Circolare 165 INPS sullo Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà per i residui 2014 2015

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Il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014  tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto anche sugli  incentivi connessi ai c.d.  contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da Cigs .

 Con proprie  note di prassi  ,   circolari n. 153/2014 e n. 77/2016, l’INPS ha fornito  ai datori di lavoro destinatari dei Decreti Direttoriali di ammissione al beneficio, le indicazioni e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo in argomento, a valere, rispettivamente, sulle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015.

Con la circolare 165 dell’8.11.2017 l’INPS ora illustra le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014 e del 2015.

Dopo le operazioni di conguaglio  effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, è emerso che le misure autorizzate nei suddetti decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.
Quindi in relazione alle regole d’accesso allo sgravio contributivo e sulla base delle stime operate dall’Istituto, il Ministero del Lavoro  ha adottato i decreti di ammissione al beneficio dello  sgravio contributivo nei confronti delle aziende destinatarie  sui residui dei fondi 2014 e 2015.
 
La procedura per ottenere la riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato o suo  intermediario.

La Sede INPS  competente provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

 Le aziende interessate destinatarie dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione per il 2014   per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare  all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;

nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

L’azienda interessata dal provvedimento ministeriale di autorizzazione  per il  2015   per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzerà all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleACredito> inserirà il già previsto codice causale “L932” avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015”;

nell’elemento <ImportoACredito>, indicherà il relativo importo.
 
Dette operazioni di  conguaglio dovranno essere chiuse  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in discorso

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