Approfondimento sul nuovo cumulo contributivo dei professionisti

I Consulenti del lavoro con l’approfondimento del 18.10.2017 esaminano il nuovo cumulo previsto per i liberi professionisti  

A riguardo  il  12 ottobre 2017 l’Inps ha emesso la Circolare n. 140 che fornisce i criteri interpretativi e operativi di una norma che ha atteso  dieci mesi prima di essere operativa circa il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso Enti di previdenza privati. Si ricorda che la norma, introdotta dalla Legge di stabilità 2017, si applica ai trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità e superstiti.

La richiamata legge di Stabilità per il 2017 consente l’utilizzo del cumulo contributivo anche per la pensione anticipata, sopprime il requisito restrittivo della mancanza di maturazione del requisito minimo  in una delle forme assicurative cumulate; include infine  per il cumulo  gratuito anche la contribuzione accantonata presso le Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo.

Le pensioni che si possono conseguire in presenza di cumulo  sono pertanto :

1.    La pensione di vecchiaia , se il richiedente non è fruitore  di una pensione e abbia maturato il requisito contributivo di 20 anni  e il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi di età a partire dal 2018. La pensione di vecchiaia in cumulo non potrà comunque avere decorrenza anticipata a febbraio del 2017;
2.    La pensione anticipata :l’opzione di cumulo sarà esercitabile per ottenere  anche una pensione di anzianità contributiva, denominata ‘anticipata’ secondo la nomenclatura introdotta dalla L. 214/2011. In tal caso , oltre all’età , l’assicurato dovrà possedere i requisiti contributivi previsti dall’art. 24, c. 10 della L. 214/2011 con prospettico adeguamento a speranza di vita;
3.    pensione di inabilità : la facoltà di cumulo è esercitabile anche per ottenere un unico trattamento di inabilità per soggetti che vantino contribuzione in più di una delle Gestioni Inps e Casse professionali. Il cumulo non può quindi essere utilizzato per la percezione dell’assegno ordinario di invalidità;
4.    pensione ai superstiti : nel caso in cui l’assicurato  dante causa avesse maturato i requisiti per diritto autonomo al trattamento in una delle Gestioni pensionistiche di riferimento, fermo restando  però che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in capo al de cuius, anche in una sola delle Gestioni o Casse, preclude l’accesso al cumulo.
 
Nel caso di pensione in cumulo l’assicurato presenta istanza di pensione all’Ente previdenziale  ove ha l’ultima iscrizione. Nel caso in cui sia iscritto contemporaneamente a più forme potrà scegliere a quale di queste fare richiesta di pensionamento. In caso di pensione di vecchiaia progressiva per assicurati con contribuzione in Enti di previdenza privati, la domanda potrà essere presentata all’Inps se risulterà perfezionato il requisito contributivo minimo (20 anni) in cumulo e l’età anagrafica prescritta.

Il pagamento delle pensioni in cumulo sarà effettuato sempre dall’Inps quale ente pagatore mediante stipula di convenzioni

Per fornirti il miglior servizio possibile il nostro sito impiega Cookie tecnici ed analitici. Proseguendo nella navigazione oltre il seguente banner, anche rimanendo in questa pagina, viene espresso il consenso al loro impiego. Per avere ulteriori informazioni a riguardo e per disabilitare l'utilizzo dei Cookie da parte del nostro sito è possibile prendere visione della nostra Cookie Policy Cookie Policy