Lavori usuranti: la comunicazione deve essere inoltrata entro il 31 marzo dai datori di lavoro

3876Il D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. I lavori oggetto di questo beneficio sono quelli usuranti, indicati all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999.
Le aziende devono effettuare la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali mediante la compilazione del modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro.
 
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono le seguenti:
  • Inizio lavoro a catena
  • Lavoro usurante D.M. 1999
  • Lavoro usurante notturno
  • Lavoro usurante a catena
  • Lavoro usurante autisti
 
 
Sono lavori usuranti quelli di seguito indicati:
  • I lavori svolti in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo e lavori espletati in spazi ristretti in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture, i lavori di asportazione dell'amianto.
  • Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come periodo notturno, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64) oppure se il lavoro è svolto in modo ordinario in “periodi notturni” (per almeno tre ore, nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo).
  • Lavorazioni svolte da addetti alla linea catena relativamente a prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti, alla lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti, alla produzione di articoli finiti, alle macchine per cucire e alle macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico, alla costruzione di autoveicoli e di rimorchi, agli apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento, agli elettrodomestici, agli altri strumenti e apparecchi, alla confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori, alla confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
  • Il lavoro dei conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Le comunicazioni on line mediante accreditamento (www.cliclavoro.it) sono fatte dall’impresa, anche per i somministrati notturni e/o addetti alla linea catena, oppure tramite intermediari.
Il datore di lavoro che non comunica l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni è punito, per ogni comunicazione omessa, con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le altre comunicazioni annuali per le altre tipologie di lavori usuranti soggette a monitoraggio sono sanzionate in caso di inadempimento alla prescrizione da parte degli organi della vigilanza e permanendo tale comportamento la sanzione pecuniaria amministrativa va da 515 a 2.580 euro.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 

OBBLIGO ISCRIZIONE ARTIGIANI: PRECISAZIONI INPS

411L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con il messaggio 1138 del 14 marzo, fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione dei contribuenti nell’apposita sezione degli artigiani. L’Istituto dà inoltre notizia di apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro, per una corretta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.

Già con la circolare 80/2012 erano state fornite indicazioni in merito ad un possibile inquadramento nell’artigianato anche per periodi pregressi, ma in presenza di una specifica comunicazione o accertamento ispettivo, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi camerali, anche per la verifica dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività artigiana a tutela dei terzi consumatori e del mercato.
 
Tra l’altro il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana non è esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
Il soggetto – privo di requisiti - rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato, che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane.
 
Pertanto in riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, questa deve coincidere con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

L’Istituto ricorda che per espletare attività artigianali vi debba essere un responsabile tecnico, che sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
Tale ruolo può essere assolto dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l’impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge, ove ad esempio svolga un’attività che lo preveda quale quella di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008.
Le imprese che hanno soggetti esterni in merito ai predetti requisiti non sono però considerate imprese artigiane.
Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani; purtuttavìa possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.
Se il soggetto di che trattasi è una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, non può essere ascritta come impresa artigiana.
 
Anche le SRL pluripersonali, operanti nel mercato specifico, hanno la facoltà di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, e conseguentemente in tal caso hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Se la Srl non si iscrive all’AIA, resta però esclusa dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 

CIRCOLARE 36_ 2018 INPS: AL VIA ESONERO CONTRIBUTIVO IN AGRICOLTURA

Come noto la legge di bilanciOJ91CY0o per il 2018 ( legge 205/2017) ha previsto anche un esonero contributivo nuovo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
L’esonero in particolare è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura di seguito indicata:

1.    esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
2.    esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
3.    esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
 
 
Sono esclusi però i seguenti contributi dal beneficio:
-    il contributo di maternità, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
-    il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

 Per previsione di legge detto esonero “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
In caso di più possibilità di fruizione di benefici sarà riconosciuta l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
Per fruire dell’esoneri i soggetti interessati devono rispettare le seguenti condizioni generali:

-     adempimento degli obblighi contributivi;
-     osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
-     rispetto degli altri obblighi di legge;
-     rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero spetta altresì a condizione che siano rispettati  i limiti del de minimis per il settore pari a 15.000 euro.
 
Si accede al beneficio mediante istanza telematica presso i servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)”.
L'esito attribuito all'istanza verrà evidenziato  all'interno del Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 

Messaggio 894 INPS: congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e congedo facoltativo

O73XK60La legge di bilancio 2017, come noto, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.
 
La durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l’anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
 
Presenteranno la domanda all’Istituto solo i lavoratori che hanno il pagamento diretto delle indennità da parte dell’INPS. Quelli che hanno l’anticipo da parte datoriale devono invece comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite mediante il flusso Uniemens.
 
E’ stata ripristinata per il 2018 la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
L’Inps precisa infine che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 

Per fornirti il miglior servizio possibile il nostro sito impiega Cookie tecnici ed analitici. Proseguendo nella navigazione oltre il seguente banner, anche rimanendo in questa pagina, viene espresso il consenso al loro impiego. Per avere ulteriori informazioni a riguardo e per disabilitare l'utilizzo dei Cookie da parte del nostro sito è possibile prendere visione della nostra Cookie Policy Cookie Policy