Circolare 17 /2017 del Ministero del Lavoro su quinquennio e biennio mobile per le integrazioni salariali

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Con la Circolare n. 17 del 08/11/2017 , resa pubblica il 10 u.s. , la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione esamina l'articolato afferente al concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile, quali durate massime dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015,

Ed infatti l’art. 22  del citato decreto disciplina nel dettaglio le varie ipotesi  di  durate massime  nell’ambito del citato quinquennio mobile  :

“1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.”
 
Il Ministero  fornendo anche varie esemplificazioni utili per i casi ricorrenti di volta in volta  specifica che per quinquennio mobile  deve intendersi quel lasso temporale pari a 5 anni che si calcola a ritroso  a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto per ogni unità produttiva , costituendo periodo di legge di osservazione nel quale verificare il numero di mesi/settimane  di integrazione già concessi e quelli che residuano per altra fruizione . Pertanto se nell’arco temporale di osservazione risultano fruiti già 24 mesi di integrazione non sarà possibile ricorrere ad altra cassa.

Inoltre la Circolare 17 si sofferma anche sul c.d. biennio mobile utilizzato  per il computo di CIGO e Fondi di Solidarietà.

Per la CIGO è stabilito che possa essere fruita per 13 settimane , prorogabili fino a 52 settimane .

Pertanto in caso di una nuova domanda di CIGO dopo le predette 52 settimane continuative un nuovo periodo di tale ammortizzatore può essere fruito dopo la ripresa di almeno 52 settimane di lavoro .

Quando la fruizione della CIGO sia riferita a settimane non continuative  la stessa non può superare le 52 settimane in un biennio mobile.

Quanto sopra in base ai limiti  non è riferito alle causali EONE.
Anche per il FIS vi è la disciplina del biennio mobile : il fondo infatti garantisce un assegno ordinario per 26 settimane massime in un biennio mobile . Nel caso della solidarietà l’assegno può essere corrisposto per 12 mesi al massimo in un biennio mobile.

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