CIRCOLARE N° 7 DELL'INL DEL 29 MARZO SUI CONTRATTI DI RETE E CODATORIALITA'

271708 P5M2NC 392L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n°7/2018 fornisce agli ispettori istruzioni operative sulle fattispecie di distacco e codatorialità nei contratti di rete, estendendo in tal caso la responsabilità solidale prevista nell’appalto.

Le riflessioni dell’Ispettorato nascono dal diffondersi di campagne pubblicitarie relative a processi di esternalizzazione, anche mediante contratti di rete, che si palesano come somministrazioni e/o appalti irregolari e quindi non leciti.

L’INL ricorda che nel contratto di rete non possono partecipare soggetti non qualificati come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 del Codice civile, quindi vengono esclusi professionisti ed associazioni.

Ricordando la Circolare 35 del 2013 del Ministero del Lavoro, l’INL precisa che il contratto di rete deve essere iscritto nel Registro delle imprese e che nell’ipotesi di distacco di personale tra partecipanti alla rete di imprese l'interesse del distaccante è conseguente alla partecipazione alla rete.Tra i soggetti imprenditoriali partecipanti alla rete è ammessa la c.d. codatorialità dei dipendenti in base alla quale i dipendenti devono essere formalmente assunti, mediante l'assolvimento degli adempimenti di legge quali COT , LUL ,etc., da una delle imprese della rete.

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro la normativa in caso di distacco si deve ritenere applicabile anche alla codatorialità.
Sia per il distacco come per la  codatorialità, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione.

Le omissioni relative al trattamento retributivo, contributivo ed assicurativo per l’INL espongono solidarmente tutti i co-datori da quando vengono messi "a fattor comune" i lavoratori coinvolti, in quanto si applica alla fattispecie il principio della responsabilità solidale di cui all'art. 29 del Dlgs 276/2003 nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017, ricordata nella circolare 6 di pari data dello stesso INL. Con tale ultima circolare l’INL ha ritenuto estendibile detta solidarietà in relazione al contratto di subfornitura. In quest’ottica, assumono altresì maggiore rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 

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