AGGIORNATE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL LAVORO MINORILE SULLE NAVI

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LAVORO MINORILE SULLE NAVIIl Decreto Ministeriale 27.04.2018, pubblicato in GURI del 18.5.2018 n°114, e presente sul sito web del Ministero del Lavoro nella sezione normativa aggiorna ed individua le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili per le quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
 
Le attività di che trattasi per cui insiste il divieto  sulla scorta del progresso tecnico sono le seguenti:
a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
b) il lavoro all’interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
c) l’esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
d) l’utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
e) l’utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l’ancoraggio;
f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
g) il lavoro sull’alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
h) il servizio di guardia notturna;
i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
l) l’esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.
 
Le attività lavorative a bordo delle navi di cui sopra possono essere svolte dai minori di anni diciotto solo per scopi didattici o di formazione professionale e a condizione che siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.
 
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma.
 
 

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