RISOLUZIONE 78 DEL 19 OTTOBRE AGENZIA DELL’ENTRATE: ATTENZIONE AI VALORI INCREMENTALI PER IL BENEFICIO FISCALE.

173L’Agenzia dell’Entrate risponde ad una società in tema di premi di risultato e relativo trattamento fiscale.

In particolare la società interpellante ha sottoscritto con le OOSS nazionali e con le R.S.U. un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello in base al quale vengono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione relativi al Premio di Risultato ( PdR) 2017, con erogazione nel corso del 2018. L’obiettivo della redditività è individuato nel valore dell’ EBIT, fissato in un quot di euro, mentre per l’obiettivo dell’efficienza il parametro è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi di consegna.

L’interpellante chiede se per il premio di risultato così individuato sia corretta l’applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 1, commi 182 e ss., della legge n. 208 del 2015 e ss.mm. Il parere della società è positivo, ma la stessa chiede conferma all’Agenzia se, in relazione al conseguimento dell’obiettivo, sia corretta l’applicazione del beneficio fiscale attraverso la detassazione del premio di risultato erogato ai propri dipendenti.

L’Agenzia ricorda che i premi di risultato si caratterizzano quali "somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione...con una elencazione esemplificativa di alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.

Ed inoltre "I contratti collettivi ... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo".

Al termine dei periodi stabiliti dai contratti di secondo livello devono  essere verificati gli incrementi di produttività, redditività ecc., costituenti il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.

Per l’Agenzia non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, ma è necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Dal quesito della società non emerge – secondo AdE - che l'erogazione del premio di risultato sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro.

L’Agenzia fa però presente che, qualora il valore dell’ EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016, il premio di risultato in esame, potrà godere del regime agevolativo previsto dalla più volte citata legge di Stabilità 2016.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA. LEGISLAZIONE APPLICABILE AI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA. PRECISAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SVOLTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

330251 P9SRLR 598Con la circolare 102 del 16.10 l’INPS effettua una puntuale e completa ricognizione sul tema degli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti, ricordando- per quanto di interesse del presente commento - le disposizioni comunitarie e nazionali che individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore interessato sulla base del principio dell’unicità e di quello della territorialità della legislazione applicabile.

Il principio della unicità in base alle norme regolamentari della UE prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche  svolgono attività in due o più Stati membri.

In relazione alla legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona coinvolta che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della medesima persona o se informata della situazione da un'altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

La determinazione di cui sopra ha carattere provvisorio e deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività; da tale data di comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva.

Il generale principio della lex loci laboris stabilisce che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa che vale anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati e con l’eccezione prevista per la disciplina del distacco dei lavoratori intra UE.

L’Istituto allega anche un documento tecnico relativo alla certificazione A1.

Le categorie di lavoratori parasubordinati sono assimilate per l’aspetto previdenziale ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

Con la circolare . 83/2010 per la determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria e con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla GLA l’Istituto ha precisato quanto di seguito.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
•    dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
•    collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
•    collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
•    collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
•    collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
•    medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
•    associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
•    volontario del servizio civile.
Sono invece assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:


•    amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
•    collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
•    partecipante a collegi e commissioni;
•    venditore porta a porta;
•    rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
•    tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2016 a valle del novità introdotte dal TU dei contratti (D.lgs 81/2015) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Pertanto da tale data per la determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria e con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:


•    dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
•    medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
•    collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);
Sono assimilati dal punto di vista previdenziale ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
•    amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
•    collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
•    partecipante a collegi e commissioni;
•    Venditore porta a porta;
•    rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
•    collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
•    tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
La nuova regolamentazione comunitaria non contiene norme in deroga al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. Il lavoratore è quindi assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

MESSAGGIO 3754 ELABORAZIONE DEGLI F24 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI EMISSIONE DI OTTOBRE.

699Facendo seguito alla circolare n. 27 del 12.02.2018, con la quale si ricordavano gli adempimenti contributivi di artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2018, nonché i termini dei relativi versamenti, con il messaggio 2430 del 18.6 l’INPS da ora informazione della ultimazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione per l’anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

A valle di questa attività sono stati predisposti i modelli F24 per il versamento della contribuzione dovuta.
Si ricorda che i contributi devono essere versati mediante i modelli F24, alle scadenze seguenti:

•16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

•entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

Dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere prelevate via web, a cura del contribuente o di un intermediario, mediante la funzionalità “Dati del mod. F24” contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

Come detto i modelli F24 saranno  disponibili già compilati  nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24, accedendo con le credenziali del titolare o di un intermediario in corso di validità.

L’Istituto ricorda che vi sarà anche una e-mail di alert ai titolari di posizione assicurativa o agli intermediari all’account di posta elettronica noto.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

L’AdE ISTITUISCE LE CAUSALI PER IL VERSAMENTO DA PARTE DEL SOCCOMBENTE IN GIUDIZIO A FAVORE DELL’INPS

OMYCYN0L’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione, la n. 70/E del 25 settembre 2018, ha istituito le causali contributo che devono essere indicate dalla controparte soccombente in un giudizio per il versamento delle somme di spettanza dell’INPS e che fanno riferimento alle spese per Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), nonché alle spese legali.

Con due precedenti note, in particolare le nn 34096 e 34114 del 13 marzo 2018, l’Istituto di previdenza ha richiesto all’Agenzia l’ adozione delle causali contributo per il versamento mediante modello F24 delle spese per i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e delle spese legali, dovute dalla controparte soccombente in un giudizio di lavoro che spettano allo stesso Istituto.

 L’AdE a tal fine ha isitutito le causali contributo:

- RSCT - Recupero spese CTU;
- RSLE - Recupero spese legali.

Compilando il modello F24 le citate causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando: - nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; - nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo del contenzioso, presente nell’atto di diffida notificato al debitore; - nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza della richiesta presenti nell’atto di diffida, nel formato “MM/AAAA”.
La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 

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