REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA. LEGISLAZIONE APPLICABILE AI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA. PRECISAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SVOLTE DA SOGGETTI NON RESIDENTI

330251 P9SRLR 598Con la circolare 102 del 16.10 l’INPS effettua una puntuale e completa ricognizione sul tema degli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti, ricordando- per quanto di interesse del presente commento - le disposizioni comunitarie e nazionali che individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore interessato sulla base del principio dell’unicità e di quello della territorialità della legislazione applicabile.

Il principio della unicità in base alle norme regolamentari della UE prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche  svolgono attività in due o più Stati membri.

In relazione alla legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona coinvolta che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della medesima persona o se informata della situazione da un'altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

La determinazione di cui sopra ha carattere provvisorio e deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività; da tale data di comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva.

Il generale principio della lex loci laboris stabilisce che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa che vale anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati e con l’eccezione prevista per la disciplina del distacco dei lavoratori intra UE.

L’Istituto allega anche un documento tecnico relativo alla certificazione A1.

Le categorie di lavoratori parasubordinati sono assimilate per l’aspetto previdenziale ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

Con la circolare . 83/2010 per la determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria e con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla GLA l’Istituto ha precisato quanto di seguito.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
•    dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
•    collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
•    collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
•    collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
•    collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
•    medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
•    associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
•    volontario del servizio civile.
Sono invece assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:


•    amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
•    collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
•    partecipante a collegi e commissioni;
•    venditore porta a porta;
•    rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
•    tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
Dal 1° gennaio 2016 a valle del novità introdotte dal TU dei contratti (D.lgs 81/2015) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Pertanto da tale data per la determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria e con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:


•    dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
•    medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
•    collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);
Sono assimilati dal punto di vista previdenziale ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
•    amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
•    collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
•    partecipante a collegi e commissioni;
•    Venditore porta a porta;
•    rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
•    collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
•    tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
La nuova regolamentazione comunitaria non contiene norme in deroga al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. Il lavoratore è quindi assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

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