Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti è stato pubblicato in GURI dell'8 Giugno 2013 il decreto che stabilisce le modalità di erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI, i soggetti beneficiari e specifica, fra l'altro, che la domanda deve essere trasmessa telematicamente all'INPS.
In effetti il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individua coloro i quali sono i destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 Giugno 2012 consistente nell'erogazione in una unica soluzione dei trattamenti ASPI e mini-ASPI .
Il decreto riguarda i lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che attualmente sono beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI.
Coloro che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di microimpresa o associarsi in cooperativa, possono avere la possibilità della liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.
La prestazione è pari alla liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti che non sono state ancora percepite. La liquidazione della prestazione è effettuata dall'Inps secondo le modalità descritte nel decreto in commento. Si attenderà a riguardo la relativa Circolare operativa dell’Istituto.
Tali prestazioni relative alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennità ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro.
I lavoratori destinatari che intendano avvalersi della liquidazione unica della prestazione ASpI e mini-ASpI dovranno inivare telematicamente all'INPS la domanda relativa.
L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l’effettiva atttività autonoma che si intederà svolgere.
Nel caso in cui per un’attività autonoma sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il Tribunale di competenza territoriale nonchè nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilita' spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.
L'indennità anticipata dovrà essere restituita quando il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.
Michele Regina
Martedì 11 Giugno