Ipotesi di rinnovo CCNL Pubblici: le restrizioni contingentate per il lavoro flessibile

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Il 23 dicembre 2017 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato l'ipotesi del rinnovo del CCNL per i pubblici dipendenti appartenenti alle Funzioni Centrali, nuovo comparto nel quale sono confluiti i precedenti comparti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Agid, Cnel ed Enac. (https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8703/Testo%20ipotesi%20CCNL%20Funzioni%20centrali_firma.pdf)


Dopo anni  di blocco è il primo  contratto di lavoro del settore pubblico ad essere rinnovato.
Il CCNL  riconosce aumenti economici a regime, pari a circa 85 Euro medi e prevede altresì, per il 2018, un elemento perequativo della retribuzione destinato solo alle categorie collocate nelle fasce più basse della scala parametrale. Sono riconosciuti anche gli arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.
Il rinnovo  interviene anche sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi  e sono  state armonizzate  le discipline contrattuali dei diversi comparti di provenienza.
Sotto il profilo normativo sono state introdotte novità sugli  istituti dell‘orario, delle ferie, dei permessi. E’ stata introdotta la disciplina delle ferie solidali e delle tutele introdotte per le donne vittime di violenza.
Il CCNL  ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili.
Il contratto ha gettato le  basi per promuovere un nuovo modello di “welfare contrattuale”, che consenta di sviluppare e diffondere sistemi analoghi a quelli già presenti nel settore privato. .
Sono state aggiornate le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato  con le modifiche normative recentemente introdotte dal Jobs Act garantendo ai lavoratori  a tempo determinato tutele contro le discriminazioni .
Presso ciascuna amministrazione, è stato inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile ,dato dalla sommatoria di tempi determinati diretti e intermediati tramite somministrazione .
Riguardo al lavoro a termine ed alla somministrazione il CCNL  cerca di dare una lettura  particolare basata sia sul  D.Lgs 165/2001 che sul D.lgs 81/2015 .
Ed infatti per la norma negoziale le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d. lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Si ricorda che le disposizioni normative previste dal citato art. 36  dispongono che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo  periodo  ( c.d. contratti flessibili , ndr)  … soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35.
Ciò ovviamente pone più di qualche dubbio sulla c.d. acausalità prevista per le PPAA sia per i rapporti a termine diretti che  per quelli intermediati.
A riguardo la contrattazione collettiva  fa alcune esemplificazioni inerenti anche dette necessità per talune fattispecie  come per la riduzione della vacatio tra un contratto ed un altro a termine .
Ma  il CCNL contingenta altresì  i rapporti flessibili ,  fermi rimanendo i casi di legge che vi derogano ,  ponendo la percentuale secca del 20 % ( cumulata tra rapporti a termine  diretti e somministrati  ) sull’organico a tempo indeterminato .
Inoltre , con una visione, ad avviso di chi scrive ,   che  va anche  oltre il citato art. 36   del d.lgs  165/2001-  che si ricorda  vieta l’utilizzo della somministrazione per dirigenti e funzioni direttive - vengono inibite alla somministrazione alcune categorie   quali per :
a) i Ministeri, Agenzie fiscali e Cnel: profili dell’Area Prima e della fascia di accesso F1 dell’Area Seconda;
b)  gli Enti pubblici non economici: profili dell’Area A;
c) l’ Enac: profili della Categoria A - Operatore;
d) l’ AGID: profili della Categoria prima
E’ appena il caso di osservare che né il D.lgs 276/2003 prima né il D.lgs 81/2015 poi hanno posto e  pongono divieti legali  per la somministrazione , fatto salvo quanto già previsto dal  citato art. 36.
 
Dott. Michele Regina, CdL in Roma

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