Parere di conformità degli enti bilaterali per l’apprendistato

  • Stampa
Dopo la circolare n° 10 /2012 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro , il Ministero del Lavoro, su istanza dell’Ordine , emette risposta ad Interpello con nota n°16 del 2012.
In particolare, la circolare n° 10 la Fondazione Studi dei CdL afferma che “…il parere di conformità previsto da alcuni contratti collettivi, seppure legittimo sul piano contrattuale associativo, non può ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di lavoro (Ministero del Lavoro, interpello n. 4/2007).
Ne deriva, dunque, che l’attività svolta dagli Enti bilaterali può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro al fine di verificare se il piano formativo individuale predisposto sia conforme alle disposizioni previste dal contratto collettivo. Tuttavia, l’eventuale violazione non può dare luogo al disconoscimento del modello contrattuale di ingresso nel mondo del lavoro.
Un profilo diverso, riguarda la natura del previsto parere di conformità e il contenuto sui cui si basa il rilascio del documento“.
Inoltre “…Per le argomentazioni sopra espresse, un inadempimento del datore di lavoro nella richiesta del parere di conformità, non potrà mai dare luogo alla sanzione prevista dall’articolo7, comma 2 del Testo.
Si ricorda, inoltre, che in base a quanto chiarito dalla circolare 34/2008 dal Ministero del Lavoro, il regime contributivo applicato al rapporto di apprendistato non ha natura di agevolazione
contributiva e come tale esula dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 296/06 per il rilascio del cosiddetto “Durc interno”.
Con riferimento ai contenuti per il rilascio del parere di conformità, va precisato che essi devono riguardare esclusivamente la congruità del piano formativo individuale, (ossia, tipologia e modalità di erogazione della formazione) e non anche le altre disposizioni del contratto di lavoro come, ad esempio, la congruità degli apprendisti rispetto ai lavoratori qualificati.
Eventuali violazioni dei parametri normativi fissati dalla contrattazione collettiva, indipendentemente dal parere di conformità, comportano il disconoscimento della natura del rapporto di apprendistato da parte solo degli organi ispettivi o di un giudice, con conseguente trasformazione del rapporto in un ordinario contratto a tempo indeterminato.
In nessun caso, inoltre, l’Ente bilaterale può subordinare il rilascio del parere di conformità all’iscrizione all’Ente medesimo dell’azienda, con il conseguente pagamento della relativa quota economica (Ministero del Lavoro, circolare n. 40/2004, n. 30/2005).
In relazione ai profili sanzionatori, si precisa che la circolare 29/2011 del Ministero del Lavoro, interpretativa del nuovo Testo Unico, ha spiegato che il regime sanzionatorio si applica al verificarsi del duplice requisito: l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro e il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Con particolare riguardo all’apprendistato professionalizzante la violazione e la conseguente applicazione del regime sanzionatorio (art. 7, comma 1 del Testo Unico), si realizza solo qualora il
datore di lavoro non consenta al lavoratore di frequentare corsi esterni all’azienda, ovvero non svolga la formazione interna all’azienda.
Questo significa che eventuali profili di incongruità dei contenuti formativi rispetto al contratto collettivo non dovrebbero dare luogo all’applicazione del regime sanzionatorio anche se, come
detto, gli organi ispettivi possono intervenire attraverso il richiamato istituto giuridico della “disposizione” previsto dall’articolo 7 del Testo Unico.”
I Cdl ritornano sull’argomento dopo aver espresso con chiarezza- da parte loro - che il parere di conformità non rappresenta per legge un obbligo ontologico per la validità del contratto,
richiedendo al Ministero il proprio punto di vista.
Orbene la posizione minsteriale , ad avviso di chi scrive , non contaddice quanto già espresso dai Consulenti, ma cerca di non assumere una posizione del tutto univoca e chiara.
Ma veniamo al punto.
I Cdl richiedono:
- se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l’iscrizione all’Ente
bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere;
- se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011, nel caso in cui l’apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall’art. 35 D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) “ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.)”.
Il Ministero, come detto, non contraddice la posizione dei CdL.
“Nell’ambito dell’art. 2, il riferimento agli Enti bilaterali è legato alla definizione del Piano Formativo Individuale (PFI) che può avvenire anche sulla base di “di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali”, con ciò evidenziando un ruolo comunque eventuale degli stessi Enti e non già necessario ai fini della valida stipulazione del contratto in generale, tenuto conto proprio delle implicazioni che ciò avrebbe come limite alla “discrezionalità” del Legislatore regionale nel disciplinare quei profili formativi dell’apprendistato che rientrano nella sua competenza esclusiva.
Anche per quanto attiene all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 – che disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e rispetto al quale la contrattazione collettiva assume un ruolo assolutamente predominante e dove il Legislatore avrebbe ben potuto assegnare una delega piena alla stessa contrattazione collettiva in relazione ai profili formativi (come del resto è avvenuto nell’ambito dell’art. 3 per le Regioni in relazione all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale) – non è dato rintracciare un esplicito riferimento ad un ruolo “autorizzativo” degli Enti bilaterali, limitandosi la previsione normativa ad assegnare agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi (di qualsiasi livello) il compito di definire i soli aspetti riferiti alla “(…) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali o specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
In sintesi, pertanto, indipendentemente dalla previsione normativa, non può negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato”.
Però …”Indipendentemente dall’obbligo giuridico, va però evidenziato che una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI. Infatti, proprio perché “Individuale”, il Piano Formativo non potrà non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo aziendale e, eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale del lavoratore e, pertanto, il coinvolgimento dell’Ente può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo.
Si raccomanda anzi al personale ispettivo – in linea con l’orientamento volto a valorizzare sempre più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e “regolazione” di importanti aspetti del
rapporto di lavoro, ben compendiati nell’art. 2, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003 – di concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento.
Sotto altro profilo va specificato inoltre che, in caso di richiesta di parere di conformità, le modifiche o le integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento da recepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011) adottato dal personale ispettivo in sede di controllo sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficacia precettiva presidiata anche da sanzione amministrativa.
Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente bilaterale, va ricordato che lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione). Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguente sanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa”.
Pertanto non è necessario il parere ma gli ispettori devono controllare i datori che non l’abbiano acquisito.
Per il secondo quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi indicate in premessa, il Minsitero sostiene opportunamente che ai rapporti di apprendistato si applicano le norne del rapporto di lavoro subodinato in genere. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011.

Michele Regina
17.06.2012

Per fornirti il miglior servizio possibile il nostro sito impiega Cookie tecnici ed analitici. Proseguendo nella navigazione oltre il seguente banner, anche rimanendo in questa pagina, viene espresso il consenso al loro impiego. Per avere ulteriori informazioni a riguardo e per disabilitare l'utilizzo dei Cookie da parte del nostro sito è possibile prendere visione della nostra Cookie Policy Cookie Policy