La particolare Commissione prevista dal D.Lgs 81/2012, art. 12, per le problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro , risponde ad una quesito del CNO dell’Ordine dei CdL in tema di reiterezione di visite attinenti la sorveglianza sanitaria.
Tale quesito si basa su esigenze molto sentite in particolari ambiti , ove si riscontrano con frequenza rinnovi contrattuali infrannuali per effetto di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Non vi è chi non veda nella fattispecie specifica sia i rapporti a termine diretti e/o stagionali sia il lavoro somministrato .
Pertanto con tale Interpello , il n° 8 del 24.10.2013, viene esplicitato il comportamento che il datore di lavoro deve tenere in caso di assunzione di uno stesso lavoratore già cessato e già sottoposto a visita medica.
Nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore assunto sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva.
La legge concernente la sorveglianza sanitaria è il D.Lgs 81/2008, che disciplina appunto la materia.
Ed infatti all’articolo 41 del citato Decreto è previsto
(Sorveglianza sanitaria)
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 (1);
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
omissis
Il quesito del CNO dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è relativo a quanto previsto dalla lettera a) sopra riportata.
Ed infatti il CNO dei Consulenti del Lavoro chiede se tale previsione debba ritenersi applicabile in caso di reiterazione di assunzione, anche nel caso in cui si tratti di assunzione di uno stesso lavoratore successiva all'interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali che prevedano il medesim rischio e per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente del datore per la visita successiva.
Per la Commissione interpelli sulla sicurezza la lettura delle norme , come sopra riportate ,non suscita dubbi .Le norme di che trattasi sono utili a definire le finalità della visita preventiva e della a visita periodica : verificare, appunto , la situazione sanitaria del lavoratore e valutarne la compatibilità con l'attività lavorativa mediante l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, e mediante un controllo periodico dello stato di salute dei lavoratori . Tale controllo periodico , ove non diversamente previsto da norme o dal medico competente, deve attuarsi entro un anno dalla precedente visita.
Pertanto per la Commissione per gli interpelli sulla sicurezza ,in caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica e comunque per un periodo non superiore ad un anno, in considerazione del fatto che la situazione sanitaria del lavoratore è nota al medico competente, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva.
Dr. Michele Regina , CdL
Roma 17.11.2013