Interpello n° 6/2013 : la lavoratrice madre dimissionaria gode dell’ASPI solo nel primo anno di vita del bambino.

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Il Ministero del lavoro, nell’interpello n. 6/2013, ha dichiarato  che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento  il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio.
Con detto interpello  il CNO dei Consulenti del Lavoro ha richiesto al Ministero la propria posizione circa la corretta interpretazione della norma dell’art  55, D.Lgs. n. 151/2001,inerente le le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
L’Ordine richiede se in seguito alla novella della L. n. 92/2012 (Legge Fornero),sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la
lavoratrice madre possa  effettivamente fruire dell’indennità di disoccupazione (ora ASPI)  per lo stesso periodo.
Il Ministero risponde:
“Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 54, comma 1, del Decreto sopra citato, ai sensi del quale “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. In questo periodo opera, infatti,una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum.
Si precisa, inoltre, che durante il periodo di vigenza dell’indicato divieto, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.
Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”.
Alla luce delle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.“
La legge Fornero  non ha modificato quanto sopra.
Infatti la norma   estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha rafforzato soltanto   la procedura  finalizzata alla asseverazione della  genuinità della scelta risolvere  un rapporto di lavoro da parte della madre e/o padre del bambino.
Pertanto  l’estensione temporale dell’istituto della convalida – per il Dicastero adito - non ha alcun riflesso  sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento: fino al compimento del primo anno di età del bambino.
 
Michele Regina
10.02.2013

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