CIRCOLARE CONGIUNTA LAVORO ANPAL SU CITTADINI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

366918 PAZIO1 496La Circolare ANPAL- Ministero del lavoro del 27 agosto, prot.10569, e pubblicata il 28 sui siti istituzionali degli Enti precisa che per i richiedenti/titolari di protezione internazionale, ospitati nei centri e nelle strutture di accoglienza ( che possono svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo), il centro o la struttura di accoglienza rappresentano luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica.
A riguardo la Circolare fa una breve ricognizione normativa.
 
I cittadini extraUE, regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno che consente l’esercizio di un’attività lavorativa, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e comunitari.

La Circolare ricorda  anche che i lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che hanno perso il lavoro, anche per dimissioni, possono dichiarare lo stato di disoccupazione, fruendo dei servizi dei Centri per l’impiego.

Il requisito della residenza, di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) del D.lgs. 150/2015, ha fatto sorgere per gli operatori problemi applicativi per la fattispecie in cui la richiesta di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro viene formulata da un richiedente protezione internazionale e che sia ospitato in un centro di accoglienza. E’ stato evidenziato infatti il paradosso per cui ai cittadini richiedenti protezione internazionale, seppur legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo, risultava preclusa l’iscrizione ai CPI per l’assenza di iscrizione anagrafica. Sul tema – si ricorda - è intervenuta l’ ANPAL con nota del 23 maggio 2018, con la quale ha evidenziato che in considerazione del carattere di lex specialis che il d.lgs. 142/2015 assume con riferimento a questa specifica categoria di soggetti vulnerabili, “il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego– previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale”. Aderendo alla disciplina speciale prevista per tale categoria vulnerabile, INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017, di avere provveduto ad aggiornare l’applicativo Uniemens per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale numerico provvisorio. In tal modo i datori di lavori possono trasmettere le denunce individuali direttamente con il codice fiscale numerico provvisorio assegnato ai richiedenti protezione internazionale. Con tale novità si tende a consentire a tale tipologia di cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa e di accedere ad altre misure di politica attiva del lavoro, quali per esempio i tirocini formativi.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 

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