L’INPS fornisce le istruzioni in merito all’incremento del ticket di licenziamento previsto dalle procedure collettive
Come noto legge finanziaria per il 2018 ha incrementato il valore del ticket di licenziamento nelle procedure collettive .
L’Inps con il messaggio 594 dell’8.2.2018 fornisce le prime istruzioni operative a riguardo ai datori di lavoro ed ai loro intermediari , precisando che è dovuto dalle aziende che attuano una procedura di licenziamento collettivo e che siano però anche tenute al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS
Il contributo di che trattasi è stato di fatto raddoppiato passando dal 41 % all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
In relazione alle variazioni apportate per il corrente anno del predetto massimale mensile NASpI pari a € 1.208,15, avremo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale la nuova contribuzione da versare : questa sarà pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
L’Istituto ricorda che la richiamata legge di bilancio 2018 ha voluto far salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
Quindi i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare, in questa ipotesi specifica, il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41% .
L’Istituto fornisce con il messaggio le istruzioni operative con l’istituzione degli appositi codici da indicare nel flusso UNiemens a seconda dei casi sia per il contributo all’82 % , con o senza accordo sindacale , sia di quello al 41 % , con o senza accordo sindacale.
Si ricorda che la sussistenza o meno dell’accordo sindacale genera un effetto decalage del contributo stesso che risulta essere maggiore in caso di assenza di accordo e minore negli altri casi .
Michele Regina, CdL in Roma