Il Ministero interviene anche sulle riassunzioni a termine dei lavoratori in mobilità per precisare l’assenza di vincoli del rispetto dell’intervallo temporale tra un rapporto ed un altro successivo

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Il Ministero del Lavoro, dopo recente posizione assunta in tema  di  assenza di vincoli  sul rispetto dell’intervallo ( 60 o 90 gg ) tra un rapporto a termine  ed un altro ma  sempre per ragioni sostitutive, è intervenuto nel corrente mese di ottobre  anche per la  fattispecie prevista dall’art. 8 , comma 2 , della L. 223/91, relativa alla assunzione a termine dei lavoratori dalle liste di mobilità. Tale possibilità è anche prevista per l’assunzione di lavoratori in mobilità in deroga e nella c.d. piccola mobilità  nel corso del 2012.  
Il tema di tale posizione  è analogo a quello  già visto in precedente commento per la  sostituzione di lavoratrici in maternità: per il Ministero non vi è vincolo  del rispetto dell’intervallo per un  lavoratore assunto con la causale  lavoratore in mobilità.  
Pertanto un datore di lavoro che volesse  riassumere il medesimo  lavoratore con cui ha già intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223/91 (che prevede appunto  l’ipotesi di lavoratori in mobilità a termine)  potrà farlo senza dover attendere l'intervallo di 60/90 giorni.
Come noto  il D.Lgs  368/01 limita la riassunzione a termine di uno stesso lavoratore ma  la stessa è legittima se vi sia il rispetto della c.d. discontinuità  (o vacatio o intervallo) tra un rapporto ed un altro successivo.  La legge Fornero, come noto,  dal 18 luglio 2012 ha allungato i termini di intervallo a 60 giorni per i contatti di al di sotto dei 6 mesi e a 90 giorni per i contratti di durata superiore. Poi la legge di conversione del DL Crescita di questa estate  ha regolatamentato - in modo meno restrittivo - che la riassunzione a termine in attività stagionali e in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi stipulati a ogni livello  da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è legittima  se il secondo rapporto è instaurato dopo 20 giorni in caso di contratto fino a 6 mesi e 30 giorni in caso di contratto di durata superiore.
Ma come detto per il Ministero, nell'ipotesi in cui un datore di lavoro intenda riassumere  a termine ai sensi della legge n. 223/91 un lavoratore che abbia già svolto un rapporto a termine non ha  l’obbligo di rispettare l'intervallo di tempo fra il primo e il secondo contratto a termine.
Pertanto i contratti a termine esclusi da tale vincolo del rispetto dell’intervallo sono, escludendo quelli in agricoltura:
Contratto con causale mobilità e successivo contratto con causale D.Lgs. 368/2001:  come visto tale rapporto rimane escluso  dal campo di applicazione della norma relativa alla successione dei contratti;
Contratti successivi  per sostituzione di maternità : un  datore di lavoro che intende riassumere, in sostituzione di una dipendente assente per maternità, proprio la medesima dipendente che aveva assunto in precedente rapporto per analoga sostituzione di altra lavoratrice in maternità  , può farlo in assenza dei vincoli temporali imposti dal D.Lgs.368/2001;
Contratto a termine diretto e contratto di somministrazione a tempo determinato: il periodo di vacatio tra un contratto a termine ed un altro  non va rispettato né in caso di più contratti di somministrazione riferiti allo stesso lavoratore e inviato  in missione presso lo stesso utilizzatore, né in caso di successione fra contratti a termine e contratti di somministrazione. Pertanto l’ utilizzatore potrà procedere ad assumere lo stesso lavoratore, già avuto in missione a termine con mansioni equivalenti, senza alcuna soluzione di continuità, senza che il rapporto di lavoro venga considerato a tempo indeterminato. Ovviamente stessa cosa dicasi per la Agenzia per il lavoro in caso di reiterate assunzioni a termine dello stesso lavoratore per più missioni successive con lo stesso o altro utilizzatore.
 
Michele Regina
4.11.2012

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