MESSAGGIO 3058 DEL 31.7.2018 DELL’ INPS SULLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTANZE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA IN NASPI E VICEVERSA: ISTRUZIONI PER LE DEFINZIONI IN AUTOTUTELA.

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4689La Direzione Generale dell’INPS con il messaggio in discorso torna nuovamente sull’argomento, a seguito di reiezione per prevalenza di attività lavorativa dipendente nel settore non agricolo o nel settore agricolo, della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASPI e, viceversa, della domanda di disoccupazione NASPI in domanda di disoccupazione agricola.
 
 
La trasformazione dell’ istanza è possibile alle seguenti condizioni:
a)La domanda di disoccupazione agricola, respinta perché non prevalente l’attività nel settore agricolo, può essere trasformata – secondo l’Istituto - in domanda di NASPI solo su richiesta dell’interessato, qualora sia stata presentata nei termini entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa. Per questo caso l’istante dovrà integrare la sua richiesta di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione ai fini della NASPI.
 
 
b)Allo stesso modo, e solo su richiesta dell’interessato, si può richiedere la trasformazione della domanda di disoccupazione NASPI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, ma solo se la domanda sia stata presentata nei termini previsti -dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza. Anche in tal caso l’istante dovrà integrare come per il caso sub a ) la propria istanza.
 


L’Inps ricorda alle Sedi territoriali che le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela.
 
 
Dott.Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 

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