La somministrazione di lavoro e rapporto di lavoro a termine di un lavoratore in mobilità : cumulabile l'agevolazione contributiva.

Il Dicastero del lavoro  in risposta ad interpello (n°40 del 2012) ha recentemente chiarito che nel caso in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato da un’impresa attraverso l’istituto della  somministrazione di lavoro e sia poi  assunto direttamente  come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità dallo stesso utulizzatore  con contratto a termine non superiore a 12 mesi, l’agevolazione contributiva è cumulabile nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
 
Il CNO  dei Consulenti del Lavoro richiesto il parere del Ministero del Lavoro in merito alla corretta fruizione delle agevolazioni contributive ex art. 8, comma 2 della L. n. 223/1991, nell’ipotesi in cui un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità sia utilizzato prima   da un’impresa attraverso la somministrazione di lavoro e sia poi  assunto direttamente  come lavoratore iscritto nelle liste di mobilità dallo stesso utilizzatore con  contratto a termine di 12 mesi ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991.

La Direzione Attività Ispettiva del Ministero ha specificato che la singola impresa che abbia già  fruito di agevolazioni attraverso l’utilizzo di lavoratori somministrati e attraverso contratti di lavoro stipulati direttamente con i medesimi lavoratori dovrà  necessariamente sommare i relativi periodi ai fini della determinazione della durata massima della riduzione contributiva.
 
Su tale fattispecie è intervenuto anche l’INPS con il Messaggio n. 12957 del 2.8. 2012 – e di recente anche con Circolare n° 137 del 2012 - per informare di aver adeguato la modulistica relativa alle istanze di autorizzazione alla fruizione degli sgravi.
Più nello specifico ai fini della fruizione dell’ agevolazione per l’assunzione  dei lavoratori in mobilità nei contratti di somministrazione l’Istituto prevede che l’utilizzatore debba rilasciare all’apl apposita autocertificazione accompagnata da copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta.
In conclusione, per il Ministero del Lavoro, nelle ipotesi prospettate, si ritiene possibile un cumulo dell’agevolazione contributiva ma nei limiti della durata massima complessiva di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Si ricorda a proposito di agevolazioni che la Legge Fornero dal 18.7.2012 ha previsto delle regole più rigide  che riguardano anche i lavoratori somministrati .
Si ricorda che l'agevolazione ( vedi quelle previste ad esempio dalla L. 407/90 o L.223/91)  non spetta se l'assunzione, come anche sotto forma di somministrazione,  derivi da:
-obbligo di assunzione obbligatoria per norma di contratto o di legge
-non rispetto del diritti di precedenza
-in caso di sospensioni per stesse qualifiche
-in caso di licenziamento di una persona per medesima qualifica
-non rispetto delle condizioni a tutela dei luoghi di lavoro.
 
Un ultimo aspetto è utile rammentarlo in questa breve nota. Come si ricorderà la citata Legge Fornero ha previsto una penale per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tale penale  è costituita da una maggiorazione contributiva di 1,4 % sull’imponibile previdenziale . La penale ,tesa appunto a penalizzare i rapporti a termine , inerisce anche i lavoratori interinali assunti ai sensi del  D.Lgs 368/2001 e somministrati .
La penale (che è un contributo addizionale all’Aspi, come ricordato con Circ. 140/2012 dall’INPS)  non è dovuta nei seguenti casi  (vedi art. 2 comma 29, L.92/2012):
-per rapporti  a termine in sostituzione
-per rapporti a termine stagionali
-per apprendisti
-per rapporti a termine di dipendenti delle PPAA.
 
Orbene, siccome la penale è prevista per rapporti a termine e gli apprendisti per legge sono titolari di rapporti a tempo indeterminato ,vedi  Dlgs 167/2011, il riferimento agli apprendisti apprestato dalla Legge Fornero è da intendersi  non tanto agli apprendisti in quanto tali  – ad avviso di chi scrive-  bensì alle tipologie per cui è prevista l’agevolazione  contibutiva degli apprendisti . Non avrebbe senso infatti  rafforzare un concetto di esclusione  per una tipologia contrattuale che è già  un rapporto a tempo indeterminato.

Infatti  nello stesso articolo citato supra, ma al comma 37 ,  in riferimento al contributo dell’1,61 % il legislatore esplicitamente fa riferimento a tala posizione.
Tale lettura dovrebbe - sempre ad avviso di chi scrive- essere confermata da una lettura congiunta delle Circolari 128, 137,140 e 142 dell’INPS oltre – e soprattutto -  che della stessa L.92/2012.
 
13.1.2013
Michele Regina

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