LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SULLE FERIE MATURATE ED IL DIRITTO ALL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA

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OIUFT30Il Diritto della UE non è compatibile con una legge di una Stato dell’Unione che determini la perdita automatica per i dipendenti delle ferie maturate in un anno con il correlato diritto alla indennità sostitutiva delle stesse, ove non godute. Tale diritto potrebbe essere escluso se il datore di lavoro dimostri che il dipendete non abbia voluto fruire delle stesse ed in presenza di informativa sulle conseguenze di una mancata fruizione. Questo è il senso della sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa n. C-619/16 per chiarire alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La controversia incardinata inerisce il rifiuto di un datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un’indennità economica per le ferie annuali non godute.

Il caso: il lavoratore ha svolto un tirocinio retribuito di preparazione alle professioni giuridiche presso il Land di Berlino. Nel periodo finale di detto tirocinio non ha usufruito delle ferie annuali retribuite. Alla fine del tirocinio ha chiesto un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti. La richiesta è stata respinta dal Land.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 6 novembre 2018 precisa preliminarmente che la normativa nazionale applicabile alla controversia non contiene norme che prevedano il pagamento ai tirocinanti in materie giuridiche di un’indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute alla fine del rapporto di lavoro. Purtuttavia l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce il diritto a un’indennità finanziaria sostitutiva in caso cessazione del rapporto di lavoro in relazione al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali maturate.

Per la Corte si deve accertare se l’interessato perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione ed il diritto alla indennità sostitutiva delle stesse.

Per la UE il diritto alle ferie annuali retribuite ha particolare importanza ed sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per la Corte il diritto dell’Unione non può contemplare una normativa di uno Stato che stabilisce la perdita automatica per un lavoratore dei giorni di ferie maturate annuali ovvero la relativa indennità sostitutiva.

Il dipendente è parte debole nel rapporto di lavoro ed il  datore di lavoro non può discrezionalmente disporre una restrizione dei diritti.
Il datore, dato il diritto incomprimibile alle ferie annuali riconosciuto dall’Unione, deve assicurare che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle stesse, ed alla bisogna formalizzargli l’esercizio di tale diritto con le conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Nel caso in cui il datore di lavoro possa di fatto e di diritto dimostrare che il lavoratore non ha voluto per sua scelta fruire delle ferie annuali retribuite, in presenza di tutte le condizioni poste a tutela di detto esercizio, si può perdere il diritto come la correlata perdita della indennità sostitutiva in caso di cessazione.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

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