CIRCOLARE- DECRETO- DIGNITA': I 10 PUNTI CHIAVE. L'ANALISI DI DLA PIPER

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I dieci punti chiave della Circolare del Ministero del Lavoro  

Contratto a termine
1. Disciplina generale
- Anche nelle ipotesi in cui non è richiesto al datore di lavoro di riportare le causali, le stesse dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (es. sgravi contributivi)
-Il contratto “aggiuntivo” che le parti possono stipulare (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015) dopo aver raggiunto il limite massimo di durata è soggetto alla nuova disciplina dei rinnovi, e quindi richiede l’indicazione della causale
 
2. Proroghe e rinnovi
- Non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò̀ darebbe luogo ad un rinnovo
 
3. Rinvio alla contrattazione collettiva
- I contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 che abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi mantengono la loro validità̀ fino alla naturale scadenza
 
4. Forma scritta del termine
- Non è stata abrogata la possibilità̀, in alcune situazioni, di desumere indirettamente il termine del rapporto di lavoro (es. sostituzione della lavoratrice in maternità̀)
 
5. Contributo addizionale
- Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro cresce in misura incrementale dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (es. primo rinnovo 1,9%, secondo rinnovo 2,4%, terzo rinnovo 2,9% ecc.)
 
Somministrazione di lavoro
6. Somministrati assunti a tempo indeterminato
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla legge

7. Periodo massimo di occupazione
- Il rispetto del limite massimo di durata di 24 mesi – ovvero quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva – deve essere valutato sommando le missioni svolte in regime di somministrazione presso un utilizzatore e i periodi svolti con contratto a termine con lo stesso soggetto, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale
- Una volta raggiunto il limite di 24 mesi (o la diversa soglia prevista dai contratti collettivi), il datore di lavoro non può più̀ ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale
- Il computo della durata del rapporto deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma (14 luglio 2018)

8. Causali in caso di cambio di utilizzatore
- Non sono cumulabili ai fini del calcolo dei 12 mesi e dei rinnovi che determinano l’obbligo di indicare la causale i periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva)
 
9. Alternanza con contratti a termine
- Ai fini dell’obbligo di indicare la causale (per superamento dei 12 mesi, o perché c’è un rinnovo) nel rapporto a scopo di somministrazione, si deve tenere conto dei periodi di lavoro svolti con contratto a termine ordinario (e viceversa)
 
10. Limite quantitativo
- I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta nell’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) mantengono la loro validità̀ fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, con riferimento ai limiti quantitativi fissati per il contratto a tempo determinato e la somministrazione a termine
- Qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data antecedente al 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza, ma non sarà̀ possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri entro i nuovi limiti

MESSAGGIO 4018 DELL’INPS SU CUMULO PENSIONI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: ISTRUZIONI PER L’USO PER IL 31 OTTOBRE

126Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo tra redditi da pensione e di lavoro autonomo i titolari dei primi devono trasmettere all’ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In ottemperanza di quanto sopra i titolari di pensione decorrente entro il 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza dei dichiarativi fiscali 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017.

Sono esclusi dal citato onere, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:


-    i titolari di pensione e assegno di invalidità;
-    i titolari di pensione di vecchiaia.;
-    i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
-   i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
-   i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

I pensionati che non sono ricompresi nell’elenco di cui sopra sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017 entro il 31 ottobre 2018,

L’Inps ricorda che sono da dichiarare i redditi di lavoro autonomo, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

I redditi saranno telematicamente dichiarati accedendo al portale con autenticazione mediante il proprio pin accedendo all’elenco “Tutti i servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”
Si può anche accedere al servizio mediante il Contact Center Multicanale che fornisce e assistenza agli utenti.
 
 
 
Dott.Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 

MINISTERO DEL LAVORO: INTERPELLO 6 DEL 2018 SU STRAORDINARI PER LAVORO INTERMITTENTE.

174Il Ministero del Lavoro il 24 u.s., ha fornito risposto ad interpello della Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) circa la possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel D.Lgs.n. 66/2003 in materia di orario di lavoro per il caso in cui sia effettuato lavoro eccedente le 40 ore settimanali. L’istante ha chiesto se in tale ipotesi sia possibile erogare unicamente la retribuzione spettante per la prestazione svolta senza la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dalla contrattazione collettiva.

Il Ministero adito evidenzia che il decreto legislativo n. 66/2003 precisa che il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, o altro definito dai contratti collettivi, senza prevedere una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro.

Il Testo Unico dei contratti ( d.lgs 81/2015) all’articolo 17 stabilisce che il lavoratore intermittente non debba ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e che nei suoi confronti trovino applicazione in misura “proporzionale” gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti.

Essendo tale tipologia comunque riferita ad un contratto di lavoro dipendente, la libera determinazione delle parti contraenti opera nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile e con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro con la conseguenza- secondo il Ministero- che il datore di lavoro non è legittimato ad escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle conseguenti maggiorazioni contrattuali retributive, nel rispetto delle disposizioni di legge, di cui al citato d.lgs. 66, e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
 
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

MESSAGGIO 3933: PRECISAZIONI SUL TICKET DI LICENZIAMENTO

394304 PD1TW8 492La legge 92 del 2012, c.d. Legge Fornero, prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, a prescindere dal requisito contributivo che darebbero diritto all'indennità di disoccupazione– ora Naspi - dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, c.d. ticket di licenziamento.


L’Istituto da tempo ha istituito i codici tipo contribuzione M400 ed M401 da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento.


Tra i casi di esonero la legge istitutiva ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L’INPS ha avviato un’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.


Il messaggio in discorso chiarisce pertanto che per certificare la condizione di esonero dell’azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro e/o suoi intermediari devono produrre la lettera di assunzione con i dati del cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui si evinca  la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro.
I documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.


Quindi in presenza della documentazione di cui sopra , che può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 

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