Con l’Intepello in questione il Ministero risponde ad una istanza di chiarimento da parte del del CNO dei Consulenti del Lavoro a valle della riforma del mercato del lavoro operata dalla L. 92/2013.
In particolare l’istante chiede se l’agevolazione di che trattasi (sgravio dei contributi per 36 mesi al 50 % al Centro Nord ed al 100% al Sud) possa essere fruita anche da datori che hanno licenziato il dipendente per riduzione di personale ovvero perché lo stesso abbia manifestato il diritto di recesso da un rapporto part time.
Il Ministero ricorda in primis il dettato normativo e la novella della riforma Fornero in vigore dal 18.7.0212 in merito alle sostituzioni che negano al fruizione dei benefici . Le stesse assunzioni non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati dalle stesse imprese per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi . Il periodo di osservazione ed ostativo all’ assunzione in tal caso è riferito ai sei mesi precedenti.
La rifoma Fornero, ricorda il Ministero , ha innovato la possibilità di fruizione non solo ricordando e confermando l’assenza di assetti proprietari uguali tra datore che licenzia e nuovo che assume , ma ha indicato che a tal fine si deve tenere conto anche delle utilizzazioni ed agevolazioni nonché della loro durata fruite nell’ambito della somministrazione a favore di un stesso utilizzatore/datore.
Se il lavoratore licenziato riacquista lo status di disoccupato per un nuovo periodo di 24 mesi di status disoccupazionale nessun problema esite per la riassunzione con agevolazione , senza riduzione del periodo dei 36 mesi, dato l’ampio decorso del periodo.
Per quanto concerne il rapporto part time a 20 hh settimanali il Ministero fa una distinzione: situazione ante 18 luglio 2012 e post tale data.
Nella prima ipotesi è possibile fruire di sgravio solo per la parte residua ancora effettivamente fruibile nel caso quindi che il part time avesse già fornito agevolazioni al datore con il precedente rapporto .
Nella seconda invece la fruizione degli sgravi deve esseere vista alla luce della riforma Fornero.
La stessa ha innovato la disciplina dello stato di disoccupazione previsto dal D. lgs 181/2000 (art, 4 , comma 1, lett.a): prima era possibile conservare lo stato di disoccupazione in presenza di redditi derivanti da attività lavorativa ma non superiori al reddito minimo escluso da imposizione.
Dal 18 luglio 2012 evidentemente tale norma non è più vigente. Pertanto il lavoratore di che trattasi potrebbe ora mantenere lo status di disoccupazione solo se il suo rapporto part time sia stato effettuato nell’ambito di un contratto a termine di durata non suoperiore a sei mesi.
Michele Regina
10.3.2013