Assunzioni dei licenziati per GMO

Per La Commissione Interpelli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro alleggeriti gli obblighi di visita medica preventiva in caso di riassunzione ed a determinate condizioni

La particolare Commissione prevista dal D.Lgs 81/2012, art. 12, per le problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro , risponde ad una quesito del CNO dell’Ordine dei CdL in tema di reiterezione di visite attinenti la sorveglianza sanitaria.

Tale quesito si basa su esigenze molto sentite in particolari ambiti , ove si riscontrano con frequenza rinnovi contrattuali infrannuali per effetto di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Non vi è chi non veda nella fattispecie specifica sia i rapporti a termine diretti e/o stagionali sia il lavoro somministrato .

Pertanto con tale Interpello , il n° 8 del 24.10.2013, viene esplicitato il comportamento che il datore di lavoro deve tenere in caso di assunzione di uno stesso lavoratore già cessato e già sottoposto a visita medica.

Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore assunto sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva.

La legge concernente la sorveglianza sanitaria è il D.Lgs 81/2008, che disciplina appunto la materia.

Ed infatti all’articolo 41 del citato Decreto è previsto

(Sorveglianza sanitaria)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 (1);

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

omissis

Il quesito del CNO dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è relativo a quanto previsto dalla lettera a) sopra riportata.

Ed infatti il CNO dei Consulenti del Lavoro chiede se tale previsione debba ritenersi applicabile in caso di reiterazione di assunzione, anche nel caso in cui si tratti di assunzione di uno stesso lavoratore successiva all'interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali che prevedano il medesim rischio e per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente del datore per la visita successiva.

Per la Commissione interpelli sulla sicurezza la lettura delle norme , come sopra riportate ,non suscita dubbi .Le norme di che trattasi sono utili a definire le finalità della visita preventiva e della a visita periodica : verificare, appunto , la situazione sanitaria del lavoratore e valutarne la compatibilità con l'attività lavorativa mediante l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, e mediante un controllo periodico dello stato di salute dei lavoratori . Tale controllo periodico , ove non diversamente previsto da norme o dal medico competente, deve attuarsi entro un anno dalla precedente visita.

Pertanto per la Commissione per gli interpelli sulla sicurezza ,in caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, in considerazione del fatto che la situazione sanitaria del lavoratore è nota al medico competente, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva.

Dr. Michele Regina , CdL

Roma 17.11.2013

Le assunzioni di lavoratori percettori di ASPI

Il DL 76/2013 , convertito in legge 99/2013 , prevede una particolare agevolazione per i lavoratori percettori di ASPI.
Sono interessati i datori di lavoro che senza esservi tenuti per obbligo di legge e/o di contratto assumano a tempo pieno ed intedeterminato lavoratori percettori di ASPI ( la indennità di DS come rinnovata dalla Legge Fornero ).
I datori di che trattasi non devono aver licenziato nei sei mesi precedenti detti lavoratori, nè questi ultimi lo devono esser stati nello stesso periodo da parte di aziende che presentino rapporti di collegamento o controllo ovvero ancora presentino assetti proprietari coincidenti con l'azienda che assume.
Il contributo che viene riconosciuto ai datori è pari al 50% dell'indennità ASPI mensile spettante al lavoratore per il periodo residuo.
In particolare si ricorda che detta indennità viene erogata per 8 mesi per i lavoratori sotto i 50 anni mentre è pari a 12 mesi per gli over.
Pertanto nel primo caso l'agevolazione massima è pari a 7 mesi ed 11 mesi nel secondo caso.
La misura della prestazione è pari:
• al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2013 pari ad € 1.180,00). L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
• al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l'anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. Si ricorda che tale imporot per il 2013 è pari a 1.152,90.
All'indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione.
10.11.2013

Dr. Michele Regina,CdL

Dubbi sulle posizioni INPS in tema di incentivi per assunzioni di giovani di cui al Decreto Lavoro Letta

Con la Circolare 14 del 30.10.2013 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro effettua alcune riflessioni, tra l'altro già evidenziate anche da altri commentatori settimane or sono, sulla correttezza dell'impostazione data dall'INPS sul tema degli incentivi per assunzioni di giovani.
L'autorevolezza della Fondazione ovviamente sottolinea, laddove ce ne fosse stato bisogno, in modo ancor più marcato la consistenza della riflessione critica rispetto alla tesi dell'INPS.
In effetti la Fondazione Studi evidenzia che il DL Letta, convertito in legge 99/2013, ha previsto una specifica agevolazione per l'inserimento occupazionale di lavoratori compresi tra i 18 e 29 anni che abbiano uno dei seguenti requisiti:
1) essere privi di lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi
2) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
La Fondazione mette a confronto la norma di legge – che è prevalente evidentemente - e l'interpretazione di prassi dell'Istituto previdenziale per evidenziare una più che marcata –ed incoprensibile- contrapposizione tra le due posizioni.
Il DL 76/2013 all'art.1 introduce un incentivo al fine di promuovere occupazione stabile di giovani e detto incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile .
La Circolare 131 del 2013 dell'Istituto parla invece con altro idioma:
"Nell'eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 del dl 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l'incentivo previsto dall'articolo 1 del dl 76/2013 è applicabile mensilmente in
misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo
lavoratore"
La Fondazione rileva che nel dettato normativo , che è quello che prevale in ogni caso , non si rinviene tale distinzione operata dall'INPS.
Ed infatti la Fondazione sottolinea "Il testo normativo sopra richiamato parla chiaramente di un incentivo alle assunzioni, commisurato alla retribuzione dovuta al lavoratore e di importo massimo pari a € 650,00. Tale incentivo può essere assimilato ad un contributo erogato per l'occupazione stabile di lavoratori ricadenti in una determinata fascia di età e di situazione personale."
E per meglio supportare la propria tesi la Fondazione si sofferma per concetti analoghi sulla differenza tra incentivo ed agevolazione contributiva , che invece l'Istituto assimila con le recenti posizioni di prassi.
La Fondazione per sostenere la propria tesi ricorre quindi alla L.223 del 1991 in tema di lavoratori assunti dalle liste di mobilità.
Infatti tale legge prevede per il datore che assume senza esservi tenuto da una parte un'agevolazione contributiva in misura pari a quella previsto per gli apprendisti e dall'altro un contributo mensile pari al 50 % dell'indennità di mbilità spettante al lavoratore.
La Fondazione rileva "Si palesa subito come l'incentivo da ultimo previsto per i giovani possa essere ben assimilabile al contributo previsto a suo tempo dalla Legge n. 223/91 per i lavoratori in mobilità. Ed è ormai assodato come lo stesso Istituto non si sia mai mosso nella direzione di limitare tale contributo alla sola quota di contribuzione ancora dovuta dal datore di lavoro, pari al 10%.".
Pertanto la posizione dell'INPS in tema di tali agevolazioni appare forzata in quanto si discosta , senza fondamento giuridico, dal tenore letterale del DL 76/2013, al cui tenore letterale fa espresso riferimento l'art. 12 delle Preleggi .
Pertanto la Fondazione , conclude , in un modo che non può che essere condivisibile , come segue :
"Un'interpretazione di tale portata avrebbe trovato il proprio fondamento su una differente stesura normativa come, ad esempio, "l'incentivo è applicabile fino a concorrenza dei contributi dovuti". La stesura adottata invece, porta ad avere, a latere della contribuzione dovuta per il lavoratore –sia questa ordinaria che agevolata – un incentivo che si muoverà su binari autonomi.
Non deve nemmeno trarre in inganno il metodo di calcolo dell'incentivo stesso. Infatti anche se la
determinazione è attuata in percentuale sull'imponibile contributivo, metodo di calcolo assimilabile
alla determinazione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, lo stesso risulta, per espressa previsione legale, un incentivo e non abbattimento della quota di contribuzione. In base alle scelte del legislatore, i metodi di calcolo possono essere vari: nel caso di riassunzione percettore di indennità di mobilità è una percentuale dell'indennità percepita dal lavoratore, in caso di rioccupazione percettore ASpI è una percentuale dell'indennità erogata allo stesso, per rioccupazione lavoratori licenziati per GMO nei 12 mesi precedenti (vedi Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.264 del 19 aprile 2013) si tratterà di € 190,00
mensili, nel caso in analisi si parla di un terzo della retribuzione imponibile mensile."
Vedremo se prossimamente l'INPS confermerà o correggerà in autotutela la propria posizione.
2.11.2013
Dr Michele Regina , CdL

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