La Circolare 128 del 2012 dell’INPS sull’apprendistato: il caso dei lavoratori in mobilità.

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Come noto il T.U. sull’apprendistato,  il  D.Lgs 167/2011,  agli art. 3,4 e  5 contiene le specifiche norme riferite alle tipologie di apprendistato  consentite dal Legislatore.
L’Istituto  nella Circolare 128 ripercorre le specifiche come di seguito.
 
 a)Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

L’articolo 3 del T.U. disciplina il primo tipo di apprendistato applicabile in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Lo scopo è quello di avviare i giovani in età compresa tra i 15 anni compiuti e i venticinque-verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
 
L’articolo 4 definisce questa tipologia contrattuale - applicabile in tutti i settori di attività, pubblici e privati – finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Si rivolgeai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i giovani in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005, l’apprendistato può iniziare dal diciassettesimo anno di età.
 
Proprio in questa tipologia si apprezza l’ampia delega affidata alla contrattazione collettiva, cui sono demandati, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:
     la durata e le modalità di erogazione della formazione;
     la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
 
I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono poi prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali.
 
Rispetto all’originaria versione della norma, va osservato che la recente legge n. 92/2012, è intervenuta sulla durata del rapporto di apprendistato professionalizzante e, attraverso una modifica apportata all’articolo 2 del TU ha previsto che detto contratto non possa avere una durata minima inferiore a sei mesi, fatte salve le eventuali previsioni della contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali.
 
c) Apprendistato di alta formazione e di ricerca
L’articolo 5 contiene le norme riferite all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, applicabile - anch’esso, come il precedente - sia nel settore privato che in quello pubblico.Si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato:
a)   al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, ovvero di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
b)   alla specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;
c)   al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
 
La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca sono rimesse alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In caso di assenza di norme regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
 
 
Posto quanto sopra ciò che è d’interesse per l’attuale commento è quanto disciplinato dall’articolo 7, comma 4, del citato T.U.,  che prevede – ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale – sia possibile realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Per poter accedere a tale ipotesi le parti – in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato – non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione; inoltre , avalle dei chiarimenti del Ministero del lavoro si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale.
 
A questa tipologia contrattuale si applica l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 25, comma 9 della L. 223/1991 e quello previsto  dalla stessa normativa dall’articolo 8, comma 4 ove sia spettante.
Pertanto  la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari – e per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione – al  10%, come previsto dal citato art. 25; si potrà applicare, ricorrendone le condizioni, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto a tempo indeterminato e pieno, art 8 ,comma 4,  legge citata.
 
Quindi per il periodo dell’agevolazione  l’aliquota complessiva da versare sarà pari al 15,84% (10% a carico del datore + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; invece la quota a carico del lavoratore assunto dalle liste di mobilità  rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, come previsto dal contratto individuale.
Dal 1.1.2013 è dovuto inoltre – ma per tutti gli apprendisti - in aggiunta al 10 %  a carico del datore di lavoro il contributo dell’1,61% per finanziare l’AsPI.
Il regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/91 compete sulla base delle medesime condizioni cui sono subordinate le agevolazioni di cui agli articoli 25 comma 9 e 8 comma 4 della legge n. 223/1991, ivi comprese quelle previste dall’art.1, comma 1175, della legge  27 dicembre 2006, n. 296 e quelle derivanti dall’applicazione dei principi sanciti con i commi 12, 13 e 15 dell’articolo 4 della legge 92/2012.
 
Per poter beneficiare del regime contributivo agevolato, il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inps la  dichiarazione di responsabilità che viene allegata alla Circolare dall’Istituto.
 
Se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avesse i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di apprendistato  per l’Istituto:
     si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo;
     si applicherà la particolare disciplina di cui all’articolo 7, c. 4 del TU e il regime contributivo di cui agli articoli 25, co. 9, e 8, co. 4, della legge n. 223/1991, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto - espressamente e per iscritto - la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.
 
Invece se l’assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sia riferita a soggetti che non hanno i requisiti anagrafici per l’apprendistato l’esclusione del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dal fatto che ciò sia scritto o meno nel contratto individuale di assunzione.
 
Come noto , l’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione, le quali possono assumere in base al T.U., come rivisitato dalla L.92/2012, apprendisti in genere per inviarli in missione presso Utilizzatori, ma solo nell’ambito dello staff leasing (contratto di somministrazione a tempo indeterminato ); in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato - previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4,  L.223/1991 – devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore.
A tal ultimo riguardo si chiarisce che la legge 134/2012 ha previsto lo staff leasing in tutti i settori produttivi ove vengano inviati in missione uno o più apprendisti interinali presso gli Utilizzatori.
Per i lavoratori apprendisti assunti dalle liste di mobilità non vige l’agevolazione contributiva riferita  all’ulteriore anno successivo al terzo , né è prevista l’agevolazione che prevede l’azzeramento dei contributi per il solo periodo dal 2012 al 2016 ( legge stabilità per il 2012)  per le aziende sotto i 9 dipendenti.

Michele Regina
11.11.2012

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