L’INPS fornisce le istruzioni in merito all’incremento del ticket di licenziamento previsto dalle procedure collettive

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Come noto  legge finanziaria per il 2018 ha incrementato il valore del ticket di licenziamento  nelle procedure collettive .
L’Inps con il messaggio  594 dell’8.2.2018  fornisce le prime istruzioni operative a riguardo ai datori di lavoro ed ai loro  intermediari  ,  precisando che è dovuto dalle aziende  che attuano una procedura di licenziamento collettivo   e che siano però   anche tenute al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS
Il contributo di che trattasi è stato di fatto raddoppiato  passando dal 41 % all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
In relazione alle variazioni  apportate per il corrente anno  del predetto  massimale mensile NASpI pari a  € 1.208,15,  avremo  per ogni dodici mesi di anzianità aziendale  la nuova  contribuzione da versare : questa sarà  pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
L’Istituto ricorda che  la richiamata   legge di bilancio 2018 ha voluto far  salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
Quindi i  datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare,  in questa ipotesi specifica,  il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41%  .
L’Istituto fornisce con il messaggio le istruzioni operative con l’istituzione degli appositi codici da indicare nel flusso UNiemens a seconda dei casi   sia per il contributo all’82 % , con o senza accordo sindacale , sia di quello al 41 % , con o senza accordo sindacale.   
Si ricorda che  la sussistenza o meno dell’accordo sindacale genera un effetto decalage del contributo  stesso  che risulta essere maggiore in caso di assenza di accordo e minore negli altri casi .

Michele Regina, CdL in Roma

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