RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER ITALIANI EXTRAUE
L’INPS nella circolare n. 16 del 29.01. 2018 fornisce le istruzioni operative per determinare le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo della contribuzione per i periodi di lavoro prestati da lavoratori che operano in Paesi extracomunitari con cui non sono stati stipulati accordi di sicurezza sociale ed a valle del recente DM che ha adeguato le predette retribuzioni convenzionali.
Alla Circolare sono allegati il DM e le tabelle retributive convenzionali .
La disciplina si applica ai lavoratori che hanno contratto di lavoro in Italia e che vengano inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
E’ di tutta evidenza che tale disciplina non si applica per i Paesi dell’Unione.
Il D.L. n. 317/1987 stabilisce che i contributi dovuti in relazione ai lavoratori assunti o trasferiti in Paesi extracomunitari non convenzionati vengono calcolati, per le assicurazioni obbligatorie su retribuzioni imponibili convenzionali in ragione di 12 mensilità all'anno con riferimento ai CCNL raggruppati per categorie omogenee.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto ovvero di trasferimento da o per l'estero nel corso del mese, la retribuzione convenzionale da assoggettare a contribuzione viene rideterminata dividendo per 26 il valore mensile e moltiplicando il dato ottenuto per il numero dei giorni, al
La retribuzione convenzionale potrà essere variata in caso di :
1. Variazione di una qualifica nel corso del mese;
2. mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica.
Nelle ipotesi prospettate deve essere attribuita la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Se maturano delle retribuzioni variabili in corso d’anno l’importo dovrà essere rideterminato in considerazione di dette voci. Pertanto se il ricalcolo comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione si dovrà procedere ad un conguaglio .
Se per il mese di gennaio 2018 i datori di lavoro abbiano operato in modo diverso da quanto indicato nella nota di prassi in commento è possibile regolarizzare senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 aprile 2018.
Dott. Michele Regina, CdL in Roma