Il contratto a termine e le ragioni sostitutive : il Ministero azzera(-rebbe) l’intervallo tra un rapporto ed un altro nei casi di sostituzione per maternità

Recentemente il Ministero è intervenuto sull’argomento per le sostituzioni di lavoratrici assenti per maternità.

Ma in generale quando è possibile avviare rapporti a termine diretti per ragioni sostitutive ? Il Datore può naturalmente avvalersi anche della somministrazione in tali casi, come disciplinata dal D.Lgs.276/2003 . Ma ora ci si sofferma solo sul rapporto diretto a valle dei un parere recentemente espresso del Ministero del Lavoro.
 
Il rapporto a termine può essere attivato per i seguenti casi a titolo esemplificativo:
- per sostituire lavoratori assenti ogni causa sostitutiva prevista dalla normativa o dal contratto collettivo o individuale; in particolare tali casi ricorrono per l’instaurazione di contratti a termine in sostituzione di lavoratrici in maternità. Il T.U. per la tutela e sostegno della maternità e della paternità prevede la possibilità di anticipare di 1 mese, salvo periodi superiori previsti dai CCNL, l’assunzione del lavoratore a termine che sostituisce l’ assente;
-in sostituzione di un lavoratore destinato per una trasferta o distacco presso un’altra sede di lavoro ( con esclusione del trasferimento definitivo);
- per sostituire un lavoratore temporaneamente inidoneo al lavoro;
- per far fronte ad esigenze di sostituzione del personale di natura ricorrente ,in considerazione delle dimensioni dell’impresa e della composizione del suo personale;
- nell’ipotesi di assunzione per sostituzione con scorrimento; il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive infatti non deve essere obbligatoriamente adibito alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore sostituito, dal momento che la sostituzione va intesa nel senso più congruente con le esigenze dell’impresa, ed a condizione che vi sia oggettivamente l’esigenza sostitutiva con la correlazione causale;
- in sostituzione di lavoratori sospesi nell’ambito di un procedimento disciplinare.

E’ valida l'assunzione a termine di un lavoratore posta in essere anche con un unico contratto allo scopo di sostituire, in tempi successivi e diversi, più dipendenti assenti per maternità aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, tutti regolarmente indicati nel contratto di assunzione a termine. In tali casi, non essendoci una configurazione di proroga non sarebbe richiesto il rispetto dell' intervallo minimo di tempo tra una sostituzione e l'altra. Tale situazione è stata prospettata dal Ministero del lavoro in tema di intervallo minimo di tempo tra un contratto e un altro: "il datore di lavoro che intenda assumere, in sostituzione di una dipendente in maternità , la stessa dipendente che ha assunto, in precedenza, con contratto a termine per sostituirne un'altra, sempre assente per maternità, potrà farlo senza attendere i termini prescritti dalla legge, in generale, per il contratto a tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001)".

Pertanto per il Ministero , rispondendo ad un quesito nel corrente mese di ottobre, ha affermato che non c’è nessun vincolo alla successione di contratti a termine per la sostituzione di lavoratrici in maternità. Il datore che intenda riassumere, sempre in sostituzione di dipendente in maternità, lo stesso lavoratore o lavoratrice , già provato/a e noto/a perché l’aveva assunto/a in precedenza, sempre con contratto a termine e sempre per sostituire altro dipendente assente per maternità, può farlo senza dover attendere l’intervallo di 60/90 giorni.

I periodi di intervallo obbligatorio tra un contratto a termine ed un altro non devono essere pertanto rispettati nell’ ipotesi in cui il datore di lavoro intenda assumere, in sostituzione di una dipendente in maternità, una lavoratrice già assunta in precedenza, con contratto a termine, per sostituire un’altra dipendente anch’essa assente per maternità. Tale posizione del Ministero ,come detto , è rinvenibile in risposta a quesito back office del 4 ottobre 2012. Secondo tale l’interpretazione ministeriale, che sarà sicuramente oggetto di riflessioni anche critiche da parte di esperti , la disposizione dell’art. 4 del T.U. sulla maternità , in base alla quale “in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente Testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato…” costituisce una “lex specialis” che prevale sulla normativa generale del contratto a tempo determinato.
 
Michele Regina
28.10.2012

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