RISOLUZIONE 78 DEL 19 OTTOBRE AGENZIA DELL’ENTRATE: ATTENZIONE AI VALORI INCREMENTALI PER IL BENEFICIO FISCALE.

173L’Agenzia dell’Entrate risponde ad una società in tema di premi di risultato e relativo trattamento fiscale.

In particolare la società interpellante ha sottoscritto con le OOSS nazionali e con le R.S.U. un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello in base al quale vengono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione relativi al Premio di Risultato ( PdR) 2017, con erogazione nel corso del 2018. L’obiettivo della redditività è individuato nel valore dell’ EBIT, fissato in un quot di euro, mentre per l’obiettivo dell’efficienza il parametro è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi di consegna.

L’interpellante chiede se per il premio di risultato così individuato sia corretta l’applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 1, commi 182 e ss., della legge n. 208 del 2015 e ss.mm. Il parere della società è positivo, ma la stessa chiede conferma all’Agenzia se, in relazione al conseguimento dell’obiettivo, sia corretta l’applicazione del beneficio fiscale attraverso la detassazione del premio di risultato erogato ai propri dipendenti.

L’Agenzia ricorda che i premi di risultato si caratterizzano quali "somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione...con una elencazione esemplificativa di alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.

Ed inoltre "I contratti collettivi ... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo".

Al termine dei periodi stabiliti dai contratti di secondo livello devono  essere verificati gli incrementi di produttività, redditività ecc., costituenti il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.

Per l’Agenzia non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, ma è necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Dal quesito della società non emerge – secondo AdE - che l'erogazione del premio di risultato sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro.

L’Agenzia fa però presente che, qualora il valore dell’ EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016, il premio di risultato in esame, potrà godere del regime agevolativo previsto dalla più volte citata legge di Stabilità 2016.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

Per fornirti il miglior servizio possibile il nostro sito impiega Cookie tecnici ed analitici. Proseguendo nella navigazione oltre il seguente banner, anche rimanendo in questa pagina, viene espresso il consenso al loro impiego. Per avere ulteriori informazioni a riguardo e per disabilitare l'utilizzo dei Cookie da parte del nostro sito è possibile prendere visione della nostra Cookie Policy Cookie Policy