Il LUL telematico presso il Ministero del Lavoro slitta al prossimo anno .

La legge di Bilancio  , in particolare l’ art. 1 comma  1154 L . 205 /2017 , rinvia la 1° gennaio  , al 1° gennaio 2019, l’obbligo di tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro - LUL presso il Ministero del Lavoro. Tale differimento  è senz’altro dovuto  alla mancata emanazione del decreto che avrebbe dovuto dare il via alla nuova modalità .

In assenza di informazioni chiare a riguardo  , in particolare attinenti anche il raccordo tra i flussi  da inviare all’INPS ed all’agenzia dell’Entrate ,  il differimento non poteva che essere la soluzione più plausibile per gli addetti ai lavori .
Si ricorderà che a valle dell’abrogazione dei tradizionali libri paga , presenze e matricola  il LUL , Libro Unico del Lavoro,  è andato a regime nel mese di gennaio 2009  .

Il LUL  non può essere tenuto in forma manuale in quanto gli unici sistemi di tenuta sono quelli previsti dall'art. 1 del D.M. 9 luglio 2008, ossia:
 
1.    a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimazione da parte dell'INAIL o, in alternativa, da parte dei soggetti autorizzati dall'INAIL);
2.    a stampa laser (autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL alla stampa e generazione della numerazione automatica);
 
3.    su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.
 
Quindi come detto , per effetto del differimento  , dal 1° gennaio 2019 , è previsto che la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro avvenga in modalità telematica presso il Ministero del lavoro ( così come previsto dall’art. 15, D.Lgs. n. 151/2015).
 
Michele Regina , CdL in Roma

Ipotesi di rinnovo CCNL Pubblici: le restrizioni contingentate per il lavoro flessibile

Il 23 dicembre 2017 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l'ipotesi del rinnovo del CCNL per i pubblici dipendenti appartenenti alle Funzioni Centrali, nuovo comparto nel quale sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac. (https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8703/Testo%20ipotesi%20CCNL%20Funzioni%20centrali_firma.pdf)


Dopo anni  di blocco è il primo  contratto di lavoro del settore pubblico ad essere rinnovato.
Il CCNL  riconosce aumenti economici a regime, pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.
Il rinnovo  interviene anche sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi  e sono  state armonizzate  le discipline contrattuali dei diversi comparti di provenienza.
Sotto il profilo normativo sono state introdotte novità sugli  istituti dell‘orario, delle ferie, dei permessi. E’ stata introdotta la disciplina delle ferie solidali e delle tutele introdotte per le donne vittime di violenza.
Il CCNL  ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili.
Il contratto ha gettato le  basi per promuovere un nuovo modello di “welfare contrattuale”, che consenta di sviluppare e diffondere sistemi analoghi a quelli già presenti nel settore privato. .
Sono state aggiornate le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato  con le modifiche normative recentemente introdotte dal Jobs Act garantendo ai lavoratori  a tempo determinato tutele contro le discriminazioni .
Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile ,dato dalla sommatoria di tempi determinati diretti e intermediati tramite somministrazione .
Riguardo al lavoro a termine ed alla somministrazione il CCNL  cerca di dare una lettura  particolare basata sia sul  D.Lgs 165/2001 che sul D.lgs 81/2015 .
Ed infatti per la norma negoziale le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Si ricorda che le disposizioni normative previste dal citato art. 36  dispongono che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo  periodo  ( c.d. contratti flessibili , ndr)  … soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.
Ciò ovviamente pone più di qualche dubbio sulla c.d. acausalità prevista per le PPAA sia per i rapporti a termine diretti che  per quelli intermediati.
A riguardo la contrattazione collettiva  fa alcune esemplificazioni inerenti anche dette necessità per talune fattispecie  come per la riduzione della vacatio tra un contratto ed un altro a termine .
Ma  il CCNL contingenta altresì  i rapporti flessibili ,  fermi rimanendo i casi di legge che vi derogano ,  ponendo la percentuale secca del 20 % ( cumulata tra rapporti a termine  diretti e somministrati  ) sull’organico a tempo indeterminato .
Inoltre , con una visione, ad avviso di chi scrive ,   che  va anche  oltre il citato art. 36   del d.lgs  165/2001-  che si ricorda  vieta l’utilizzo della somministrazione per dirigenti e funzioni direttive - vengono inibite alla somministrazione alcune categorie   quali per :
a) i Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda;
b)  gli Enti pubblici non economici: profili dell’Area A;
c) l’ Enac: profili della Categoria A - Operatore;
d) l’ AGID: profili della Categoria prima
E’ appena il caso di osservare che né il D.lgs 276/2003 prima né il D.lgs 81/2015 poi hanno posto e  pongono divieti legali  per la somministrazione , fatto salvo quanto già previsto dal  citato art. 36.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma

Cassetto bidirezionale anche per il lavoro domestico e scadenza al 10 gennaio della 4 rata dei relativi contributi

L’Inps con il Messaggio 5182 del 28 u.s.  fornisce indicazioni in tema di  introduzione del cassetto previdenziale  per i datori di lavoro domestici e loro intermediari.
L’adozione  del canale telematico semplifica e facilita notevolmente l’attività demandata ai processi di back office, realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.
 Il Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico nasce dall’esigenza di facilitare i soggetti contribuenti nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.
Si  accede alla funzione direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il Portale dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per tipologia di utente “Aziende, enti e datori di lavoro”, nella sezione “Datori di lavoro domestico”, mediante il PIN.
Mediante questo nuovo  applicativo  ( denominato  cassetto previdenziale LD )  gli utenti possono utilizzare le varie attività di consultazione previste per:
•    visualizzare la posizione anagrafica del datore di lavoro, compresi i dati del soggetto delegato;
•    visualizzare la lista dei rapporti di lavoro domestico instaurati dal datore di lavoro e i dati di dettaglio;
•    visualizzare, per ogni rapporto di lavoro, il riepilogo di tutti i pagamenti effettuati negli ultimi cinque anni e dei pagamenti ancora da effettuare, con indicazione della data di scadenza.
 
Nei primi mesi del corrente anno  il Cassetto Previdenziale del Lavoro Domestico verrà  implementato con la funzionalità della “Comunicazione Bidirezionale” e sarà resa disponibile la procedura che consente di prendere un appuntamento con un esperto di Sede e poter risolvere eventuali anomalie nella posizione previdenziale.
L’Istituto ricorda nella sezione notizie sul proprio sito  web (www.ins.it) che dal 1° gennaio 2018 si può  pagare i contributi del quarto trimestre 2017 dei lavoratori domestici, con scadenza 10 gennaio 2018, attraverso le seguenti modalità:
direttamente online tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, di debito o prepagata, oppure addebito in conto corrente bancario;
rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”. Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo, con codice fiscale e codice rapporto di lavoro;
utilizzando il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) inviato dall’INPS. Il bollettino può altrimenti essere generato:
direttamente online tramite il portale dei pagamenti all’interno della sezione lavoratori domestici;
presso le aree di front office delle sedi INPS, utilizzando lo sportello automatico per il cittadino con autenticazione mediante tessera sanitaria;
telefonicamente, rivolgendosi al Contact center chiedendo l’invio del bollettino MAV al domicilio del datore di lavoro.
I contributi dovuti per il corrente anno  2018 saranno rideterminati  quando sarà reso disponibile  l’indice ISTAT di riferimento.
Pertanto le sanzioni saranno calcolate soltanto per pagamenti effettuati oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare relativa ai contributi dovuti per il 2018.
Si ricorda altresì  che nel corso del mese di gennaio dovranno essere resi noti i nuovi minimi retributivi di settore il cui contratto è scaduto il 31.12.2016.

Dott. Michele Regina, CdL in Roma

Pensionati all’estero così le detrazioni per il 2018

Con il messaggio  5090 del 20.12.2017  l’Inps ricorda che per  fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86), i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono presentare ogni anno  domanda all’Istituto per ciascun periodo d’imposta.

L'elenco  dei Paesi di cui sopra  che consentono un adeguato scambio di informazioni  viene  aggiornato  con cadenza semestrale dal Ministero dell’Economia.  

Con il  messaggio n. 1763/2017 sono state già  fornite indicazioni in merito alle modalità e termini utili per presentare la domanda di applicazione delle detrazioni per carichi familiari per il corrente anno .

I pensionati residenti in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni per  il periodo d’imposta relativo al  2018 ai fini riconoscimento dell’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia,  possono presentare istanza mediante  le seguenti modalità:

-      direttamente, accedendo con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello al servizio on line dedicato, seguendo il percorso: www.inps.it\ Prestazioni e Servizi\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero;

ovvero
 -      avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata del sito istituzionale, accessibile attraverso il seguente percorso:  www.inps.it\Prestazioni e servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
 
Le strutture territoriali dell’Inps dispongono del  medesimo applicativo per gestire le eventuali domande anche cartacee, complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, fatte pervenire dai cittadini.

Per il 2018  saranno mantenute le detrazioni del 2017 ai pensionati residenti nei Paesi di cui sopra se la presentazione della domanda  delle detrazioni  sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.

Se le istanze pervenissero dopo  il termine del 15 febbraio 2018 l’Inps procede  alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2018 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate. Se dopo  la  revoca  dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno nuovamente  attribuite con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito in relazione alle mensilità pregresse

Dott. Michele Regina, CdL in Roma

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