Cambia ancora il regime di solidaretà negli appalti.

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L’art. 50, D.L. n. 69/2013  (c.d. dl del fare) modifica ancora  l’art. 35, co 28, D.L. n. 223/2006 e limita il c.d.  regime della responsabilità solidale dell’appaltatore/subcommittente, nei limiti del corrispettivo dovuto per le  ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente “dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”.
E’ stata eliminata, come richiesto a gran voce dagli operatori ed addetti ai lavori, la responsabilità solidale sul versamento dell’IVA eventualmente dovuta.
Era prevista una rigida verifica prima da parte del commitente e appaltatori/subappaltori prodromica al pagamento dello stato di avanzamento lavori, o comunque di un pagamento.
Si arrivava all’assurdo di bloccare, ad esempio, a fronte di debiti per euro 5.000,00 ai fini IVA  pagamenti per euro  50.000,00!
Ovviamente, come detto , è venuto meno solo  l’aspetto più complesso, quello inerente l’IVA, nella filiera della responsabiltà solidale ma rimane tutta quella relativa alle ritenute di lavoro dipendente con le conseguenti attività previste dalla norma.
 
L’art 9, c. 1, D.L. n. 76/2013  relativo all’occupazione allarga le maglie della responsabilità solidale a favore dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività negli appalti. Si ricorda che tale regime di solidarietà era normato per i lavoratori subordinati.
Tale responsabilità vige  nei limiti temporali dei due anni dalla cessazione dell’appalto: si ricorda che è attivabile con le caratteristiche proprie di tale istituto quali il  beneficio della preventiva escussione ed azione di regresso di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
Ora sarà da chiarire in via operativa, in relazione  alla formulazione lata indicata in DL 76 di contratto di lavoro autonomo,   se tale vincolo solidarisitico, come appare in evidenza, si debba applicare  a tutte le prestazioni d’opera ed intellettuali  quali quelle previste  dagli art. 2229 c.c., art. 2222 c.c., cococo; cocopro, contratti d’opera occasionali.
Per le cocopro inoltre, come è stato osservato da più di qualche esperto, l’ampliamento della della responsabilità solidale ha un rilievo  maggiore se correlato all’obbligo del Committente  di adeguare i compensi dei prestatori alla disciplina del CCNL, ove previsto, ed  in mancanza,  come previsto dal D.lgs 276/2003  art. 63, come rivisto dalla L.92/2012   “alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello dei collaboratori a progetto”.  Questa norma, rivista dal DL 76,  esclude che la contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003 possa fare venire meno la responsabilità solidale in materia di obblighi contributivi e assicurativi, prevedendo l’esclusione dell’applicazione solidarisitca per le PP.AA. negli appalti.
 
Michele Regina, CdL
07.07.2013

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