Breve sintesi su alcune principali novità degli istituti interessati dalla Riforma del mercato del lavoro

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La riforma entrerà in vigore il 18.7.2012 . Alcune norme entrano in vigore subito ed altre successivamente alla data del 18.7.2012.

Nella breve sintesi di seguito si propongono alcune riflessioni , seppur non complete e comunque nell’attesa sia delle auspicate modifiche alla normativa appena varata sia della lettura di prassi da parte del Ministero del Lavoro.
Questi ultimi necessari , come i provvedimenti regolamentari già previsti dalla normativa, per le aree di dubbio ed incertezza operativi.
1) Nei contratti a termine e somministrazione viene introdotta la possibilità di stipulare un (solo) contratto a tempo determinato per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione senza necessità di indicare le ragioni tecnicoorganizzative dell'azienda che lo giustificano per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale contratto non è prorogabile. Per quanto concerne la somministrazione è da chiarire subito se:

a) la acasualità è riferita al contratto commerciale, come apparirebbe logico;
b) ovvero è riferito al solo contratto di prestazione di lavoro, ma questo dovrebbe essere scontato vista l’attrazione di tale contratto nel D.Lgs 368/2001.

Sempre con riferimento ai contratti a termine viene stabilito che decorrenza 1.1.2013 la contribuzione a carico dei datori per questi contratti di lavoro sia incrementata di 1,4%, rispetto al costo contributivo attuale. Per le Apl, con stessa decorrenza, il contributo è assorbito con una riduzione del contributo dovuto al FORMATEMP, che si ridurrà dall’attuale 4% al 2,6%.
Altro elemento di rilievo per tale contratto è l’introduzione nel periodo dei 36 mesi ai fini della maturazione del diritto all’assunzione a tempo indeterminato per i titolari di rapporti a termine dei periodi anche di somministrazione per lo stesso datore.
Tale aspetto andrà chiarito quanto prima ai fini delle effettiva decorrenza e se riferito ai rapporti successivi all’entrata in vigore della legge.
Viene abrogato il contratto di inserimento , ma esplicano i loro effetti a disciplina vigente i contratti stipulati entro il 31.12.2012.
2) I contratti a progetto, stipulati dall’entrata in vigore della legge, non potranno essere stipulati per attività di carattere esecutivo e ripetitivo, con l’eliminazione delle fasi e/o programma di lavoro. Viene poi introdotta una presunzione di subordinazione, se le attività assegnate al collaboratore si svolgono con modalità analoghe a quelle espletate da dipendenti del committente. Viene disposto l’innalzamento delle aliquote contributive per l’utilizzo di tale contratto: infatti fino al 2018 le aluquote si innalzeranno progressivamente fino al 33 % per coloro i quali non abbiano coperture assicurative ed al 24 % per coloro che siano già previdenzialmente coperti o pensionati.
3) Nelle prestazioni rese da titolari di partite IVA, il rapporto si presume, fino a prova contraria, di collaborazione coordinata e continuativa se la collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare, più dell'80% del fatturato del prestatore d'opera è costituito dalle somme a lui versate dal committente, o sue controllate/collegate, e il
collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
È sufficiente che ricorrano almeno due delle suddette condizioni.
Tale disciplina è esclusa per coloro i quali svolgano attività per il commitente per la cui prestazione è effettivamente necessaria l’iscrizione in Ordini o Albi.
La nuova disciplina entra in vigore con l’entrata in vigore della legge e per i rapporti pregressi vi sono 12 mesi per allineare i rapporti ai nuovi obblighi di legge.
4) Il contratto di apprendistato diventerà il contratto predominante mediante un sistema incentivante sia sotto il profilo dei benefici contributivi, che sotto quello dei limiti percentuali di assunzione. Rispetto alla prima stesura del disegno di legge, il testo definitivo prevede una durata minima non inferiore a 6 mesi.
Viene confermata la possibilità di avviare apprendisti solo nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing).
5) In caso di dimissioni o risoluzioni consensuali da parte di lavoratrici madri e lavoratori padri entro il terzo anno di vita del bambino, o del suo ingresso in famiglia, le stesse devono essere convalidate dalla DTL. La convalida di che trattasi è causa di condizione sospensiva dell’efficacia delle stesse. Per gli altri casi diversi da quelli come sopra viene rieditata una procedura articolata per la convalida delle dimissioni ed anche delle risoluzioni consensuali : le stesse dall’entrata in vigore della legge dovranno essere convalidate o presso la DTL, o presso il CPI, o altra sede indicata dai CCNL.
In alternativa il datore di lavoro dovrà invitare il lavoratore dimissionario a far sottoscrivere in calce alla dichiarazione di cessazione del rapporto al CPI la propria volontà in tal senso.
Il datore di lavoro dovrà formalmente invitare il dimissionario a far convalidare le dimissioni o presso le sedi istituzionali di cui sopra o fargli sottoscrivere la dichiarazione entro sette giorni, durante i quali le dimissioni o la risoluzione consensuale non esplicano la propria efficacia. Se il datore di lavoro non effettua entro 30 gg l’invito di cui sopra le dimissioni sono prive di effetto.
6) Dal 1.1.2013 vengono ridisegnati i tempi massimi di utilizzo di sgravio dovuti per l’assunzione di persone in mobilità. I periodi di agevolazione contributiva sono sommati a quelli di somministrazione presso lo stesso utilizzatore. La comunicazione tardiva dell’assunzione o dell’avvio della somministrazione fa perdere il diritto alle agevolazioni contributive.
 
Con riserva di maggiori approfondimenti.
 
 
Michele Regina
09.07.2012

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