanto segue in termini di blocco degli incentivi per le assunzioni di tali lavoratori:
a. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
b. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
c. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilitàa seguito di licenziamento individuale.
La Circolare conferma però che per le assunzioni o proroghe o trasformazioni effettuate nel corso del 2013 di detti lavoratori potranno essere fruite le agevolazioni di cui a decreti direttoriali di cui sopra nn ° 264 e 390 , entrambi del 2013 , emanati dal Ministero del Lavoro. Una prossima Circolare preciserà le modalità relative alle istanze telematiche ed alla fruizione operativa da parte dei datori di lavoro , esclusi quelli domestici.
La Circolare affronta anche il problema delle assunzioni degli apprendisti dalle liste di mobilità , ed in tal caso della c.d. ( oramai ex ) piccola mobilità , in relazione all'art. 7 comma 4 D.lgs 167/2011 ( T.U. Apprendistato ) , precisando che saranno forniti successivamente i chiarimenti necessari , dopo riscontro con il superiore Ministero , per la corretta individuazione della disciplina applicabile a detti rapporti.
27.10.2013
dr. Michele Regina, cdl

Stretta sui crediti d’imposta over 4000,00 eur per assistenza fiscale : novità dalla bozza di Legge di Stabilità

La bozza della Legge di Stabilità, la vecchia Finanziaria, presenta tra le altre novità quelle in tema di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati sia quella riferita all'attività dei CAF che quella dei sostituti d'imposta.
Infatti a differenza di quanto avvenuto fino alle dichiarazioni 730 del 2013 per i redditi 2012 ove si prevedeva, dopo le relative trasmissioni previste dalla legge, che il datore di lavoro sostituto d'imposta o ente pensionistico rimborsasse direttamente il credito al contribuente, dal prossimo anno per le chiarazioni 730 2014 relative ai redditi 2013 non potrebbe più essere così.

Il punto.
La bozza della legge in questione, in via di approvazione, per contrastare l'illecita fruizione di crediti prevede appunto che il rimborso di che trattasi sarà a cura dell'Agenzia delle Entrate relativamente alle dichiarazioni modello 730 dalle quali emerga un credito superiore all'importo di 4.000,00 . L'AdE dovrà effettuare i controlli preventivi e documentali sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione o dalla data di trasmissione, ove successiva, e provvedere al rimborso delle somme spettanti.
I 4.000 euro di credito possono emergere anche dal riporto di crediti scaturenti da dichiarazioni di annualità precedenti . Pertanto l'intero importo del credito e non quanto eccede dovrebe essere rimborsato da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Altro – e più spinoso - aspetto importante da considerare per queste novità inerisce la diluizione dei tempi di rimborso .
Il 730 perde la celerità immedita del rimborso al contribuente e con questo, forse, il suo vero appeal, se non verrà effettuata una modifica in sede parlamentare.
La novella proposta – come detto - con l'introduzione dei controlli prevede un limite temporale di sei mesi per l'Agenzia per effettuare i controlli.
E qundi dalle dichiarazioni presentate il prossimo anno 2014,di solito entro il 30 giugno, sui redditi generati in questo anno , l'Agenzia effettuerà i necessari controlli prima di potere liquidare le somme spettanti : tali controlli potrebbero prevedere tutti i sei mesi previsti e quindi il credito di 4.000,00 essere rimborsato solo nel 2015 , ma non si ha certezza di data effettiva entro cui possa avvenire il pagamento .
19.10.2013
Dr. Michele Regina, CdL

I LICENZIAMENTI PER GMO - La doppia procedura per i licenziamenti nella somministrazione a valle degli interpelli ministeriali

Intervalli contrattuali tra un rapporto a termine ed un altro

Intervalli contrattuali tra un rapporto a termine ed un altro: prevalenza della norma di legge.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 4/10/2013 n.5426, ha precisato che gli accordi collettivi che hanno previsto la riduzione degli intervalli temporali tra due contratti a termine diretti a 20 e 30 giorni (a seconda che il contratto a tempo determinato sia pari o superiore a 6 mesi), in luogo di quelli della Legge Fornero fissati in 60 e 90 giorni, devono ritenersi superati da quelli nuovi di 10 e 20 giorni individuati dal DL 76/2013 ( convertita in L. 99/2013).
Più in particolare il chiarimento è sorto  a valle di quegli accordi sindacali  che, sulla scorta della Riforma Fornero e del successivo DL 83/2012 , avevano previsto in quanto per così dire  a ciò delegati dalla normativa , delle ipotesi di flessibilizzazione volte a ridurre gli intervalli suindicati .
Come si ricorderà più di qualche operatore , economico e giuridico , era insorto a gran voce rispetto alla restrizione voluta dalla Legge Fornero che ha teso privilegiare il c.d. lavoro buono , a scapito di quello flessibile.
Pertanto Imprese e OOSS per ovviare alla restrizione hanno dato corso , ove ciò è stato possibile, ad accordi tesi a ridurre i predetti limiti della citata legge di riforma  nei limiti più ridotti di 20 e 30 gg rispetto a quelli più ampi previsti dalla novellata normativa legale.
 
Come si ricorderà la legge è entrata in vigore il 18.07.2012 ma  il DL 76/2013  per il lavoro del Governo Letta , dopo meno di un anno,  il 28 giugno del 2013 , riporta i termini di stacco tra un contratto a termine diretto  ed un altro ( attenzione non si parla di somministrazione )  nuovamente a 10 e 20 gg , fermo restando il limite complessivo per i rapporti a termine diretti  di 36 mesi per mansioni equivalenti .
 
La nuova norma  che riporta le lancette al 17 luglio del 2012 non solo fa questo ma precisa, come chiarito nella interpetazione del Ministero del Lavoro con Circolare 35/2013, che tali intervalli  non si applicano ai lavori stagionali ed alle altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale , stipulata con le OOSS maggiormente rappresentative.
 
Pertanto un accordo collettivo stipulato prima del DL 76/2013  per ridurre gli intervalli della Fornero ben poteva essere migliorativo rispetto alla legge 92/2012 , ma alla luce della nuova norma dell’Esecutivo Letta  risulta essere peggiorativo : la previsione contrattuale prevista dal DL Letta tenderebbe addirittura  ,ove opzionata  in deroga alla nuova norma, a ridurre o azzerare i termini tra un rapporto ed un altro dal 28.06.2013 e non viceversa.
Pertanto gli accordi stipultati prima del DL 76/2013  per ridurre i termini della Legge Fornero  possono  essere validi per le  sole parti firmatarie dell’accordo medesimo  ma non avere una cogenza sul piano normativo , ma solo su quello contrattuale .
 
Michele Regina , CdL
6/10/2013

 

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