Interpello n°36 al Ministero del lavoro sulla comunicazione alle OOSS annuale da parte degli utilizzatori sanzioni.
Nell‘ipotesi di contratti di somministrazione, l’utilizzatore deve comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero nel maggior termine ove previsto dal contratto collettivo applicato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
A valle della riforma disciplinata dal d.Lgs. 24/2012 la Federalberghi ha avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro per chiedere chiarimenti in merito all’applicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003.
La normativa prevede l’obbligo, da parte dell’utilizzatore di comunicare “alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (…) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
Tale adempimento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente, pena l’applicazione della sanzione amministrativa che va da € 250,00 a € 1.250,00.
Con l’interpello in discorso il Ministero ha precisato che la contrattazione collettiva può individuare anche un termine che vada oltre quello del 31 gennaio.
Pertanto l’apparato sanzionatorio sarà applicabile qualora la comunicazione in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio ovvero entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.
L’occasione consente di ricordare a tal proposito che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 3/7/2102, aveva fornito alcune note interpretative in ordine alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale, prevista dall'art. 24, comma 4, lett. b),D.Lgs 276/2003 D.L.vo n. 276/2003 e dall'art. 3, D.L.vo n. 24/2012.
Tale disposizione stabilisce appunto l'obbligo dell'utilizzatore di comunicare "il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati" alla RSU ovvero alle RSA , ed in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi, anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce.
Si ricorda altresì che tale adempimento è ulteriore rispetto all'altro di più immediata esecutività, previsto dalla lettera a) del citato art. 24.
Gli obblighi di che trattasi , come previsto previsto dal D.Lgs 276/2003 , ma il cui inadempimento dal 6 aprile u.s. è sanzionato in caso di inadempimento a carico degli Utilizzatori per effetto del D.Lgs 24/2012 di recepimento della Direttiva europea sul lavoro in somministrazione.
Si riporta lo stralcio dell'art 24 del D.Lgs 276/2003 , come innovato dalla direttiva europea che nel caso è di ns. interesse :
"4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati."
La lettera del Ministero- come l’interpello 36 /2012- di che trattasi attiene appunto al caso b) del predetto articolo .
Ogni anno pertanto , oltre all'obbligo più tempestivo di cui alla predetta lettera a) - anch'esso sanzionato in caso di inadempimento - , l'utilizzatore deve effettuare la comunicazione cumulativa ed anonima di legge sul numero ed i motivi dei contratti di somministrazione effettuati , la durata e il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati.
L'obbligo di cui alla lettera b) è annuale e l'adempimento deve essere assolto al 31.1. dell'anno successivo, ovvero come ricordato con Interpello 36 nel più ampio termine ove previsto dal CCNL. Per il 2012 tale informativa , è riferito dalla data di entrata in vigore della Direttiva : dal 6.4.2012 fino al 31.12.2012.
Per gli anni successivi l'adempimento riguarderà il periodo gennaio/dicembre.
Michele Regina
25.11.2012