La Circolare 138 dell’INPS dà lo start alle istanze per le assunzioni agevolate di giovani under 30 anni previste dal DL Lavoro Letta

Come si ricorderà l’INPS con  la circolare 131 u.s., la cui edizione era stata anticipata conun comunicato stampa sul sito del Ministero del Lavoro,  aveva dato informativa sull’incentivo sperimentale, previsto del DL sul Lavoro dell’Esecutivo Letta, più precisamente  quello volto a promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.
 
Con la Circolare 138 del 27 settembre u.s. l’Istituto informa che a decorrere dalle ore 15.00  del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.
 
Detto modulo è reperibile nell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it; il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
 
L’Isituto rinvia alla citata ciricolare 131 le informazioni volte a  conoscere i presupposti di spettanza dell’incentivo e il complessivo procedimento da svolgere per il suo riconoscimento da parte dell’Inps.
Solo brevemente si ricorda però quanto di seguito .
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore.
 
In caso di assunzione  a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.
 
In caso di assunzione (ovvero trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo  non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato a nessun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di disponibilità; come detto al paragrafo precedente,  tali eventuali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio (es.: il 1° ottobre 2013 l’agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l’agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l’agenzia somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015).
 
Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento;  in tali casi, qualora  sia necessario rapportare l’incentivo ad una quota della retribuzione mensile,   anche la base convenzionale di computo dell’incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento (es. assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.04.2015; per ottobre 2013 l’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650)
 
In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede  una disciplina di favore - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).
 
L’incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse - prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione - il decreto legge 76/2013 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato .
 
Le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo sono ripartite tra le regioni e le province autonome nelle misure individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. .
 
Ma con la Circolare in commento  l’INPS produce ed illustra  i  form specifici per l’istanza di prenotazione (MOD. 76-2013 - prenotazione) e dell’istanza di conferma (MOD. 76–2013 – conferma) nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” ).
 
L’Istituto invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i  moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
Ciò in quanto   non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione; né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata evidentemente  una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente .
 
Pertanto sarà  necessario che debbano corrispondere :
il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps);
la tipologia dell’ evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
la data di decorrenza dell’evento, se già indicata nella prenotazione;
il codice fiscale del lavoratore.
 
Inoltre rispetto alla  Circolare 131 l’INPS precisa:
 
le istanze di prenotazione e di conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio;
l’istanza di prenotazione dell’incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta; si invita pertanto l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e  l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.
 
A cura del dr. Michele Regina , CdL.
29.09.2013

L’Inps dirama il 20.09.2013 il messaggio per il via libera della fruizione degli sgravi sui premi del 2012

Il Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 ha disciplinato per l’anno 2012, lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e n.247/2007.

L'Istituto già la circolare n. 73/2013 ha reso noto i contenuti beneficio contributivo.

Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l'Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio.

Con messaggio attuale vengono fornite le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
Per quanto concerne l'entità dello sgravio gli importi comunicati ai soggetti ammessi al benficio costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile.
Pertanto se le aziende, per varie motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello o altro , avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla sola quota di beneficio effettivamente spettante.

Per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (sia aziendale che territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 34.000

Premio contrattazione aziendale € 1.000,00

Premio contrattazione territoriale € 700,00
Misura massima di premio sgravabile € 765,00(€ 34,000 *2,25%)
Sgravio azienda € 191,00 (€765,00*25%)
Sgravio lavoratore € 70,00 (€765,00*9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 1000/(€ 1000+€ 700)= 59%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 700/(€ 1000+€ 700)= 41%

Ripartizione:

sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 113,00 (€ 191,00*59%)
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 41,00 (€ 70,00*59%)
sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 78,00 (€ 191,00*41%)
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 29,00 (€ 70,00*41%)

Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.


Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno 2012 - che, in attesa del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all'Inps le "contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli -autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D".

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell'incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

 
 

Contrattazione aziendale

Contrattazione territoriale

L984

Sgr. aziendale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del D.L.

L986

Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del D.L.

L985

Sgr. aziendale ex DM 27-12-12  2012

quota a favore del lavoratore

L987

Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012

quota a favore del lavoratore

 
 
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del  messaggio.
 
A cura di Michele Regina , cdl
22.09.2013

Comunicato dal sito del Ministero del Lavoro

Incentivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori

Art.1 del decreto legge 28 giugno 2013, n.76
 
Si rende noto che l'incentivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori previsto dall'art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge ) 9 agosto 2013, n. 99), sarà riconosciuto per le assunzioni intervenute a decorrere dalla data del 7 agosto 2013, data di emanazione del decreto di riprogrammazione delle risorse del Piano Azione Coesione, e fino al 30 giugno 2015, subordinatamente alla verifica da parte dell'Inps della capienza delle risorse finanziarie.
L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
1. siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2. siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale
Con apposita circolare esplicativa, pubblicata in data odierna, l'INPS definisce le modalità attuative per poter usufruire del beneficio.
Con decreto direttoriale si è inoltre provveduto alla ripartizione, tra i territori nazionali, delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 12, del citato decreto legge n. 76, sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. Le risorse sono ripartite come segue:
 
Regioni del Mezzogiorno
 

REGIONE

Annualità 2013

Annualità 2014

Annualità 2015

Annualità 2016

Totale

Abruzzo

1.750.875,81

2.626.313,71

2.626.313,71

1.750.875,81

8.754.379,04

Molise

709.766,99

1.064.650,48

1.064.650,48

709.766,99

3.548.834,94

Sardegna

6.365.075,85

9.547.613,78

9.547.613,78

6.365.075,85

31.825.379,26

Basilicata

2.813.528,38

4.220.292,57

4.220.292,57

2.813.528,38

14.067.641,90

Calabria

12.629.299,86

18.943.949,79

18.943.949,79

12.629.299,86

63.146.499,30

Campania

26.126.959,96

39.190.439,94

39.190.439,94

26.126.959,96

130.634.799,80

Puglia

21.330.344,53

31.995.516,79

31.995.516,79

21.330.344,53

106.651.722,64

Sicilia

28.274.148,62

42.411.222,94

42.411.222,94

28.274.148,62

141.370.743,12

Totale Mezzogiorno

100.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

500.000.000


Regioni del Centro Nord

REGIONE

Annualità 2013

Annualità 2014

Annualità 2015

Annualità 2016

Totale

Emilia – Romagna

4.113.610,78

8.398.622,01

8.398.622,01

4.285.011,23

25.195.866,03

Friuli - Venezia Giulia

1.886.131,83

3.850.852,48

3.850.852,48

1.964.720,65

11.552.557,44

Lazio

7.176.799,39

14.652.632,09

14.652.632,09

7.475.832,70

43.957.896,27

Liguria

3.063.251,82

6.254.139,14

6.254.139,14

3.190.887,32

18.762.417,42

Lombardia

5.324.961,25

10.871.795,88

10.871.795,88

5.546.834,63

32.615.387,64

Marche

2.177.510,98

4.445.751,59

4.445.751,59

2.268.240,61

13.337.254,77

PA Bolzano

841.733,54

1.718.539,31

1.718.539,31

876.805,77

5.155.617,93

PA Trento

780.793,95

1.594.120,98

1.594.120,98

813.327,03

4.782.362,94

Piemonte

7.987.886,67

16.308.601,94

16.308.601,94

8.320.715,28

48.925.805,83

Toscana

6.320.360,74

12.904.069,84

12.904.069,84

6.583.709,10

38.712.209,52

Umbria

2.415.176,55

4.930.985,46

4.930.985,46

2.515.808,91

14.792.956,38

Valle d'Aosta

508.682,92

1.038.560,96

1.038.560,96

529.878,04

3.115.682,88

Veneto

5.403.099,58

11.031.328,31

11.031.328,31

5.628.228,73

33.093.984,93

Totale Centro-Nord

48.000.000

98.000.000

98.000.000

50.000.000

294.000.000

 

Il Ministero rende noti sul proprio sito i settori e le professioni con tasso di disparità occupazionale di genere superiore al 25% ai fini delle assunzioni di donne di cui alla Legge Fornero

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato on line  sito istituzionale  i decreti che  indentificano per quest’anno ed il prossimo i settori e le professioni per il settore  privato  caratterizzate da un tasso di disparità di genere che supera almeno del 25% la disparità media, utili ai fini della concessione degli incentivi previsti per le assunzioni dalla legge Fornero ( Legge 92/2012, art.4) .
Con i decreti interministeriali resi noti sul sito del Ministero del lavoro, nel rispetto del  Decreto 16 aprile 2013, si provvede ad identificare i settori e le professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui al richiamato articolo 4 della legge Fornero per l'anno 2014 e 2013.
L'incentivo,si ricorda è di natura contributiva, ed è applicabile in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ( a tal riguardo si rinvia alle precisazioni ministeriali del corrente anno ) residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Il Ministero pertanto provvede alla individuazione dei settori o delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno piu' recente disponibile.
I decreti ai fini della applicazione specifica dovranno essere pubbluiacati nelle forme di rito, come già ricordato dall’INPS con circolare 111 del 2013 e Messaggio 12212 del 2013 .
Si ricorda che dopo pubblicazione in GURI , a cui seguirà  con molta probabilità nota operativa  INPS , per le donne  interessate alle assunzioni nei  settori e professioni di cui ai citati decreti  , è previsto un incentivo per:
•    le assunzioni a tempo indeterminato;
•    le assunzioni a tempo determinato;
•    le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
 
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
 
In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.
 
In caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato, l’incentivo spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per i periodi di somministrazione  a tempo determinato; spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di assegnazione.
Durante l'eventuale periodo in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione continuano a spettare - se non scaduti - gli incentivi; la riduzione contributiva  spetta in relazione ai contributi dovuti sull’indennità di disponibilità.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’agenzia potrà fruire del beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti dell’incentivo.  Il periodo agevolato non è diminuito se, tra il precedente e l’attuale godimento da parte dell’utilizzatore,  il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.
 
Gli incentivi  in ogni caso sono subordinati:
alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (circa l’articolo 40, vedi l’allegato 2).
 
 
A cura di Michele Regina , cdl
15.09.2013

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