Il Ministero interviene ritorna su contratto a termine e somministrazione.
Il Ministero del Lavoro, dopo recenti posizioni assunte in tema di assenza di vincoli sul rispetto dell’intervallo (60 o 90 gg) tra un rapporto a termine ed un altro successivo ma sempre per ragioni sostitutive legate appunto alla sostituzione di donna in maternità e dopo quello inerente i lavoratori assunti dalle liste di mobilità, interviene tramite back office il 17.10.2012 su un quesito inerente la somministrazione. E’ appena il caso di sottolineare che lo stesso Ministero e’ già intervenuto sulla somministrazione con la Circolare 18/2012 e con l’Interpello 32/2012.
In generale, come noto, il D.Lgs 368/01 limita la riassunzione a termine di uno stesso lavoratore ma la stessa è legittima se vi sia il rispetto della c.d. vacatio tra un rapporto ed un altro successivo. La legge Fornero , come noto , dal 18 luglio 2012 ha allungato i termini di intervallo a 60 giorni per i contatti di al di sotto dei 6 mesi e a 90 giorni per i contratti di durata superiore. Poi la legge di conversione del DL Crescita di questa estate ha regolamentato - in modo meno restrittivo - che la riassunzione a termine in attività stagionali e in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi stipulati a ogni livello da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è legittima se il secondo rapporto è instaurato dopo 20 giorni in caso di contratto fino a 6 mesi e 30 giorni in caso di contratto di durata superiore.
Il problema del 17.10.2012 è relativo all’ utilizzo dello stesso lavoratore nell’ambito di una somministrazione da parte di un’impresa, che lo abbia avuto con rapporto a termine diretto, senza il rispetto del periodo di vacatio citato.
La posizione del Ministero è chiara, ed espressa anche con il richiamato Interpello 32/2012.
Alla disciplina del rapporto del lavoratore temporaneo in base all’art. 22, comma 2, del D.Lgs 276/2003 si applica il D.Lgs 368/2001 per quanto compatibile ma con espressa esclusione di quanto previsto da questo ultimo decreto all’art. 5 comma 3 e seguenti. In particolare sono i commi riferiti alla succesione dei contratti con il rispetto delle vacatio e della durata dei 36 mesi ai fini della costituzione del rapporto a tempo indeterminato.
Pertanto basandosi su tale convicimento il Ministero ritiene che si possa attivare un rapporto in somministrazione con un utilizzatore dopo che questi abbia avuto una rapporto a termine di diretto con l’interinale successivamente somministrato e senza soluzione di continuità, come si possono avviare rapporti di lavoro interinale senza soluzioni di continuità per missioni in somministrazione successive per diversi utilizzatori. Ovviamente, ad avviso di chi scrive , rimangono ferme le attenzioni da prestare per le eventuali condizioni di legge stabilite dai diritti di precedenza come ad esempio nel caso dei lavoratori stagionali.
Michele Regina
18.11.2012