ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: AL VIA LE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

business 14Con il messaggio 696 del 15.02.2018 l’Inps fornisce indicazioni in merito alle novità previste dalla legge di bilancio per il 2018 in tema di esposizione all’amianto ed alla presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati.

La legge 205/2017 in particolare dispone un particolare beneficio previdenziale a favore dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.

Il predetto beneficio consiste nell’attribuzione del coefficiente 1,5 ai fini del calcolo pensionistico per la durata della lavorazione e per i dieci anni successivi.

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO: E’ necessario ai fini della fruizione di detto beneficio fare apposita domanda all’Istituto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

Le domande dovranno pervenire entro il 02.03.2018.

Se il datore di lavoro sia impossibilitato a rilasciare al dipendente la dichiarazione entro il suddetto termine decadenziale, la stessa può essere allegata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è scaricabile dal sito web dell’Istituto nella sezione Modulistica con il codice AP 130 v.0 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini della concessione dei benefici per l'esposizione all'amianto previsti dall'art. 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Ricorda altresì l’Istituto che la istanza può essere presentata sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online disponibili sul sito INPS.

 Dott. Michele Regina, CdL in Roma

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L’INPS fornisce le istruzioni in merito all’incremento del ticket di licenziamento previsto dalle procedure collettive

Come noto  legge finanziaria per il 2018 ha incrementato il valore del ticket di licenziamento  nelle procedure collettive .
L’Inps con il messaggio  594 dell’8.2.2018  fornisce le prime istruzioni operative a riguardo ai datori di lavoro ed ai loro  intermediari  ,  precisando che è dovuto dalle aziende  che attuano una procedura di licenziamento collettivo   e che siano però   anche tenute al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS
Il contributo di che trattasi è stato di fatto raddoppiato  passando dal 41 % all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
In relazione alle variazioni  apportate per il corrente anno  del predetto  massimale mensile NASpI pari a  € 1.208,15,  avremo  per ogni dodici mesi di anzianità aziendale  la nuova  contribuzione da versare : questa sarà  pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
L’Istituto ricorda che  la richiamata   legge di bilancio 2018 ha voluto far  salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
Quindi i  datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare,  in questa ipotesi specifica,  il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41%  .
L’Istituto fornisce con il messaggio le istruzioni operative con l’istituzione degli appositi codici da indicare nel flusso UNiemens a seconda dei casi   sia per il contributo all’82 % , con o senza accordo sindacale , sia di quello al 41 % , con o senza accordo sindacale.   
Si ricorda che  la sussistenza o meno dell’accordo sindacale genera un effetto decalage del contributo  stesso  che risulta essere maggiore in caso di assenza di accordo e minore negli altri casi .

Michele Regina, CdL in Roma

Posticipato prospetto disabili ed altre sospensioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che per alcuni interventi tecnici di manutenzione straordinaria i servizi presenti sui portali istituzionali del Ministero del Lavoro, dell’ANPAL, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Cliclavoro non saranno disponibili.
La scadenza per l’invio del Prospetto Informativo è stata posticipata a mercoledì 28 febbraio 2018.
Cliclavoro: la sospensione dei servizi avverrà dalle 7.00 alle 13.00 di venerdì 2 febbraio 2018.
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per adempiere alla procedura telematica delle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale è possibile utilizzare l’app “Dimissioni Volontarie”, disponibile sia per i cittadini in possesso di SPID sia  per i soggetti abilitati che potranno accedere con le credenziali di Cliclavoro.
Garanzia Giovani: non sarà possibile effettuare le adesioni tramite il portale nazionale dalle 7.00 di venerdì 2 febbraio 2018 alle 7.00 di lunedì 5 febbraio 2018.
ANPAL: la sospensione dei servizi avverrà dalle 7.00 di venerdì 2 febbraio 2018 alle 7.00 di lunedì 5 febbraio 2018.
Fonte Ministero Lavoro

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER ITALIANI EXTRAUE

L’INPS nella circolare n. 16 del 29.01. 2018 fornisce le istruzioni operative per determinare le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il  calcolo della contribuzione per i periodi di lavoro prestati  da lavoratori che operano in Paesi extracomunitari con cui non sono stati stipulati accordi di sicurezza sociale ed a valle del  recente DM che ha adeguato  le predette  retribuzioni convenzionali.
Alla Circolare sono allegati il DM e le tabelle retributive convenzionali .
La disciplina  si applica ai lavoratori che hanno contratto di lavoro in Italia e che vengano inviati  dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
E’ di tutta evidenza che tale disciplina non si applica per i Paesi dell’Unione.
Il D.L. n. 317/1987 stabilisce che i contributi dovuti in relazione ai lavoratori  assunti o trasferiti in Paesi extracomunitari non convenzionati vengono calcolati, per le assicurazioni obbligatorie su retribuzioni imponibili convenzionali in  ragione di 12 mensilità all'anno con riferimento ai CCNL  raggruppati per categorie omogenee.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto ovvero di trasferimento da o per l'estero nel corso del mese, la retribuzione convenzionale da assoggettare a contribuzione viene rideterminata dividendo per 26 il valore mensile e moltiplicando il dato ottenuto per il numero dei giorni, al
La retribuzione convenzionale potrà essere variata in caso di  :
1.    Variazione di una qualifica  nel corso del mese;
2.    mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
Nelle ipotesi prospettate  deve essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Se maturano delle retribuzioni variabili in corso d’anno  l’importo dovrà essere rideterminato in considerazione di dette voci. Pertanto  se il ricalcolo comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione si dovrà procedere ad un conguaglio  .
Se per  il mese di gennaio 2018  i datori di lavoro abbiano operato in modo diverso da quanto indicato nella nota di prassi in commento  è possibile regolarizzare senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 aprile 2018.

Dott. Michele Regina, CdL in Roma

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