CIRCOLARE 10 DELL’INL.

ON40RX0Con la condivisione di Ministero, INPS ed Inail, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare 10 /2018 dell’11 u.s., pubblicata sul sito istituzionale il giorno successivo, indica come devono essere calcolate la retribuzione e la contribuzione dovuta, con le relative modalità di recupero in caso di inadempienze riscontrate in ipotesi di appalti non genuini. Secondo l’Ispettorato un appalto privo dei requisiti indicati dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 del , costituisce un illecito amministrativo, in quanto depenalizzato, sanzionato nei confronti dello pseudo appaltatore che dell'utilizzatore con la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Il regime sanzionatorio trova applicazione anche se l'appalto illecito è posto in essere per evitare scientemente l’applicazione dei diritti dei lavoratori a fronte di inderogabili obblighi di legge o di CCNL.
 
La sanzione per appalto illecito esclude l'applicabilità delle ulteriori sanzioni per il lavoro nero e/o altre sanzioni relative alla denuncia e gestione del rapporto di lavoro.
 
L’INL ricorda, inoltre, che il lavoratore ha la possibilità, in caso di appalto illecito, di richiedere al Giudice del lavoro la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
 
Se non vi è la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore il provvedimento di diffida accertativa da parte degli ispettori è adottato solo nei confronti dello pseudo appaltatore per le retribuzioni non correttamente corrisposte.
 
Invece il recupero contributivo, stante la terzietà degli Enti INPS ed INAIL a garanzia della tutela pubblicistica del rapporto previdenziale ed assicurativo, anche se il lavoratore non adisce il GL, con l’accertamento della illiceità dell'appalto grava per l'intero sull’utilizzatore della prestazione lavorativa.
 
Gli ispettori determinano l'imponibile contributivo ed assicurativo dovuto per il periodo dell’appalto illecito, basandosi sul CCNL applicabile e provvedono al recupero di contributi e premi nei confronti dell’utilizzatore, fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. Nel caso in cui non  vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti dell’utilizzatore l'ammontare dei contributi può essere richiesto allo pseudo appaltatore per il regime delle obbligazioni solidali.
 
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 
 
 
 
 

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