Soluzione ponte per il CCNL Telecomunicazioni con Welfare .

In data 23 novembre 2017 Assotelecomunicazioni-Asstel con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato  l’ipotesi di accordo ponte in vista del rinnovo del relativo CCNL scaduto il 31-12-2014 .

La scadenza del succitato  contratto viene differita al  30 giugno 2018.

Nella soluzione ponte sono state individuate  due soluzioni per il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, oltre alla rivisitazione dei minimi  :  dal l 1° luglio 2018 è riconosciuto un elemento retributivo separato  nonché - solo per l'anno 2018 -un piano di  welfare per i dipendenti fino a concorrenza di 120,00 euro, spendibile anche con il fondi di previdenza di settore Telemaco e riproporzionabile per i part time.  Per quest’ultimo aspetto le parti hanno già individuato i settori in cui attivare strumenti di welfare  e nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigenti.
Gli importi mensili dei minimi tabellari aumentano con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018 come di seguito :
                                            1.1.2018                                                          1.7.2018
Quadri e 7 livello                  1693,02                                                               1720,60
6 livello                               1507,41                                                               1532,01                  
5s  livello                            1284,58                                                               1305,52    
5 livello                               1227,32                                                               1247,32              
4 livello                               1106,53                                                               1124,55
3 livello                               1013,10                                                               1029,62
2 livello                                 898,77                                                                 913,43
1 livello                                 762,14                                                                 774,56
            
Come detto dal 1 luglio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori  un elemento retributivo separato. L’importo di che trattasi è riconosciuto considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, rimanendo escluso dalla base di calcolo del TFR. Tale elemento sarà come di seguito distinto per livelli :
Quadri e  7 livello              13,79
6 livello                              12,30
5s  livello                            10,47
5 livello                              10,00
4 livello                               9,01
3 livello                               8,26
2 livello                                7,33
1 livello                                6,21
Sempre con stessa decorrenza , limitatamente al 2018,  le aziende dovranno  rendere operativi e fruibili  strumenti di welfare per i dipendenti fino a concorrenza di € 120,00. I beni e servizi oggetto dei benefici saranno definiti con le Rsa e avranno finalità previdenziali, sanitarie, educative, di istruzione e di assistenza sociale. I lavoratori potranno destinare la somma al fondo di previdenza Telemaco
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma

Circolare 174 INPS su Naspi del 23 11 2017 . Precisazioni INPS sulla cumulabilità di Naspi ed alcune situazioni specifiche .Obbligo di dichiarare a pena di decadenza anche il reddito pari a 0

Il Dlgs 22 del 2015 individua alcune ipotesi in base alle quali il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, ma a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.

Con  la precedente circolare  94/2015  l’Istituto ha diramato le istruzioni operative a valle del Decreto citato,  confermando, in relazione al concomitante lavoro autonomo, quanto già disciplinato per la indennità  ASpI, oltre che al caso dell’instaurazione ex novo, anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro di natura subordinata a seguito della quale si è ottenuta l’indennità NASpI.

Con la successiva circolare 142 sono state precisate e confermate dall’Istituto le situazioni di cui sopra ,con l’aggiunta dei casi di lavoro accessorio , di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e di emolumenti derivanti dall’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive.

Con la recente circolare 174 l’Istituto delinea e precisa  ancora la propria  posizione in tema  di fruibilità della  NASPI in presenza di altre situazioni soggettive del percettore quali quelle di seguito .

L’art.50, comma 1 lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.

 L’art.67, lett. m), del T.U.I.R. qualifica come redditi diversi, tra gli altri, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Per i casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI  che siano titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale l’ Istituto non  ravvisa uno  svolgimento di un’attività lavorativa con correlativa remunerazione.  Nelle ipotesi di cui sopra le somme derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

 Invece nei  casi di  titolari di borse di studio e assegni di ricerca , essendo  queste attività correlate ad una prestazione lavorativa ,   trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D. Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000.

In tale ipotesi il beneficiario deve , a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
 
Per i  compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare  all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a  € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Nell’ipotesi di esercizio di attività professionali , in costanza di percezione di NASpI, ,non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell’art.10 del D.Lgs. n.22 del 2015 in quanto i predetti professionisti sono  iscritti, ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall’INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione  prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Per le dette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l’iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Ma – per l’Istituto - il  professionista percettore di NASpI che richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione della prestazione   è possibile .
Per evitare  ingiustificate disparità di trattamento è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art.10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste.Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente,  dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ......alla partecipazione a collegi e commissioni, .... sempreché gli uffici ... non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente...”.

 Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

 Il beneficiario della prestazione deve altresì , a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Ove ci si trovi in presenza di percettori  di soli redditi da capitale  non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.

Invece se  fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova la riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

 Anche in tal caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

 Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Le stesse  disposizioni si applicano anche ai soci accomandanti che svolgono in qualità di coadiutore la loro attività e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti.

 Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
 
 
E’ iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio di SRL che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale.

 Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a € 4.800.

 Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza,  informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero

INPS Circ. 170 : Fondi di solidarietà e conguaglio prestazioni di integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale. Fine della fase transitoria del pagamento diretto da parte dell’INPS da gennaio 2018.

Con la Circolare 170 del 15 u.s. l’INPS interviene nuovamente sui fondi di solidarietà previsti dall’articolo 26, del D.lgs n. 148/2015.

Sull’argomento  l’Istituto era già intervenuto con la Circolare  9 /2017 , con  la quale ha illustrato  i profili operativi connessi alle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di trattamenti di integrazione salariale.

L’Istituto  ora precisa e ricorda che alle  prestazioni di integrazione salariale garantite dai fondi di solidarietà (sia assegno ordinario  che assegno di solidarietà) si applica l’articolo 7 del Decreto medesimo avente ad oggetto le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni. Quindi per queste prestazioni vi sono  le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie.

 In relazione al più volte citato Decreto  le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo nelle denunce mensili .

Pertanto il datore di lavoro pagherà, per conto del fondo di solidarietà, l’assegno ordinario o di solidarietà ai lavoratori aventi diritto e, a seguito di  autorizzazione dell’Istituto , porrà a conguaglio il suo credito all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

Il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di Solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

 La misura della prestazione è pari all’integrazione salariale ordinaria ed è soggetta.Per i Fondi oggetto della presente circolare, la riduzione di cui al citato articolo 26 non trova applicazione per il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige. 
 
L’Istituto per quanto concerne il concetto di unità produttiva richiama le note di prassi ed in particolare da ultimo il Messaggio  n. 1444/2017.

 In base al richiamato articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, i Fondi possono anche contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale: nei confronti di questa tipologia di prestazioni, al contrario di quanto previsto per le prestazioni di integrazione salariale, non vige il termine decadenziale semestrale di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

La circolare 170 in commento fornisce le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.
 
La Circolare  considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale di cui ai messaggi, rispettivamente, n. 4885/2016, n. 7636/2015, n. 209/2017 e n. 1324/2017.

 Ma il  nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

 L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 prevede l datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è tenuto a versare  di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Tale contributo non può essere inferiore all'1,5 per cento.

 Per il Fondo di integrazione salariale ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, è stabilita dalla legge nella misura del 4 per cento della retribuzione persa, mentre per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale stabilita dalla legge è pari al 4 per cento della retribuzione persa, elevato all’8 per cento per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.

 Per gli altri Fondi la contribuzione addizionale è pari all’1,5 per cento della retribuzione persa.

A partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione  l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
 In particolare nel  flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

Dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti.

 Se l’autorizzazione è concessa nel mese in cui termina l’evento di assegno ordinario o di solidarietà, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel mese successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.
 
Per tutte le istanze di integrazione relative a:
 
Fondo di integrazione salariale
Fondo di solidarietà del settore del credito cooperativo
Fondo di solidarietà del settore Trasporto pubblico
Fondo di solidarietà del Trentino
Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige
Fondo di SOLIMARE
Fondo Gruppo Poste Italiane
Fondo Imprese assicuratrici e società di assistenza
 
presentate a partire dal 1° gennaio 2018 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti / intermediari assoceranno  un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato in servizio web o generato, con modalità analoghe alla CIG Straordinaria, dall’apposita funzione “Gestione ticket” presente sui servizi delle aziende e consulenti, nel menù della funzione “CIG – Fondi di Solidarietà”.

Messaggio 4476 su DSU e assegno di natalità

Dal 2015 l’ INPS gestisce le domande di assegno di natalità in oggetto e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le prime istruzioni sono state fornite con circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015.
 
Da una verifica nella procedura di gestione delle domande di assegno è emerso  che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017. Questa mancanza ha causato  la sospensione dell’erogazione dell’assegno per il 2017 .
 
L’INPS per riattivare il pagamento della prestazione , ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, ricorda  con il messaggio in discorso che è  necessario che gli utenti aventi diritto presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2017.
 
La  sussistenza di un ISEE valido  nei singoli anni di concessione del beneficio è un requisito previsto dalla legge per la domanda e per la fruizione delle prestazioni negli anni di riferimento .
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (e in alcuni casi nel 2015).
 
L’INPS precisa che al verificarsi della decadenza, l’utente, che ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
 
 
L’Istituto a riguardo fa delle esemplificazioni per comprendere meglio la casistica :
 
Nascita del figlio avvenuta a maggio 2016. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016.
 
L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2017 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2017. Sono prospettabili due casi esemplificativi.
 
Caso 1 – l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017.
 
Caso 2 – l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017.
 
 
 
Le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate.  Il beneficiario dell’assegno però deve rinnovare la DSU, ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio

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