Circolare INAIL del 19.12.2017

L’Inail  ( www.inail.it ) con la Circolare 53 del 19 u.s. ricorda che entro il 16 maggio 2018 devono riprendere i pagamenti sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La Circolare in discorso chiarisce che è possibile procedere al pagamento entro la predetta data in un’unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero ricominciare a pagare a rate con la riattivazione dei piani di ammortamento delle rateazioni  già concessi.
I soggetti beneficiari della sospensione che intendono effettuare i versamenti in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate possono  presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo apposito allegato alla Circolare 53 e che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla precedente n.24 del 2017 .

 Resta fermo che in caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata deve essere versata entro il 16 maggio 2018 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese.

Si possono altresì estinguere  anticipatamente in qualsiasi momento i piani di rateazione e versare in unica soluzione le somme dovute.

La circolare, inoltre, nel riprendere l’ordinanza commissariale 41/2017, chiarisce la differenza tra il Durc online, strumento di verifica della regolarità contributiva dell’impresa rilasciato attraverso l’apposito servizio online disponibile sui portali Inail e Inps, e il Durc di congruità.

Il Durc di congruità certifica appunto  la congruità dell’incidenza della manodopera nel  cantiere edile  interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili territorialmente competenti.

Si tratta quindi di due documenti differenti aventi finalità diverse.

Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 

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