Ipotesi di rinnovo CCNL Pubblici: le restrizioni contingentate per il lavoro flessibile
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Scritto da Dott. Michele Regina, CdL in Roma
Dopo anni di blocco è il primo contratto di lavoro del settore pubblico ad essere rinnovato.
Il CCNL riconosce aumenti economici a regime, pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.
Il rinnovo interviene anche sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi e sono state armonizzate le discipline contrattuali dei diversi comparti di provenienza.
Sotto il profilo normativo sono state introdotte novità sugli istituti dell‘orario, delle ferie, dei permessi. E’ stata introdotta la disciplina delle ferie solidali e delle tutele introdotte per le donne vittime di violenza.
Il CCNL ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili.
Il contratto ha gettato le basi per promuovere un nuovo modello di “welfare contrattuale”, che consenta di sviluppare e diffondere sistemi analoghi a quelli già presenti nel settore privato. .
Sono state aggiornate le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato con le modifiche normative recentemente introdotte dal Jobs Act garantendo ai lavoratori a tempo determinato tutele contro le discriminazioni .
Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile ,dato dalla sommatoria di tempi determinati diretti e intermediati tramite somministrazione .
Riguardo al lavoro a termine ed alla somministrazione il CCNL cerca di dare una lettura particolare basata sia sul D.Lgs 165/2001 che sul D.lgs 81/2015 .
Ed infatti per la norma negoziale le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Si ricorda che le disposizioni normative previste dal citato art. 36 dispongono che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo ( c.d. contratti flessibili , ndr) … soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.
Ciò ovviamente pone più di qualche dubbio sulla c.d. acausalità prevista per le PPAA sia per i rapporti a termine diretti che per quelli intermediati.
A riguardo la contrattazione collettiva fa alcune esemplificazioni inerenti anche dette necessità per talune fattispecie come per la riduzione della vacatio tra un contratto ed un altro a termine .
Ma il CCNL contingenta altresì i rapporti flessibili , fermi rimanendo i casi di legge che vi derogano , ponendo la percentuale secca del 20 % ( cumulata tra rapporti a termine diretti e somministrati ) sull’organico a tempo indeterminato .
Inoltre , con una visione, ad avviso di chi scrive , che va anche oltre il citato art. 36 del d.lgs 165/2001- che si ricorda vieta l’utilizzo della somministrazione per dirigenti e funzioni direttive - vengono inibite alla somministrazione alcune categorie quali per :
a) i Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda;
b) gli Enti pubblici non economici: profili dell’Area A;
c) l’ Enac: profili della Categoria A - Operatore;
d) l’ AGID: profili della Categoria prima
E’ appena il caso di osservare che né il D.lgs 276/2003 prima né il D.lgs 81/2015 poi hanno posto e pongono divieti legali per la somministrazione , fatto salvo quanto già previsto dal citato art. 36.
Dott. Michele Regina, CdL in Roma