Il Dlgs 22 del 2015 individua alcune ipotesi in base alle quali il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, ma a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.
Con la precedente circolare 94/2015 l’Istituto ha diramato le istruzioni operative a valle del Decreto citato, confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, quanto già disciplinato per la indennità ASpI, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.
Con la successiva circolare 142 sono state precisate e confermate dall’Istituto le situazioni di cui sopra ,con l’aggiunta dei casi di lavoro accessorio , di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.
Con la recente circolare 174 l’Istituto delinea e precisa ancora la propria posizione in tema di fruibilità della NASPI in presenza di altre situazioni soggettive del percettore quali quelle di seguito .
L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.
L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Per i casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale l’ Istituto non ravvisa uno svolgimento di un’attività lavorativa con correlativa remunerazione. Nelle ipotesi di cui sopra le somme derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
Invece nei casi di titolari di borse di studio e assegni di ricerca , essendo queste attività correlate ad una prestazione lavorativa , trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.
In tale ipotesi il beneficiario deve , a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Per i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.
Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Nell’ipotesi di esercizio di attività professionali , in costanza di percezione di NASpI, ,non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
Per le dette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Ma – per l’Istituto - il professionista percettore di NASpI che richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione della prestazione è possibile .
Per evitare ingiustificate disparità di trattamento è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste.Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ......alla partecipazione a collegi e commissioni, .... sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.
Il beneficiario della prestazione deve altresì , a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Ove ci si trovi in presenza di percettori di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.
Invece se fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova la riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.
Anche in tal caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio di SRL che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero