OBBLIGO ISCRIZIONE ARTIGIANI: PRECISAZIONI INPS

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411L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con il messaggio 1138 del 14 marzo, fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione dei contribuenti nell’apposita sezione degli artigiani. L’Istituto dà inoltre notizia di apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro, per una corretta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.

Già con la circolare 80/2012 erano state fornite indicazioni in merito ad un possibile inquadramento nell’artigianato anche per periodi pregressi, ma in presenza di una specifica comunicazione o accertamento ispettivo, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi camerali, anche per la verifica dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività artigiana a tutela dei terzi consumatori e del mercato.
 
Tra l’altro il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana non è esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
Il soggetto – privo di requisiti - rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato, che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane.
 
Pertanto in riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, questa deve coincidere con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

L’Istituto ricorda che per espletare attività artigianali vi debba essere un responsabile tecnico, che sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
Tale ruolo può essere assolto dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l’impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge, ove ad esempio svolga un’attività che lo preveda quale quella di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008.
Le imprese che hanno soggetti esterni in merito ai predetti requisiti non sono però considerate imprese artigiane.
Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani; purtuttavìa possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.
Se il soggetto di che trattasi è una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, non può essere ascritta come impresa artigiana.
 
Anche le SRL pluripersonali, operanti nel mercato specifico, hanno la facoltà di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, e conseguentemente in tal caso hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Se la Srl non si iscrive all’AIA, resta però esclusa dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma
 

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