MESSAGGIO 3058 DEL 31.7.2018 DELL’ INPS SULLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTANZE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA IN NASPI E VICEVERSA: ISTRUZIONI PER LE DEFINZIONI IN AUTOTUTELA.

4689La Direzione Generale dell’INPS con il messaggio in discorso torna nuovamente sull’argomento, a seguito di reiezione per prevalenza di attività lavorativa dipendente nel settore non agricolo o nel settore agricolo, della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASPI e, viceversa, della domanda di disoccupazione NASPI in domanda di disoccupazione agricola.
 
 
La trasformazione dell’ istanza è possibile alle seguenti condizioni:
a)La domanda di disoccupazione agricola, respinta perché non prevalente l’attività nel settore agricolo, può essere trasformata – secondo l’Istituto - in domanda di NASPI solo su richiesta dell’interessato, qualora sia stata presentata nei termini entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa. Per questo caso l’istante dovrà integrare la sua richiesta di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione ai fini della NASPI.
 
 
b)Allo stesso modo, e solo su richiesta dell’interessato, si può richiedere la trasformazione della domanda di disoccupazione NASPI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, ma solo se la domanda sia stata presentata nei termini previsti -dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza. Anche in tal caso l’istante dovrà integrare come per il caso sub a ) la propria istanza.
 


L’Inps ricorda alle Sedi territoriali che le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela.
 
 
Dott.Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

MESSAGGIO INPS 3014 DEL 27LUGLIO 2018: TELEMATIZZAZIONE DOMANDE PERMESSI ALLATTAMENTO.

315236 P8VNMI 708L’Inps con il messaggio n. 3014 del 27 u.s. fornisce informazioni circa l’estensione della telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento per i padri, sia a pagamento diretto che a conguaglio, e per le madri lavoratrici dipendenti unicamente a pagamento diretto, mediante l’implementazione della procedura on line per la presentazione delle domande di maternità.
 
Il Testo Unico sulla maternità e sulla paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), dispone che i riposi giornalieri per allattamento sono permessi orari riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
 
 
L’Istituto ricorda altresì i casi in cui i riposi giornalieri sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente:
 
•   morte o grave infermità della madre;
•   abbandono del figlio da parte della madre;
•   affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
•   madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
•   madre casalinga;
•   rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.
 
I genitori hanno diritto a fruire dei permessi permanendo le seguenti condizioni:
 
•    assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità;
•    attualità del rapporto di lavoro dipendente;
•    avvenuta fruizione del congedo di maternità.
 
I permessi hanno la seguente durata:
1.    due ore di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere;
2.    un’ora di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere.
 
In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati.
 
La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata anche all'INPS entro il termine di prescrizione, pari ad un anno.
Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere presentata anche all'Istituto. Ove vi sia pagamento diretto la domanda delle mamme deve essere presentata anche all'Istituto.
 
Per le domande dei permessi giornalieri si potranno utilizzare i seguenti canali:
 
WEB – tramite il servizio on-line accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo collegandosi al sito dell’istituto (ww.inps.it)
Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.
 
Gli stessi canali potranno essere utilizzati per l l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, c.d. assegno di maternità dello Stato. Questa è una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa ed erogata direttamente dall'INPS per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma.
 
 
 
 

CIRCOLARE 86 DEL 20 LUGLIO 2018 PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, DI MATERNITÀ/PATERNITÀ E DI TUBERCOLOSI

159Con la circolare 83/2018 l’Istituto ha comunicato per i versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2018, le retribuzioni medie giornaliere in vigore per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 maggio 2018.
 

Gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi sono stati pertanto aggiornati.
 

Per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi le retribuzioni di cui decreto direttoriale del 10 maggio u.s. sono utilizzabili nei confronti dei lavoratori compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno per ciascuna provincia.
 

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2018 e liquidate temporaneamente ai lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2017 dovranno essere ricalcolate sulla base dei nuovi importi.
 

Le prestazioni economiche di maternità/paternità a decorrere dal 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle.
Il reddito applicabile per il corrente anno per le prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 57,80.
 
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

MESSAGGIO 2862 DEL 17/07 PER LA GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI - MESSAGGIO 2876 DEL 17/07 SULLA GESTIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI F24 PER IL 2018.

inosL’INPS con il messaggio 2862 ha reso noto che sono terminate le operazioni di elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che lo scorso anno inviato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata.

I flussi di che trattasi sono quelli relativi ai contributi con competenza 2017 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

Pertanto l’INPS ricorda che:

  • la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento del contributo dovuto ad ogni singolo periodo mensile;
  • le sanzioni civili sono calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento totale o parziale;
  • la comunicazione– composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria con istruzioni di pagamento per pagare l’F24- è pubblicata sul “Cassetto Committenti Gestione separata”.

Detta pubblicazione come prassi è anticipata sia all’azienda committente che all’intermediario delegato, tramite un messaggio di “Alert” inviato all’indirizzo PEC/e-mail conosciuto dall’Istituto.

La comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito mediante l’emissione dell’Avviso di addebito.

Sarà cura delle aziende ed intermediari rilevare eventuali errori per evitare avvisi di addebito.

La segnalazione di errore relativa alla comunicazione debitoria deve essere inviata solo ed esclusivamente tramite la comunicazione bidirezionale del “Cassetto Committenti Gestione separata”.

Con l’altro messaggio di pari data 2876 l’Istituto precisa di avere ultimata la nuova elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione in oggetto per l’anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

Come di consueto pertanto sono stati predisposti i modelli F24 per il versamento della contribuzione dovuta, secondo le disposizioni di cui alla citata circolare.

I modelli saranno disponibili, in versione precompilata, nel “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24”, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Interessati e loro intermediari con delega saranno avvertiti con mail di alert sugli account di posta elettronica comunicati all’Istituto.

 

 

Dott. Michele Regina, CdL in Roma

 

 

 

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