La legge di Bilancio , in particolare l’ art. 1 comma 1154 L . 205 /2017 , rinvia la 1° gennaio , al 1° gennaio 2019, l’obbligo di tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro - LUL presso il Ministero del Lavoro. Tale differimento è senz’altro dovuto alla mancata emanazione del decreto che avrebbe dovuto dare il via alla nuova modalità .
In assenza di informazioni chiare a riguardo , in particolare attinenti anche il raccordo tra i flussi da inviare all’INPS ed all’agenzia dell’Entrate , il differimento non poteva che essere la soluzione più plausibile per gli addetti ai lavori .
Si ricorderà che a valle dell’abrogazione dei tradizionali libri paga , presenze e matricola il LUL , Libro Unico del Lavoro, è andato a regime nel mese di gennaio 2009 .
Il LUL non può essere tenuto in forma manuale in quanto gli unici sistemi di tenuta sono quelli previsti dall'art. 1 del D.M. 9 luglio 2008, ossia:
1. a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimazione da parte dell'INAIL o, in alternativa, da parte dei soggetti autorizzati dall'INAIL);
2. a stampa laser (autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL alla stampa e generazione della numerazione automatica);
3. su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.
Quindi come detto , per effetto del differimento , dal 1° gennaio 2019 , è previsto che la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro avvenga in modalità telematica presso il Ministero del lavoro ( così come previsto dall’art. 15, D.Lgs. n. 151/2015).
Michele Regina , CdL in Roma