La circolare 118 dell’Inps e i dubbi ancora presenti per le istanze di emersione di cittadini extracomunitari, dipendenti irrregolari

Secondo l’INPS, con un cambiamento di impostazione rispetto a quanto detto in precedenza, la verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali riguarda solo i lavoratori destinatari del procedimento di emersione e non tutti gli altri dipendenti impiegati nell’azienda.

Rispetto a quanto prima segnalato con la Circ. n° 113/2012 la regolarità contributiva, certificata mediante DURC, non inerisce tutti i dipendenti dell’azienda ma solo quelli coinvolti nella regolarizzazione. La rettifca è indicata nella Circolare n. 118 del 28 settembre u.s., con la quale l’INPS indica ulteriori istruzioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono della procedura di emersione, anche per quanto riguarda il procedimento di verifica del DURC e le modalità di rilascio della relativa certificazione richiesta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Inoltre i Consulenti del lavoro indicano due anomalie:
1) carenze di certezze sui documenti utili a provare la presenza in Italia del lavoratore occupato irregolarmente;
2) l’introduzione del vincolo del DURC (per tutti i lavoratori occupati) non indicato dalla norma D.Lgs. n. 109/12.

Una delle cause di rinvio della presentazione dell'istanza consiste nel fatto che la individuazione dei documenti per portare a temine la regolarizzazione è un’attività difficile e si rimane ancora in attesa dei chiarimenti del Ministero dell'interno.

Tra i requisiti essenziali per accedere alla regolarizzazione degli stranieri occupati irregolarmente almeno dal 9 maggio 2012, una delle difficoltà consiste nella la presenza provata in modo ininterrotto in Italia dell'extracomunitario almeno dal 31 dicembre 2011.
Tale presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici con valenza probataria.

Il DLgs n.109/12 ed i succcessivi atti regolamanteri e di prassi non chiariscono quali siano le certificazioni valide, né tantomeno quali siano gli organismi pubblici che potrebbero aver titolo per attestare detta presenza: ciò lascia ampi margini di discrezionalità allo Sportello Unico che valuterà l'istanza e la documentazione relativa presentata dal datore di lavoro.

Una volta dichiarata la presenza in Italia dal 31.12.11, la mancata interruzione si deve presumere salvo evidenze contrarie .
Tale aleatorietà sulla documentazione atta a provare i requisiti di permanenza, in relazione alle conseguenze sanzionatorie collegate al buon fine dell'istanza, fa rallentare sicuramente l'invio delle domande in scadenza il 15 ottobre 2012.

Michele Regina

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