No all’esonero del collocamento mirato per banche di credito cooperativo
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Scritto da Dott. Michele Regina, CdL in Roma
Il Ministero con la nota del 7.12.2017 , N°10701 , risponde ad un quesito della ITL di Padova circa la corretta applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio riferita alle banche cooperative
Il Ministero ricorda che l’art. 4, co. 1, della L. 68/1999, nell’individuare i i “Criteri di computo della quota di riserva”, precisa che sono considerati esclusi dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili, fra gli altri, “i soci di cooperative di produzione e lavoro”, secondo una previsione conservata nel testo legale anche dopo le successive modificazioni dell’articolo.
Già con la circolare 41 del 2000 dello stesso Dicastero si precisava che il riferimento disposizione dovesse
“intendersi esteso, stante la ratio legislativa e coerentemente con le finalità sottese al disposto normativo, a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio”.
Le banche di credito cooperativo per il Ministero non rientrano tra le cooperative di produzione e lavoro, essendo tra l’altro iscritte in una categoria diversa dell’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello sviluppo Economico , e non rientrano nella categoria delle cooperative sociali, come individuate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 .
Il Ministero per questi motivi , aderendo a quanto affermato dall’Assessorato al Lavoro della Regione Veneto interpellato sull’argomento, ritiene che l’esclusione ex art. 4, co. 1, non riguardi le banche di credito cooperativo, quindi non possa essere da queste invocata per sottrarsi al rispetto delle previsioni cogenti sul collocamento mirato di soggetti svantaggiati.
Dott. Michele Regina, CdL in Roma