La Circolare 40/E/2012 dell’Agenzia dell Entrate e l’Interpello 32/2012 del Ministero del Lavoro sulla durata dei 36 mesi dei rapporti a termine, compresa la somministazione

Agentrate : solidarietà fiscale.

La Circolare 40/E dell’Agenzia dell’Entrate interviene sulle modifiche poste in essere dal DL 183/2012 (decreto crescita dell’estate ultima scorsa) in tema di responsabilità solidale fiscale tra appaltatori e subappaltori.

L’AgEntrate precisa che tale novella interviene per contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e per pagamenti posti in essere dall’11.10.2012.
In particolare bisogna ricordare che – posto che più di qualche commentatore non è concorde che tale disposizione si ponga per tutti gli appalti ma solo per l’edilizia - che tale nuova disposizione inerisce gli appalti soltanto .
Ciò detto non inerisce la novella legislativa l’istituto della somministrazione, in quanto per espressa previsione normativa non intendesi quest’ultimo quale appalto ( art. 29, comma 1, D.Lgs 276/2003).

In particolare, però, la somministrazione potrebbe essere coinvolta solo nel caso in cui l’utilizzatore sia un appaltatore ovvero un subapplataore. In tali casi entrambi questi ultimi soggetti possono/debbono essere chiamati a dimostrare che per gli appalti o subapplati in essere siano in regola con il versamento per le ritenute da lavoro dipendente ovvero dell’IVA, inerente l’appalto medesimo.

E’ di tutta evidenza, nelle more di ulteriori necessari chiarimenti del Ministero delle Finanze, che ove vi siano lavoratori interinali nell’appalto tale richiesta possa, dall’appaltore o subapplatore utilizzatori, essere ribaltata sull’agenzia somministratice di lavoratori temporanei.
In tal caso sarà necessario porre in essere una dichiarazione ai fini del DPR 445/2000 – come suggerito da Agentrate - concernente l’assolvimento degli obblighi fiscali a cura degli uffici amministrativi.
Ancorchè non conferente con l’argomento , in caso di richiesta di regolarità contributiva,
potrà essere rilasciato a privati DURC aggiornato per quanto concerne i relativi obblighi contributivi, assicurativi anche nei confronti delle CCEE.

Interpello 32 del Ministero del Lavoro sui 36 mesi.

Il Ministero del Lavoro con Interpello di Assolavoro n° 32 del 2012, presente sul sito ministeriale, ritorna sulla questione dei 36 mesi nei rapporti a tempo determinato, come innovato dalla Legge 92/2012.
In buona sostanza il Ministero ribadisce con l’Interpello in discorso quanto già detto con la Circolare 18 del 2012 a valle dell’entrata in vigore della Legge Fornero.

“In particolare, l’istante chiede se sia possibile per un’azienda utilizzatrice, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi consentito dalla legge, far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore.

In via preliminare, occorre ricordare che prima dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012, l’articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001 prevedeva che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (…) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”.

Rispetto alla previgente disciplina, la nuova formulazione stabilisce che, ai fini del calcolo del periodo massimo di trentasei mesi, “si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma l bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.

La novella normativa è, principalmente, finalizzata a scongiurare l’elusione della disciplina limitativa. Conseguentemente, come già chiarito da questo Ministero con circ. n. 18/2012, a far data dal 18 luglio u.s. “nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione – sempre con mansioni equivalenti – formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato”. È stato, altresì, chiarito con la citata circolare che il periodo massimo costituisce solo “un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non – invece - al ricorso alla somministrazione di lavoro”. Ne deriva che, una volta raggiunti i trentasei mesi, il datore di lavoropotrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore.”

Il Ministero argomenta, anche in assenza invedro di una chiarezza normativa in tal senso della Legge 92/2012, che la legge Fornero medesima non ha posto dei limiti alla durata del somministrazione a termine, prevista dal D.Lgs 276/2003, la quale invece trova dei limiti solo per via contrattuale, vedasi CCNL del 24 /7/2008 delle ApL: la stessa legge intende limitare e limita l’elusione o evasione del dettato previsto dal D.Lgs 368/2001, che si applica agli interinali per quanto compatibile e con esclusione della disciplina delle proroghe e dei rinnovi nonché della loro durata.

Del resto, per il Ministero, il convincimento normativo nasce dalla lettura della direttiva europea sul lavoro a termine – fonte preordinata alla quale la normativa nazionale si adegua - che esclude il lavoro interinale.
Pertanto per il Ministero “alla luce delle considerazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, ritiene dunque che un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”

Michele Regina
21.10 2012

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