MESSAGGIO N° 3224 DEL 20 AGOSTO DELL’INPS SULL’ASSOGGETTABILITÀ CONTRIBUTIVA DELL’ELEMENTO PEREQUATIVO AI FINI PENSIONISTICI E DEI TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO A VALLE DEI RECENTI CCNL RINNOVATI NEI SETTORI PUBBLICI.

43Con il messaggio del 30 agosto  in commento l’Istituto al fine di fornire un chiarimento sull’indennità in oggetto  delinea i principi generali in materia di individuazione dell’imponibile pensionistico. Ricorda infatti l’Istituto che il D.lgs. 314/1997 ha introdotto le disposizioni in tema di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale e previdenziale concernente i redditi di lavoro dipendente, ispirate al principio della unificazione delle basi imponibili, fiscale e quella previdenziale.
Purtuttavia, come noto, sono previste alcune eccezioni dovute alla diversa natura del prelievo fiscale e contributivo.
Per effetto del Dlgs citato dal 1° gennaio 1998 sono utili ai fini della  pensione gli emolumenti di cui agli articoli 49 e 51 del TUIR.
 

Per queste norme si stabilisce l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente relativo a tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione al suo rapporto di lavoro subordinato.
Il c.d. elemento perequativo introdotto dai recenti CCNL dei settori pubblici è pertanto imponibile ai fini pensionistici e concorre, conseguentemente, anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali  nonché dell’Assicurazione sociale vita. Al fine di fugare dubbi nel messaggio l’Istituto ricorda in rapida rassegna per quali fattispecie specifiche la voce non è computabile.

Per l’aspetto invece dei trattamenti di fine servizio l’emolumento perequativo in questione non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.
Tale voce non rileva altresì ai fini della prestazione di TFR perché la base di riferimento del TFR dei pubblici dipendenti è costituita dalle voci contenute nell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999: cioè intero stipendio tabellare, intera indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità, altri emolumenti considerati utili ai fini della normativa preesistente che disciplina il TFS, nonché da ulteriori voci retributive inserite dalla contrattazione collettiva di comparto.
 
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma.
 
 
 
 
 

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