CIRCOLARE- DECRETO- DIGNITA': I 10 PUNTI CHIAVE. L'ANALISI DI DLA PIPER

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I dieci punti chiave della Circolare del Ministero del Lavoro  

Contratto a termine
1. Disciplina generale
- Anche nelle ipotesi in cui non è richiesto al datore di lavoro di riportare le causali, le stesse dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (es. sgravi contributivi)
-Il contratto “aggiuntivo” che le parti possono stipulare (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015) dopo aver raggiunto il limite massimo di durata è soggetto alla nuova disciplina dei rinnovi, e quindi richiede l’indicazione della causale
 
2. Proroghe e rinnovi
- Non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò̀ darebbe luogo ad un rinnovo
 
3. Rinvio alla contrattazione collettiva
- I contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 che abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi mantengono la loro validità̀ fino alla naturale scadenza
 
4. Forma scritta del termine
- Non è stata abrogata la possibilità̀, in alcune situazioni, di desumere indirettamente il termine del rapporto di lavoro (es. sostituzione della lavoratrice in maternità̀)
 
5. Contributo addizionale
- Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro cresce in misura incrementale dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (es. primo rinnovo 1,9%, secondo rinnovo 2,4%, terzo rinnovo 2,9% ecc.)
 
Somministrazione di lavoro
6. Somministrati assunti a tempo indeterminato
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla legge

7. Periodo massimo di occupazione
- Il rispetto del limite massimo di durata di 24 mesi – ovvero quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva – deve essere valutato sommando le missioni svolte in regime di somministrazione presso un utilizzatore e i periodi svolti con contratto a termine con lo stesso soggetto, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale
- Una volta raggiunto il limite di 24 mesi (o la diversa soglia prevista dai contratti collettivi), il datore di lavoro non può più̀ ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale
- Il computo della durata del rapporto deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma (14 luglio 2018)

8. Causali in caso di cambio di utilizzatore
- Non sono cumulabili ai fini del calcolo dei 12 mesi e dei rinnovi che determinano l’obbligo di indicare la causale i periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva)
 
9. Alternanza con contratti a termine
- Ai fini dell’obbligo di indicare la causale (per superamento dei 12 mesi, o perché c’è un rinnovo) nel rapporto a scopo di somministrazione, si deve tenere conto dei periodi di lavoro svolti con contratto a termine ordinario (e viceversa)
 
10. Limite quantitativo
- I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più̀ rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta nell’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) mantengono la loro validità̀ fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, con riferimento ai limiti quantitativi fissati per il contratto a tempo determinato e la somministrazione a termine
- Qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data antecedente al 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza, ma non sarà̀ possibile effettuare nuove assunzioni né proroghe fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore non rientri entro i nuovi limiti

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