Nota della CNCE del 3 11 .2017 su Regolamento (UE) 2016/679

La CNCE , tramite  il proprio sito istituzionale www.cnce.it  , con nota del 3 u.s. fornisce alle Casse Edili  prime indicazioni sull’  applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (DRGP) inerente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, dando altresì notizia  che il Garante per la privacy ha elaborato una prima guida  che fornisce il quadro generale delle principali innovazioni introdotte dalla normativa.

La nota del Garante indica  i comportamenti ed atti  da seguire nonché gli adempimenti necessari per la corretta applicazione che sarà efficace in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. Da tale ultima data tutti i soggetti contemplati dalla normativa sono tenuti a rispettare il nuovo Regolamento che abroga la precedente Direttiva 95/46/CE.

La CNCE da quindi notizia che sta seguendo la materia e  si riserva di informare con tempestività le Casse Edili sulle future evoluzioni interpretative al fine di porre in essere i richiesti adempimenti. Ciò detto però la stessa CNCE sottolinea in questa prima nota gli argomenti che reputa essenziali sottoporre a tutte le Casse Edili.

 La normativa è diretta a tutti i soggetti che effettuino un monitoraggio regolare e su larga scala delle persone fisiche ovvero trattino su larga scala categorie particolari di dati personali (c.d. dati sensibili).Il nuovo Regolamento introduce numerose novità:

a)    il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio (riconosciuto dai Giudici ad oggi ) ;
b)    il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui dati e di controllare gli stessi,;
c)    il diritto di essere informato sulle violazioni dei propri dati personali ("data breach", notificazione di una violazione di dati). Il Regolamento  riconosce quindi un livello elevato e uniforme di tutela dei dati ed è finalizzato a dare un maggiore controllo sull'utilizzo dei dati personali.

La CNCE ricorda altresì che  non dovrà essere richiesto un nuovo consenso laddove quello precedentemente raccolto risponda ai requisiti della nuova normativa.

Infine al  centro del nuovo quadro giuridico si trova la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO), nominata dal titolare / dal responsabile del trattamento.

Il RPD deve  facilitare l'applicazione della normativa anche se non è considerato personalmente responsabile in caso di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati che restano in capo al titolare / responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento deve  effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati che deve avvenire sia preventivamente che nel corso del trattamento. Nel rispetto del principio di "protezione dei dati fin dalla fase di progettazione" (o data protection by design) il titolare del trattamento può chiedere l'assistenza del RPD affinché gli fornisca un "parere, in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35".

Il responsabile della protezione dei dati deve avere precisi  requisiti come, quali  competenza nel settore , esperienza, conoscenze specifiche, qualità personali e organizzative ; deve essere in grado di svolgere un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo. Il RDP-DPO potrà essere nominato sia internamente che esternamente all'ente e sarà tenuto a presiedere i profili privacy, cooperando con l'Autorità Garante e riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento.

Sull’obbligo della tenuta del registro delle attività di trattamento, previsto dall'art. 30 del RGPD, lo stesso non è previsto per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti anche se,  la CNCE sottolinea che , considerata la natura sensibile dei dati trattati dalle Casse Edili, non si esclude che l'obbligo possa gravare sulle stesse

Circolare 17 /2017 del Ministero del Lavoro su quinquennio e biennio mobile per le integrazioni salariali

Con la Circolare n. 17 del 08/11/2017 , resa pubblica il 10 u.s. , la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione esamina l'articolato afferente al concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, quali durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015,

Ed infatti l’art. 22  del citato decreto disciplina nel dettaglio le varie ipotesi  di  durate massime  nell’ambito del citato quinquennio mobile  :

“1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.”
 
Il Ministero  fornendo anche varie esemplificazioni utili per i casi ricorrenti di volta in volta  specifica che per quinquennio mobile  deve intendersi quel lasso temporale pari a 5 anni che si calcola a ritroso  a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto per ogni unità produttiva , costituendo periodo di legge di osservazione nel quale verificare il numero di mesi/settimane  di integrazione già concessi e quelli che residuano per altra fruizione . Pertanto se nell’arco temporale di osservazione risultano fruiti già 24 mesi di integrazione non sarà possibile ricorrere ad altra cassa.

Inoltre la Circolare 17 si sofferma anche sul c.d. biennio mobile utilizzato  per il computo di CIGO e Fondi di Solidarietà.

Per la CIGO è stabilito che possa essere fruita per 13 settimane , prorogabili fino a 52 settimane .

Pertanto in caso di una nuova domanda di CIGO dopo le predette 52 settimane continuative un nuovo periodo di tale ammortizzatore può essere fruito dopo la ripresa di almeno 52 settimane di lavoro .

Quando la fruizione della CIGO sia riferita a settimane non continuative  la stessa non può superare le 52 settimane in un biennio mobile.

Quanto sopra in base ai limiti  non è riferito alle causali EONE.
Anche per il FIS vi è la disciplina del biennio mobile : il fondo infatti garantisce un assegno ordinario per 26 settimane massime in un biennio mobile . Nel caso della solidarietà l’assegno può essere corrisposto per 12 mesi al massimo in un biennio mobile.

Circolare 165 INPS sullo Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà per i residui 2014 2015

Il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014  tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto anche sugli  incentivi connessi ai c.d.  contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs .

 Con proprie  note di prassi  ,   circolari n. 153/2014 e n. 77/2016, l’INPS ha fornito  ai datori di lavoro destinatari dei Decreti Direttoriali di ammissione al beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo in argomento, a valere, rispettivamente, sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015.

Con la circolare 165 dell’8.11.2017 l’INPS ora illustra le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014 e del 2015.

Dopo le operazioni di conguaglio  effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, è emerso che le misure autorizzate nei suddetti decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.
Quindi in relazione alle regole d’accesso allo sgravio contributivo e sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero del Lavoro  ha adottato i decreti di ammissione al beneficio dello  sgravio contributivo nei confronti delle aziende destinatarie  sui residui dei fondi 2014 e 2015.
 
La procedura per ottenere la riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato o suo  intermediario.

La Sede INPS  competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

 Le aziende interessate destinatarie dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione per il 2014   per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare  all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;

nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

L’azienda interessata dal provvedimento ministeriale di autorizzazione  per il  2015   per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzerà all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleACredito> inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”;

nell’elemento <ImportoACredito>, indicherà il relativo importo.
 
Dette operazioni di  conguaglio dovranno essere chiuse  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in discorso

Nota 2 novembre Lavoro su comunicazione smart working

Con nota del 2.11.2027 sul proprio sito istituzionale( http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx)   il Ministero del Lavoro informa che per accedere direttamente alla piattaforma telematica che consentirà, dal prossimo  15 novembre 2017, la comunicazione degli accordi in materia di lavoro agile (c.d. "smart working") le aziende devono si devono dotare delle credenziali SPID.

Si ricorda da  ultimo che anche  l’INAIL con propria nota di prassi  ha dato indicazioni in tema di assicurazione  contro gli infortuni per gli addetti a tale prestazione di lavoro , che comunque è  anche oggetto di  comunicazione telematica ( COT )  al competente Centro per l’Impiego.

Il  Ministero del Lavoro   con la nota richiamata informa quindi le  aziende che  potranno  effettuare  dal 15 novembre 2017 la comunicazione degli accordi di lavoro agile attraverso  un’ apposita piattaforma informatica. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (a tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà consentito rettificare  i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento dell'invio. Nel caso di un elevato numero di accordi, la comunicazione potrà essere svolta in forma massiva. Per l’accesso a  a tale piattaforma sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), di cui dovranno dotarsi anche i soggetti abilitati delegati dalle aziende.   

Diversamente, i consulenti del lavoro - già in possesso delle credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID.

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